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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1932

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1932 della Commissione, del 10 agosto 2026, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per quanto riguarda la pesatura dei prodotti della pesca, il loro controllo e la loro ispezione, e l’adozione di piani di campionamento, piani di controllo e programmi comuni di controllo

Normativa europea32026R1932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta norme tecniche e procedurali dettagliate per rendere uniforme nell'Unione la pesatura dei prodotti della pesca e il relativo controllo. Disciplina i registri di pesatura, i requisiti minimi dei sistemi di pesatura, la gestione delle detrazioni per acqua e ghiaccio, l'accesso delle autorità ai dati e agli impianti, nonché i criteri di controllo e ispezione basati sul rischio. Inoltre, adotta piani di campionamento e programmi di controllo per consentire, in casi e condizioni definite, deroghe alla pesatura integrale immediata allo sbarco, a bordo o dopo il trasporto. Il regolamento contiene anche regole sull'approvazione delle deroghe da parte della Commissione, sulla durata delle autorizzazioni e sulla protezione dei dati personali.

Stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 in materia di pesatura dei prodotti della pesca, controlli e ispezioni, piani di campionamento, piani di controllo e programmi comuni di controllo.

Ambito di applicazione

Si applica alla pesatura dei prodotti della pesca nell'ambito del regime di controllo unionale della politica comune della pesca, con riferimento ai registri di pesatura, ai sistemi di pesatura, alla detrazione di ghiaccio e acqua, all'accesso delle autorità competenti ai registri e ai sistemi, e ai programmi nazionali di controllo e parametri di riferimento. Riguarda inoltre la pesatura allo sbarco, a bordo e dopo il trasporto, nonché l'adozione e l'attuazione di piani di campionamento, piani di controllo e programmi comuni di controllo approvati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Si applica agli operatori autorizzati alla pesatura, ai comandanti delle navi da cattura quando operano come tali, agli Stati membri di sbarco, di pesatura e di bandiera, e alle autorità competenti coinvolte nei controlli; contiene inoltre regole specifiche e deroghe per determinate categorie di prodotti, navi, impianti e metodi di pesatura. Esclusioni e limiti rilevanti sono previsti, tra l'altro, per gli sbarchi destinati a fini industriali in relazione alla detrazione del 2 % di acqua e ghiaccio, e per alcune disposizioni transitorie fino al 10 gennaio 2028 o al 10 gennaio 2030.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1932 sulla pesatura dei prodotti della pesca

Il regolamento attua in modo dettagliato il regime di controllo unionale previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009 per garantire la correttezza della pesatura dei prodotti della pesca e, con essa, l'affidabilità dei dati di cattura rilevanti ai fini della politica comune della pesca. La Commissione giustifica l'intervento con la necessità di regole comuni su registri, sistemi tecnici, campionamento, controlli e deroghe, al fine di assicurare uniformità, comparabilità delle informazioni e prevenzione degli abusi.

Ambito e definizioni

Il regolamento riguarda la pesatura dei prodotti della pesca allo sbarco, a bordo e dopo il trasporto, includendo i registri di pesatura, i sistemi di pesatura, la detrazione di acqua e ghiaccio, l'accesso delle autorità ai dati e agli impianti, e i programmi nazionali di controllo e parametri di riferimento. Stabilisce inoltre i piani di campionamento, di controllo e il programma comune di controllo che consentono, a determinate condizioni, deroghe alla regola della pesatura integrale immediata. Tra le definizioni più rilevanti figurano quelle di operatore autorizzato alla pesatura, casse standardizzate, contenitori standardizzati, pallet standardizzati, impianto di pesatura, presentazione, Stato membro di sbarco e Stato membro di pesatura.

