Regolamento (UE) 2026/1961
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026, che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Finlandia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le misure UE di controllo della peste suina africana, sostituendo integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche riflettono l’evoluzione epidemiologica in diversi Stati membri, con riallocazione di numerose aree tra zone soggette a restrizioni I, II e III. Per la Finlandia viene inoltre confermata l’istituzione di zone infette per il focolaio nei suini selvatici, mentre viene abrogata la decisione provvisoria adottata in agosto 2026.
Modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni e delle aree infette in Finlandia, e abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2026/1937.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri e alle aree dell’Unione elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con effetti diretti e obbligatori in tutti i suoi elementi. Riguarda in particolare le zone soggette a restrizioni I, II e III per peste suina africana in vari Stati membri e l’istituzione di una zona infetta in Finlandia a seguito di un focolaio in suini selvatici nella regione di Kymenlaakso. Restano escluse, per ciascuna area elencata, le porzioni territoriali non ricomprese nelle delimitazioni specifiche; la decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 è abrogata.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione
Il regolamento aggiorna in via urgente il quadro unionale di contenimento della peste suina africana, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La Commissione interviene in risposta a nuovi focolai e alla mutevole situazione epidemiologica in diversi Stati membri, con l’obiettivo di prevenire la diffusione della malattia e adeguare le restrizioni ai livelli di rischio effettivi.
Contesto normativo e finalità
La base giuridica è individuata nel regolamento (UE) 2016/429, in particolare nell’articolo 71, paragrafo 3, e nell’articolo 259, paragrafo 1. Nei considerando viene richiamato il carattere altamente diffusivo della peste suina africana, la sua incidenza sui suini detenuti e selvatici e l’impatto sui movimenti intra-UE e sulle esportazioni verso i paesi terzi. Si richiama altresì il regolamento delegato (UE) 2020/687, che disciplina le misure in caso di malattie di categoria A in animali selvatici, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che contiene il sistema delle zone soggette a restrizioni I, II e III.
Ambito di applicazione
Il provvedimento si applica alle aree elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituiti dal presente atto. Le delimitazioni riguardano numerosi territori in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania e, nella parte finale dell’allegato II, la Finlandia. In linea generale, il regolamento incide su suini detenuti e selvatici, nonché sui relativi movimenti e prodotti, ma il testo fornito non dettaglia puntualmente le singole misure operative, rinviando al regolamento 2023/594 e al regolamento delegato 2020/687.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni
La parte centrale del regolamento consiste nella revisione delle mappe epidemiologiche dell’Unione:
- in Bulgaria, Ungheria, Italia e Polonia vengono modificate le classificazioni territoriali per riflettere nuovi focolai e l’aumento del rischio;
- in alcuni casi aree già classificate in zona I o II sono ricollocate in zona più restrittiva, rispettivamente II o III;
- in altri casi le delimitazioni dei confini tra zone vengono ridefinite per tenere conto delle aree contigue e della situazione epidemiologica circostante.
Il considerando sottolinea che, data la dinamicità della situazione, nella delimitazione delle nuove zone si è tenuto conto anche delle aree attorno ai focolai, e che l’entrata in vigore deve essere quanto più rapida possibile per ragioni di urgenza sanitaria.
Finlandia: zona infetta e misure provvisorie
In seguito alla conferma, il 30 luglio 2026, di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici nella regione di Kymenlaakso, l’autorità finlandese aveva già istituito una zona infetta ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/687. Il presente regolamento inserisce tali aree nell’allegato II, parte A, del regolamento 2023/594, con indicazione espressa delle aree e del termine ultimo di applicazione al 31 ottobre 2026.
Contestualmente, il regolamento abroga la decisione di esecuzione (UE) 2026/1937, che aveva introdotto misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Finlandia. La scelta mira a ricondurre la disciplina a un quadro unico e aggiornato nell’ambito del regolamento di esecuzione 2023/594.
Allegato I: struttura delle zone restrittive
L’allegato I è organizzato in tre parti:
- Parte I: zone soggette a restrizioni I;
- Parte II: zone soggette a restrizioni II;
- Parte III: zone soggette a restrizioni III.
Le delimitazioni sono estremamente dettagliate e, per ciascuno Stato membro interessato, indicano regioni, province, comuni, distretti o porzioni geografiche specifiche. Per l’Italia, ad esempio, sono elencate molte aree di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia in ciascuna delle tre categorie di restrizione; per la Germania sono previste ampie porzioni territoriali, incluse aree di Brandeburgo, Hessen, Renania-Palatinato, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen e altri Länder; per la Slovacchia sono individuati numerosi distretti e comuni. Analoghe elencazioni sono previste per Grecia, Croazia, Lituania, Ungheria, Polonia, Cechia, Spagna, Estonia e Lettonia.
Allegato II: aree infette in Finlandia
L’allegato II, parte A, riporta le aree istituite come zone infette in Finlandia, con tre indicazioni territoriali precise:
- Virolahden kunta;
- Miehikkälän kunta;
- Lappeenrannan kaupunki, limitatamente all’area a sud della ferrovia che conduce alla stazione di Lappeenranta Vainikkala.
Per tali aree è fissato un termine ultimo di applicazione al 31 ottobre 2026.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ciò comporta un’immediata efficacia delle nuove delimitazioni territoriali e l’abrogazione della decisione di esecuzione 2026/1937 senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L’allegato I ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III in numerosi Stati membri; l’allegato II elenca le aree istituite come zone infette o zone soggette a restrizioni, comprese zone di protezione e di sorveglianza, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2023/594.
Aggiornamento delle zone per peste suina africana nei vari Stati membri
Le delimitazioni territoriali sono ricalibrate in funzione di nuovi focolai e dell’evoluzione del rischio in Bulgaria, Ungheria, Italia, Polonia, Germania, Finlandia e altri Stati membri elencati negli allegati. In particolare, alcune aree passano da zona I a zona II, da zona II a zona III, oppure sono inserite ex novo tra le aree soggette a restrizioni o infette, tenendo conto anche della situazione epidemiologica delle aree limitrofe.
Zona infetta in Finlandia
L’allegato II, parte A, inserisce come aree istituite a livello dell’Unione come zona infetta in Finlandia le aree di Virolahden kunta, Miehikkälän kunta e una parte di Lappeenrannan kaupunki (area a sud della ferrovia che conduce alla stazione di Lappeenranta Vainikkala). Per tali aree è indicato come termine ultimo di applicazione il 31 ottobre 2026.
Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2026/1937
L’articolo 2 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2026/1937, che aveva introdotto misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Finlandia fino al 31 ottobre 2026.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
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