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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1960

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1960 della Commissione, del 20 agosto 2026, recante 359esima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32026R1960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, con una modifica puntuale dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, i dati identificativi di alcune persone fisiche e giuridiche già soggette a misure restrittive. L'atto recepisce le variazioni dell'elenco ONU adottate dal comitato per le sanzioni il 13 e 14 agosto 2026. L'effetto pratico è quello di mantenere allineata la lista UE dei destinatari del congelamento di fondi e risorse economiche.

Modifica tecnica del regolamento (CE) n. 881/2002 mediante aggiornamento dell'elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche per collegamenti con ISIL (Da'esh), Al-Qaeda e gruppi associati.

Ambito di applicazione

Si applica nell'Unione europea, in tutti gli Stati membri, ai soggetti già iscritti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè persone fisiche, persone giuridiche, gruppi ed entità oggetto di misure restrittive. L'intervento riguarda esclusivamente l'aggiornamento dei dati identificativi e delle denominazioni di alcune voci dell'elenco, in coerenza con modifiche decise dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 13 e 14 agosto 2026. Non introduce nuove categorie generali di destinatari, ma modifica posizioni già elencate.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1960: aggiornamento dell'elenco sanzionatorio del regolamento (CE) n. 881/2002

Il regolamento costituisce una modifica tecnica e mirata dell'elenco allegato al regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina il congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti di persone, gruppi ed entità associati a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La Commissione interviene per allineare l'elenco UE alle decisioni del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 13 e 14 agosto 2026.

Base normativa e contesto

L'atto è adottato dalla Commissione con riferimento al regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 7 bis, paragrafo 5. Nei considerando si precisa che nell'allegato I figurano i soggetti sottoposti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche e che, a seguito delle modifiche approvate in sede ONU, è necessario adeguare l'elenco europeo.

Ambito di applicazione della modifica

Il regolamento non istituisce nuove misure restrittive generali, ma aggiorna i dati identificativi di soggetti già inseriti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. L'intervento riguarda:

  • persone fisiche già elencate;
  • persone giuridiche, gruppi ed entità già elencati;
  • l'intero territorio dell'Unione, in quanto l'atto è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Modifiche relative alle persone fisiche

L'allegato I è aggiornato con riferimento a cinque persone fisiche. Le modifiche riguardano soprattutto alias, grafie in caratteri originali, cittadinanza, indirizzi, dati di nascita, documenti di viaggio e informazioni aggiuntive utili all'identificazione.

  • Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidane: vengono inseriti il nome in grafia originale araba, ulteriori alias certi e incerti, la dicitura "cittadinanza" al posto di "nazionalità", e un aggiornamento stilistico di dati descrittivi e di luogo di nascita.
  • Adem Yilmaz: restano invariati i dati essenziali, ma sono aggiornati gli indirizzi in Turchia, aggiungendo due nuove indicazioni a Kartal, Istanbul.
  • Shafi Sultan Mohammed Sultan Al-Ajmi: la voce viene ampliata con grafia originale araba, ulteriori alias, numero di identificazione nazionale kuwaitiano, dettaglio aggiornato dei passaporti e una precisazione sulla liberazione in Kuwait in applicazione della grazia concessa con decreto speciale dell'Emiro n. 225/2023.
  • Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan: vengono aggiornati la data di nascita, il luogo di nascita, l'indirizzo a Kabul a giugno 2026 e ulteriori informazioni, tra cui l'arresto in Pakistan nel 2024 e l'espulsione in Afghanistan nel 2025.
  • Abubakar Swalleh: vengono aggiunti un alias incerto, una seconda data di nascita, la scadenza del passaporto, mantenendo l'indirizzo in Luzira Prison e le informazioni sul supporto prestato all'ISIL.

Modifiche relative a persone giuridiche, gruppi ed entità

Anche due voci dell'elenco delle persone giuridiche, gruppi ed entità sono aggiornate.

  • Ummah Tameer E-Nau (UTN): l'indirizzo è riformulato e viene precisato che tra i direttori figurava Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din; è confermata l'indicazione del divieto in Pakistan.
  • Stato islamico dell'Iraq e del Levante-Khorasan (ISIL-K): sono aggiornati gli alias, con l'aggiunta di "Islamic State Khorasan Province (ISKP)", e viene riformulata la descrizione storica dell'entità, confermando la formazione nel 2015 e la rivendicazione di numerosi attentati in Afghanistan e Pakistan.

Effetti giuridici e rilevanza pratica

Poiché l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 contiene l'elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche, la modifica incide sull'esatta individuazione dei destinatari delle misure restrittive. Per gli operatori professionali, il dato rilevante è che la compliance sanzionatoria deve essere verificata sulla base della versione aggiornata dell'elenco, tenendo conto delle nuove identificazioni e degli alias aggiunti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per gli atti di questo tipo, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 5. La finalità è adeguare l'allegato I alle modifiche dell'elenco ONU relative a persone, gruppi ed entità associati a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.

Aggiornamento delle persone fisiche elencate

Sono modificati i dati identificativi di cinque persone fisiche incluse nell'allegato I, con aggiornamento di alias, grafie originali, date e luoghi di nascita, cittadinanza, indirizzi, numeri di passaporto, ulteriori informazioni e, in alcuni casi, dati biografici o di contesto. Le voci interessate sono Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidane, Adem Yilmaz, Shafi Sultan Mohammed Sultan Al-Ajmi, Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan e Abubakar Swalleh.

Aggiornamento delle persone giuridiche, gruppi ed entità elencati

Sono modificati i dati identificativi di due voci dell'elenco delle persone giuridiche, gruppi ed entità: Ummah Tameer E-Nau (UTN) e Stato islamico dell'Iraq e del Levante-Khorasan (ISIL-K). Per entrambe sono aggiornate denominazioni alternative, indirizzi, note descrittive e riferimenti alla data di designazione.

Conseguenze sulle misure restrittive

Poiché l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 contiene l'elenco dei soggetti ai quali si applica il congelamento di fondi e risorse economiche, l'aggiornamento dei dati identificativi serve a garantire l'effettività e l'esatta individuazione dei destinatari delle misure restrittive già vigenti.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalimisure restrittivecongelamento dei benipolitica estera e di sicurezza comune

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