Registri di pesatura

I registri di pesatura devono contenere un nucleo informativo minimo molto articolato: dati dell'operatore, identificazione del sistema di pesatura, identificativi della nave e della bordata, data, ora, luogo della pesatura, specie pesate, quantitativi, eventuali detrazioni di acqua e ghiaccio e tara degli imballaggi. Per le pesature effettuate secondo gli allegati tecnici sono richieste ulteriori informazioni, tra cui campioni, pesi medi, numeri degli impianti, tempi di funzionamento dei sistemi e indicazioni sulla pesatura dopo trasporto. Fino al 10 gennaio 2028, l'obbligo di indicare l'identificativo della bordata non si applica alle navi da cattura non ancora dotate di giornale di pesca elettronico. Inoltre, entro il 10 gennaio 2030 i registri devono essere resi disponibili in formato elettronico alle autorità competenti.

Registro semplificato del comandante

Quando il comandante di una nave da cattura sbarca prodotti della pesca e opera come operatore autorizzato alla pesatura, può utilizzare un registro semplificato. In tal caso alcune informazioni di identificazione sono sostituite dall'identificativo unico della dichiarazione di sbarco prevista dall'allegato XV, punto 10, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196.

Requisiti dei sistemi di pesatura

Tutti i sistemi di pesatura devono rispettare i requisiti minimi dell'allegato I ed essere approvati, calibrati e sigillati secondo il diritto nazionale. Per la pesatura a bordo, la competenza di approvazione, calibrazione e sigillatura spetta alle autorità dello Stato membro di bandiera. In caso di guasto o non funzionamento che incida sulla correttezza della pesatura, l'operatore deve ricorrere a un sistema alternativo approvato oppure interrompere subito le operazioni; per alcuni sistemi è richiesta la notifica del guasto entro 24 ore. Le autorità dello Stato membro di pesatura possono altresì determinare ubicazione e configurazione dei sistemi e delle apparecchiature di pesatura.

Requisiti tecnici minimi dell'allegato I

L'allegato I precisa che i sistemi devono essere idonei alla pesatura corretta in funzione del tipo di pesca, dei quantitativi e della presentazione, installati su superfici stabili e piane, salvo eccezioni, e tarati per i contenitori e i pallet in uso. Per i sistemi a nastro trasportatore e a lotti sono previsti obblighi di registrazione, funzioni di arresto automatico, azzeramento, visibilità del contatore e divieto di accesso remoto, salvo connessioni protette. Dal 10 gennaio 2030 sono richieste ulteriori funzionalità, tra cui capacità di rilevare guasti e manipolazioni digitali, nonché funzione di stampa, se non è possibile la registrazione digitale. L'allegato contiene anche requisiti specifici per sistemi a ponte, per la pesatura dei pallet e per sistemi di sgocciolamento destinati a prodotti industriali.

Detrazione di acqua e ghiaccio

La regola generale consente, fino al 10 gennaio 2030, una detrazione fino al 2 % del peso totale per i prodotti della pesca pelagica freschi, esclusi gli sbarchi destinati a fini industriali. La Commissione può tuttavia autorizzare una percentuale diversa e/o l'estensione ai prodotti non pelagici, ma solo se la deroga è definita con precisione, accompagnata da procedure specifiche e controlli efficaci, limitata ai prodotti per consumo umano diretto e fondata su una solida base scientifica e statistica. Gli Stati membri possono proporre la deroga, che la Commissione valuta entro sei mesi dalla ricezione di una proposta completa; se autorizzata, ne delimita l'ambito per attività di pesca, stock, specie, categorie di prodotti e zone geografiche. Dal 10 gennaio 2030 nessuna detrazione è consentita salvo quelle esplicitamente autorizzate dalla Commissione.

