Regolamento (UE) 2026/1965
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1965 della Commissione, del 26 agosto 2026, recante 360esima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna per la 360esima volta l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche nell’ambito delle misure restrittive contro persone ed entità associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La modifica recepisce gli aggiornamenti dei dati identificativi adottati il 18 agosto 2026 dal comitato sanzioni ONU competente. Non vengono istituiti nuovi soggetti designati, ma vengono corretti, integrati o precisati i dati di 21 voci, tra persone fisiche e persone giuridiche/gruppi/entità.
Modifica l’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiornando dati identificativi di 21 voci.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone fisiche, giuridiche, gruppi ed entità già inseriti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, relativo alle misure restrittive nei confronti di soggetti associati all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. L’intervento non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna i dati identificativi nell’elenco UE per assicurare l’allineamento con le decisioni del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 18 agosto 2026. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1965 della Commissione: 360esima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002
Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche nell’ambito delle misure restrittive contro soggetti associati all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. La misura nasce dall’esigenza di dare attuazione, nell’ordinamento dell’Unione, alle modifiche adottate il 18 agosto 2026 dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in coerenza con le risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015).
Base giuridica e contesto
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5. Il contenuto dell’intervento è meramente aggiornativo: non introduce nuove categorie di soggetti, ma modifica le voci già presenti nell’elenco per allineare i dati identificativi alle informazioni più recenti disponibili a livello ONU.
Ambito dell’intervento
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è l’elenco operativo dei soggetti destinatari del congelamento di fondi e risorse economiche. Il regolamento di esecuzione incide quindi su persone fisiche, persone giuridiche, gruppi ed entità già designati, senza alterare la struttura generale del regime sanzionatorio. Le modifiche riguardano dati quali alias, date e luoghi di nascita, cittadinanze, indirizzi, ruolo nell’organizzazione, stato di detenzione o decesso, nonché elementi descrittivi di natura identificativa.
Modifiche alle persone fisiche
Nel gruppo delle persone fisiche vengono aggiornate numerose voci, con precisazioni che rendono più accurata l’identificazione dei soggetti. In particolare:
- per Nurjaman Riduan Isamuddin vengono aggiornati alias, date e luoghi di nascita, cittadinanze e informazioni sullo stato di arresto negli Stati Uniti;
- per Salim Y Salamuddin Julkipli si specifica l’appartenenza al gruppo Abu Sayyaf e lo stato di reclusione nelle Filippine;
- per Isnilon Totoni Hapilon si indica che è stato ucciso a Marawi City il 15.10.2017;
- per Yahia Djouadi si precisa che sarebbe stato ucciso il 25.2.2022 a Timbuctù;
- per Ahmed Deghdegh si aggiorna il ruolo nella dirigenza e nella finanza di AQIM e si indica il decesso nel 2020 in Algeria;
- per Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri si precisa che sarebbe deceduto nel 2017 e che era l’operativo e principale artificiere di AQAP;
- per Umar Patek si aggiornano data di nascita e informazioni sul percorso giudiziario, incluso il rilascio su parola nel 2022;
- per Muhammad Jibril Abdul Rahmam si rettificano alias, dati di nascita, passaporto contraffatto e indirizzi;
- per Monir Chouka si aggiorna l’alias principale, l’indirizzo in Repubblica araba siriana e i collegamenti con il Movimento islamico dell’Uzbekistan e con ISIL;
- per Mochammad Achwan si riorganizzano alias, dati identificativi e numero di passaporto;
- per Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim si aggiungono informazioni sul decesso nel 2016 a Raqqa;
- per Peter Cherif si inserisce l’indirizzo ad Al Mukalla, il collegamento con AQAP e le condanne pronunciate in Francia, inclusa quella all’ergastolo del 3.10.2024;
- per Abu Ubaydah Yusuf Al-Anabi si specifica il ruolo di dirigente di AQIM e si aggiungono i nomi dei genitori.
Modifiche alle persone giuridiche, gruppi ed entità
Per le entità e i gruppi elencati nell’allegato I vengono altresì aggiornate le informazioni identificative e descrittive. In particolare:
- Wafa Humanitarian Organisation viene ricondotta a indirizzi in Kuwait, Emirati arabi uniti e Afghanistan, con precisazione che nel 2001 era componente di Al-Qaeda;
- Ummah Tameer E-Nau (UTN) viene localizzata a Kabul (Afghanistan), con conferma del divieto in Pakistan;
- Afghan Support Committee (ASC) viene riferito a Jalalabad (Afghanistan) e si precisa il ruolo di Abu Bakr al-Jaziri nella funzione finanziaria;
- Lashkar i Jhangvi (LJ) è indicato come vietato in Pakistan dal 2010;
- Al-Haramain Foundation (Pakistan) viene aggiornata con l’indicazione che a fine 2025 non era attiva e non disponeva di strutture in Pakistan;
- il Gruppo della Jihad islamica viene descritto come finanziato e coordinato da Al-Qaeda e come ancora attivo in varie aree;
- Al-Qaeda nella penisola arabica è qualificata come affilata regionale di Al-Qaeda, con precisazioni sulla formazione nel gennaio 2009 dalla fusione delle branche yemenita e saudita, e sul ruolo di Ansar al-Shari'a;
- MUJAO viene descritto come associato ad AQIM, Al Mourabitoun e Mokhtar Belmokhtar, attivo nel Sahel/Sahara.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per questo tipo di atto, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato contiene l’elenco dei soggetti cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Raccordo con le decisioni del comitato sanzioni ONU
I considerando indicano che, il 18 agosto 2026, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato i dati identificativi di 21 voci del proprio elenco, in conformità alle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015). La Commissione adegua conseguentemente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
Modifiche ai dati identificativi delle persone fisiche
Nell’elenco delle persone fisiche vengono aggiornati dati anagrafici, alias, cittadinanze, luoghi di nascita, indirizzi, informazioni accessorie e, in più casi, lo stato di vita o detenzione. Tra le voci modificate figurano Nurjaman Riduan Isamuddin, Salim Y Salamuddin Julkipli, Isnilon Totoni Hapilon, Yahia Djouadi, Ahmed Deghdegh, Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri, Umar Patek, Muhammad Jibril Abdul Rahmam, Monir Chouka, Mochammad Achwan, Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim, Peter Cherif e Abu Ubaydah Yusuf Al-Anabi.
Modifiche ai dati identificativi di persone giuridiche, gruppi ed entità
Nell’elenco delle persone giuridiche, gruppi ed entità vengono aggiornate denominazioni, indirizzi e informazioni descrittive di Wafa Humanitarian Organisation, Ummah Tameer E-Nau (UTN), Afghan Support Committee (ASC), Lashkar i Jhangvi (LJ), Al-Haramain Foundation (Pakistan), Gruppo della Jihad islamica, Al-Qaeda nella penisola arabica e Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO).
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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