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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1959

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1959 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e che rettifica tali allegati per quanto riguarda alcune voci relative agli Stati Uniti

Normativa europea32026R1959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi dell’UE delle zone da cui è consentito importare determinati prodotti avicoli e materiale germinale, alla luce della situazione epidemiologica di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada e negli Stati Uniti. Da un lato, reintroduce l’autorizzazione per alcune zone canadesi e statunitensi per le quali le autorità veterinarie hanno fornito garanzie sufficienti; dall’altro, sospende o conferma la sospensione per nuove zone colpite negli Stati Uniti. Il testo rettifica inoltre un errore materiale del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2026/1140, includendo cinque nuove zone statunitensi che avrebbero dovuto essere già soggette a sospensione.

Modifica e rettifica degli elenchi di zone autorizzate per l’ingresso nell’UE di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada e Stati Uniti, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche riguardano in particolare le voci relative al Canada e agli Stati Uniti, con sospensioni, revoche di sospensione e rettifiche di errori materiali connessi a focolai di HPAI. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica degli elenchi di importazione per prodotti avicoli da Canada e Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1959 aggiorna gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contengono gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate partite avicole e di prodotti avicoli. L’intervento si inserisce nel quadro della normativa UE in materia di sanità animale, in particolare del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, e risponde all’evoluzione della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada e negli Stati Uniti.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il principio per cui l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi è consentito solo se i relativi paesi, territori o zone figurano negli elenchi previsti dalla normativa settoriale. In questo caso, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 disciplinano rispettivamente l’importazione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Il regolamento mira quindi ad allineare tali elenchi alla situazione sanitaria effettiva, garantendo la tutela della sanità animale nell’Unione senza imporre restrizioni oltre il necessario.

Valutazione epidemiologica e misure adottate

Il testo prende atto di nuovi e precedenti focolai di HPAI notificati dalle autorità canadesi e statunitensi. Per quanto riguarda il recente focolaio negli Stati Uniti, notificato il 14 agosto 2026 e confermato il 12 agosto 2026 nello South Dakota, la Commissione considera le misure adottate, tra cui una zona soggetta a restrizioni di almeno 10 km e una politica di abbattimento totale. Analogamente, per alcuni focolai precedenti in Saskatchewan e in vari Stati americani, le autorità hanno comunicato l’attuazione di misure di contenimento e il completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione.

Modifiche per il Canada

Per il Canada, il regolamento aggiorna le voci relative alle zone CA-2.325 e CA-2.337 negli allegati V e XIV. La Commissione ritiene che le informazioni trasmesse sulle misure di gestione dei focolai di HPAI nel Saskatchewan siano sufficienti a escludere, per tali zone, una minaccia residua per la sanità pubblica o animale nell’Unione. Ne consegue la riapertura dell’ingresso nell’UE per le categorie interessate di prodotti avicoli e materiale germinale provenienti da tali zone, secondo i codici e le date indicate nelle tabelle allegate.

Modifiche per gli Stati Uniti

Le modifiche per gli Stati Uniti sono più ampie e incidono su numerose zone elencate negli allegati V e XIV. Il regolamento aggiorna le voci relative a diversi focolai storici di HPAI in vari Stati, tra cui Colorado, Illinois, Indiana, Minnesota, Pennsylvania, Rhode Island e South Dakota, sulla base delle informazioni fornite l’8 agosto 2026. Anche in questo caso, la Commissione ritiene che le misure di abbattimento totale e di sanificazione consentano di rimuovere, per le zone interessate, la sospensione dell’ingresso nell’Unione. Le tabelle sono quindi riscritte con l’indicazione delle nuove date di decorrenza e, ove pertinente, delle categorie di prodotti autorizzate.

Rettifica di un errore materiale del precedente regolamento

Un punto rilevante del provvedimento è la correzione del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1140. Quest’ultimo aveva già modificato gli allegati V e XIV per sospendere l’ingresso di prodotti avicoli provenienti da sei nuove zone statunitensi colpite da HPAI nel maggio 2026, ma per omissione non aveva incluso le zone US-2.1375, US-2.1376, US-2.1377, US-2.1378 e US-2.1379. Il presente regolamento integra tali zone negli elenchi e ne disciplina correttamente il regime di sospensione.

Nuova zona US-2.1402 nel South Dakota

L’allegato introduce inoltre la zona US-2.1402, riferita allo Stato del South Dakota e descritta come zona circolare di raggio 10 km nel Beadle County, con coordinate geografiche precise. Tale inserimento si collega al nuovo focolaio notificato dalle autorità statunitensi e comporta l’aggiornamento degli elenchi di importazione per le partite di pollame, materiale germinale e carni fresche interessate.

Decorrenza ed effetti pratici

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore avicolo e per gli importatori, ciò comporta un immediato adeguamento delle verifiche documentali e sanitarie sulle provenienze ammesse, nonché un controllo puntuale delle zone geografiche elencate negli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404, come modificati dal presente atto.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento. Le modifiche incidono sugli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame (allegato V) e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna (allegato XIV).

Canada: aggiornamento delle zone autorizzate

Per il Canada sono aggiornate le voci relative alle zone CA-2.325 e CA-2.337 negli allegati V e XIV, con riferimento ai focolai di HPAI nel Saskatchewan confermati il 12 dicembre 2025 e il 12 maggio 2026. Le informazioni aggiornate e le misure di abbattimento totale e pulizia/disinfezione hanno portato la Commissione a ritenere nuovamente autorizzabile l’ingresso nell’UE da tali zone.

Stati Uniti: revoca o aggiornamento delle sospensioni per numerose zone

Per gli Stati Uniti sono aggiornate numerose voci nelle tabelle degli allegati V e XIV, in relazione a focolai di HPAI in diversi Stati, tra cui Colorado, Illinois, Indiana, Minnesota, Pennsylvania, Rhode Island e South Dakota. Le modifiche si fondano sulle informazioni epidemiologiche e sulle misure adottate dalle autorità statunitensi, inclusa la politica di abbattimento totale e la successiva pulizia e disinfezione, che hanno consentito alla Commissione di riaprire l’ingresso per le zone interessate indicate nell’allegato.

Rettifica dell’errore materiale del regolamento (UE) 2026/1140

Il regolamento corregge un’omissione del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1140: le cinque nuove zone statunitensi US-2.1375, US-2.1376, US-2.1377, US-2.1378 e US-2.1379 non erano state incluse correttamente tra le zone soggette a sospensione. Il presente atto inserisce tali zone negli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404, ripristinando la coerenza del regime di importazione.

Zona US-2.1402 nel South Dakota

È aggiunta la nuova zona US-2.1402, descritta come zona circolare di raggio 10 km nel Beadle County (South Dakota), con coordinate GPS indicate nel testo. La zona è collegata al nuovo focolaio notificato il 14 agosto 2026 e confermato il 12 agosto 2026, che ha determinato la sospensione dell’ingresso nell’Unione per i prodotti interessati provenienti da tale area.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale sottolinea l’urgenza delle modifiche per evitare inutili perturbazioni degli scambi con Canada e Stati Uniti.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio agroalimentarecontrolli alle importazionisicurezza alimentaremercato interno

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