Accesso delle autorità e controlli

Gli operatori devono garantire alle autorità competenti pieno accesso ai sistemi e ai registri di pesatura. Se la pesatura avviene a bordo, l'accesso spetta alle autorità dello Stato membro di bandiera o di sbarco. Gli Stati membri devono includere nei programmi nazionali di controllo misure specifiche per la pesatura e ispezioni senza preavviso che coprano almeno il 5 % dei quantitativi sbarcati e il 3 % degli sbarchi per anno civile. I controlli devono essere selezionati in base al rischio, considerando fattori quali volumi, irregolarità pregresse, controlli sul trasporto, uso di casse standardizzate, prezzi di mercato, presenza di punti multipli di carico/scarico, uso di sigilli, rischi di non conformità alle detrazioni di acqua e ghiaccio e qualità delle dichiarazioni e dei documenti.

Piani di campionamento, controllo e programma comune

Il regolamento adotta cinque strumenti operativi: il piano di campionamento per prodotti sbarcati sottoposti o non sottoposti a cernita, quello per i prodotti congelati, il piano per la pesatura a bordo, il piano di controllo per la pesatura dopo il trasporto nello Stato membro di sbarco e il programma comune di controllo per la pesatura dopo trasporto verso un altro Stato membro. Gli Stati membri, quando chiedono l'approvazione della Commissione per applicare tali regimi derogatori, devono utilizzare i modelli adottati e possono inserire misure transitorie fino al 10 gennaio 2028 per favorire il passaggio ai nuovi sistemi.

Procedura di approvazione delle deroghe

Gli articoli 10-13 disciplinano il procedimento con cui uno o più Stati membri possono chiedere l'autorizzazione alla pesatura secondo i piani di campionamento, i piani di controllo o il programma comune di controllo. La domanda deve contenere i recapiti delle autorità competenti, le deroghe richieste, l'impegno al rispetto dei piani, le eventuali condizioni alternative e, se necessario, la giustificazione delle misure transitorie. La Commissione valuta completezza, correttezza, ammissibilità delle condizioni alternative e giustificazione delle misure transitorie; se ritiene la domanda insufficiente può chiedere integrazioni entro un termine ragionevole e comunque non oltre sei mesi. Le approvazioni durano cinque anni consecutivi, possono essere respinte in caso di mancati requisiti o di inosservanza sistematica, e possono essere sospese o revocate se emergono prove di violazioni sistematiche. È inoltre possibile chiedere il rinnovo per ulteriori cinque anni, almeno un anno prima della scadenza.

Contenuto essenziale degli allegati II-VI

Gli allegati tecnici fissano le condizioni minime per differenti ipotesi: pesatura di prodotti sbarcati non sottoposti a cernita o sottoposti a cernita; pesatura dei prodotti congelati; pesatura a bordo; pesatura dopo trasporto nello Stato membro di sbarco; e pesatura dopo trasporto verso un altro Stato membro. In particolare: l'allegato II disciplina campionamento e matrice campionaria per piccola pesca pelagica, pesca demersale, prodotti industriali e casi di pesatura di casse o contenitori standardizzati; l'allegato III regola il campionamento dei prodotti congelati in pallet standardizzati e i criteri per la stima della tara; l'allegato IV riguarda la pesatura a bordo, le etichette, i controlli annuali almeno sul 5 % delle catture e i limiti di scostamento del 5 %; l'allegato V impone impianti di pesatura riconosciuti e registrati nello Stato membro di sbarco, unità di trasporto identificabili e sigillate e pesatura integrale all'arrivo, con possibilità di campionamento per prodotti non sottoposti a cernita; l'allegato VI disciplina il programma comune di controllo con sigilli, un solo punto di carico e una sola destinazione, scambio elettronico delle informazioni e controllo incrociato dei documenti.

Requisiti per impianti di pesatura e controlli REM

Gli allegati prevedono requisiti minimi per gli impianti di pesatura, che devono essere registrati o riconosciuti, distinguere le catture di ciascun peschereccio e, in caso di rischio di non conformità, essere sottoposti a ispezione fisica entro 12 mesi dall'approvazione o dall'identificazione del rischio. Le ispezioni comprendono verifica di sistemi, capacità giornaliera, layout del processo, cablaggi, punti di contatto e modalità di accesso. In più allegati è ammesso l'uso di misure di controllo alternative, basate sulla gestione del rischio, come sistemi REM con telecamere a circuito chiuso, purché presentati alla Commissione e sottoposti a regole di accesso e verifica da parte delle autorità competenti.

Condizioni alternative e flessibilità

In più allegati gli Stati membri possono richiedere condizioni alternative a taluni punti tecnici, purché si tratti di situazioni particolari, come navi inferiori a 12 metri, piccoli quantitativi, risultati di studi scientifici indipendenti, differenze di peso tra casse standardizzate, stato di trasformazione dei prodotti, prodotti non soggetti a contingenti o l'uso di nuove tecnologie. La condizione essenziale è che il livello di correttezza dei risultati di pesatura e registrazione sia uguale o superiore rispetto alle regole ordinarie. In taluni casi è ammessa anche una metodologia alternativa per campioni di specie non soggette a misure di conservazione, per quantitativi non superiori a 100 kg.

Protezione dei dati, efficacia temporale e applicazione

I dati personali raccolti sono soggetti all'articolo 112 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dall'11 gennaio 2027, con taluni termini differiti: 10 gennaio 2028 per specifiche deroghe e obblighi transitori, e 10 gennaio 2030 per ulteriori obblighi tecnici e per la cessazione della detrazione standard di acqua e ghiaccio. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e definizioni

L'articolo 1 individua le aree disciplinate: registri di pesatura, sistemi di pesatura, detrazione di ghiaccio e acqua, accesso ai registri e ai sistemi e programmi nazionali di controllo e parametri di riferimento; inoltre adotta piani di campionamento, piani di controllo e programmi comuni di controllo e stabilisce la procedura di approvazione per la pesatura allo sbarco, a bordo o dopo il trasporto. L'articolo 2 definisce le nozioni chiave, tra cui operatore autorizzato alla pesatura, casse standardizzate, contenitori standardizzati, pallet standardizzati, impianto di pesatura, presentazione, Stato membro di sbarco e Stato membro di pesatura.

Registri di pesatura e registri semplificati

L'articolo 3 elenca il contenuto minimo dei registri di pesatura, inclusi dati sull'operatore, sul sistema usato, sulla nave di provenienza, sugli identificativi della nave e della bordata, su data, ora, luogo, specie, quantitativi, eventuale detrazione di acqua e ghiaccio e tara degli imballaggi. Per le operazioni svolte conformemente agli allegati II-VI sono richieste ulteriori informazioni tecniche e di campionamento. Fino al 10 gennaio 2028 non si applica alle navi da cattura senza giornale di pesca elettronico l'obbligo di indicare l'identificativo della bordata di pesca. Entro il 10 gennaio 2030 i registri devono essere resi disponibili elettronicamente alle autorità competenti a intervalli specificati o su richiesta. L'articolo 4 consente al comandante di una nave da cattura che agisce come operatore autorizzato alla pesatura di utilizzare un registro semplificato sostituendo talune informazioni con l'identificativo unico della dichiarazione di sbarco.

Requisiti tecnici dei sistemi di pesatura e gestione dei guasti

L'articolo 5 impone che tutti i sistemi di pesatura siano conformi ai requisiti minimi dell'allegato I e siano approvati, calibrati e sigillati secondo il diritto nazionale; per la pesatura a bordo vale la competenza delle autorità dello Stato membro di bandiera. In caso di guasto tecnico o non funzionamento che comprometta l'esattezza, l'operatore deve usare un sistema alternativo approvato o cessare la pesatura e, per alcuni impianti, notificare il guasto entro 24 ore alle autorità competenti. Le autorità dello Stato membro di pesatura possono determinare ubicazione e configurazione dei sistemi e delle apparecchiature di pesatura.

Detrazione di ghiaccio e acqua

L'articolo 6 consente, fino al 10 gennaio 2030, una detrazione fino al 2 % del peso totale per i prodotti della pesca pelagica freschi, salvo gli sbarchi destinati a fini industriali. La Commissione può autorizzare deroghe per una percentuale diversa e/o per prodotti non pelagici, purché la deroga sia chiaramente definita, accompagnata da procedure specifiche, sottoposta a controlli efficaci, applicabile solo ai prodotti destinati al consumo umano diretto e giustificata da un'analisi statistica indipendente e rappresentativa. Gli Stati membri possono proporre la detrazione; la Commissione informa gli altri Stati membri, può coordinare le discussioni tecniche, decide entro sei mesi su proposta completa, e se autorizza la detrazione ne definisce l'ambito. Dal 10 gennaio 2030 nessuna detrazione è ammessa salvo quelle consentite dalla Commissione.

Accesso delle autorità e controlli basati sul rischio

L'articolo 7 impone agli operatori di fornire pieno accesso ai sistemi e ai registri di pesatura alle autorità competenti dello Stato membro di pesatura, e, se la pesatura avviene a bordo, alle autorità dello Stato membro di bandiera o di sbarco. L'articolo 8 obbliga gli Stati membri a includere nei programmi nazionali di controllo misure specifiche per il controllo e l'ispezione delle norme sulla pesatura, con ispezioni senza preavviso che coprano almeno il 5 % dei quantitativi sbarcati e il 3 % degli sbarchi per anno civile. La selezione dei controlli deve basarsi su una valutazione del rischio che consideri, tra l'altro, volume degli sbarchi, infrazioni precedenti, controlli sul trasporto, contingenti, uso di casse standardizzate, prezzi di mercato, punti multipli di carico/scarico, sigilli, rischi connessi alla detrazione di acqua e ghiaccio e irregolarità delle dichiarazioni.

Piani di campionamento, piano di controllo e programma comune di controllo

L'articolo 9 adotta i piani di cui agli allegati II-VI: piano di campionamento per prodotti sbarcati sottoposti o non sottoposti a cernita, piano per prodotti congelati, piano per prodotti pesati a bordo, piano di controllo per la pesatura dopo trasporto nello Stato membro di sbarco e programma comune di controllo per la pesatura dopo trasporto verso un altro Stato membro. Gli Stati membri devono utilizzare tali modelli nelle domande di approvazione e possono includere misure transitorie fino al 10 gennaio 2028. I piani si applicano in conformità agli articoli 3-8.

Procedura di approvazione della Commissione

Gli articoli 10-13 disciplinano la domanda degli Stati membri per ottenere l'approvazione alla pesatura con deroga allo sbarco, a bordo o dopo trasporto. La domanda deve indicare autorità competenti, deroghe richieste, impegno al rispetto dei piani, eventuali condizioni alternative, motivi delle misure transitorie e altre informazioni pertinenti. La Commissione valuta completezza, correttezza, condizioni alternative e giustificazione delle misure transitorie; se necessario chiede integrazioni entro un termine ragionevole e comunque non oltre sei mesi. L'approvazione, una volta concessa, dura cinque anni consecutivi; può essere respinta per carenze, mancata integrazione o inosservanza sistematica, e può essere sospesa o revocata in caso di prova di violazioni sistematiche. È ammesso il rinnovo per ulteriori cinque anni, da chiedere almeno un anno prima della scadenza, se la domanda non è stata modificata.

Protezione dei dati e applicazione

L'articolo 14 prevede che i dati personali raccolti siano trattati solo in conformità all'articolo 112 del regolamento (CE) n. 1224/2009. L'articolo 15 stabilisce l'entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione a decorrere dall'11 gennaio 2027.

Come è indicizzato

Materiepolitica comune della pescacontrollo della pescapesatura dei prodotti della pescaispezioni e applicazione delle normeprotezione dei dati

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