Cassazione Penale, Sentenza n. 34868/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 3 aprile 2026 ha integralmente confermato il decreto del GIP del 23 febbraio 2026 che disponeva il sequestro preventivo di denaro contante nell’ambito del procedimento a carico dell’indagato per riciclaggio (art. 648-bis c.p.). L’indagato e una società terza, che rivendicava la proprietà del denaro, hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi comuni: 1) carenza di motivazione e violazione degli artt. 125, 309, 321 e 324 c.p.p. per l’omessa risposta alla tesi difensiva secondo cui il denaro apparteneva alla società e non all’indagato; 2) violazione degli artt. 648-bis c.p. e 321 c.p.p. per la mancata compiuta individuazione dei delitti presupposto, del possibile coinvolgimento dell’indagato e del superamento delle soglie di legge, nonché per l’implausibilità dell’ipotesi accusatoria; 3) violazione dell’art. 275 c.p.p. e del principio di proporzionalità, per avere il sequestro colpito l’intera somma anziché il solo profitto attribuibile al riciclatore; 4) violazione degli artt. 125, 321 e 324 c.p.p. per l’asserita mancata individuazione di un periculum in mora attuale e concreto. La Cassazione ha rilevato, quanto all’indagato, che egli si era dichiarato estraneo al possesso del denaro e non aveva indicato un interesse attuale e concreto né effetti favorevoli conseguibili dalla rimozione del vincolo. Quanto alla società, ha rilevato che la procura speciale conferita al difensore autorizzava l’iniziativa per il riesame e gli atti connessi diretti alla restituzione, ma era limitata a un solo grado e non manifestava univocamente la volontà di conferire anche il potere di ricorrere per cassazione. La Corte ha inoltre osservato che le censure della società erano dedotte in modo generico e manifestamente infondato, poiché il provvedimento cautelare individuava l’attività illecita generatrice della liquidità nelle plurime omissioni dichiarative dell’impresa individuale della moglie, affrontava il superamento delle soglie e motivava il periculum in mora.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quello dell’indagato è inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto, non avendo egli allegato una relazione con il bene idonea a fondare la restituzione in proprio favore o altri effetti favorevoli dalla revoca del sequestro. Il ricorso della società è inammissibile perché il difensore non era munito di procura speciale idonea a estendere il mandato al grado di legittimità, essendo la procura limitata a un solo grado; la Corte ha inoltre rilevato la genericità e la manifesta infondatezza delle doglianze, a fronte della motivazione del riesame sui delitti presupposto, sulle soglie e sul periculum in mora. Sono state confermate le statuizioni cautelari impugnate. Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
denaro contante, procedendo nei confronti di Yang Lingxin in relazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen.
La norma individua il reato per il quale si procede, ma la decisione non affronta nel merito la configurabilità del riciclaggio: i ricorsi sono dichiarati inammissibili.
art. 321 c.p.p.
attesa la netta individuazione dell’attività illecita generatrice della liquidità in sequestro nelle plurime omesse dichiarazioni dei redditi da parte dell’impresa individuale della moglie, prendendo posizione anche sull’avvenuto superamento delle soglie, nonché la puntuale esplicitazione del periculum in mora
Nel controllo cautelare reale, la motivazione del sequestro è adeguata, secondo la Corte, quando individua l’attività illecita da cui deriva la liquidità, affronta il superamento delle soglie rilevanti e esplicita il periculum in mora.
art. 325 c.p.p.
Per quel che attiene al ricorso presentato dalla società Victoria, non può che rilevarsi – ancora preliminarmente rispetto alla indeducibilità (sia ex art. 325 cod. proc. pen., sia per quanto attiene alla peculiare posizione del terzo; cfr. Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, dep. 2026, Kos Transporti Doo, Rv. 289384-01; Sez. 2, n. 34332 del 24/09/2025, Yang, Rv. 288683-01, nonché, in termini, Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300-01), genericità (attesa la netta individuazione dell’attività illecita generatrice della liquidità in sequestro nelle plurime omesse dichiarazioni dei redditi da parte dell’impresa individuale della moglie, prendendo posizione anche sull’avvenuto superamento delle soglie, nonché la puntuale esplicitazione del periculum in mora) e manifesta infondatezza
La Corte richiama i limiti di deducibilità delle censure in sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali, rilevando che le doglianze della terza interessata erano comunque generiche e manifestamente infondate.
art. 100 c.p.p.
Il difensore non risulta, dunque, legittimato ad interporre l’impugnazione di legittimità, avuto riguardo alla limitazione dell’efficacia della procura «per un solo grado del processo», stabilita dall’art. 100, comma 3, cod. proc. pen., superabile solo da un’univoca manifestazione di volontà della parte.
La procura speciale del terzo interessato che agisce per interessi civilistici, se conferita per un solo grado del processo, non legittima il difensore a proporre ricorso per cassazione; la limitazione può essere superata soltanto da un’univoca manifestazione di volontà della parte.
art. 611 c.p.p.
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
In mancanza di rituale richiesta di trattazione orale, il procedimento di cassazione si svolge con contraddittorio scritto e senza la presenza delle parti.
art. 173 disp. att. c.p.p.
articolando quattro comuni motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata per la sintesi dei motivi di impugnazione; la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione sostanziale.
art. 125 c.p.p.
le censure della società Victoria, non può che rilevarsi – ancora preliminarmente rispetto alla indeducibilità (sia ex art. 325 cod. proc. pen., sia per quanto attiene alla peculiare posizione del terzo; cfr. Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, dep. 2026, Kos Transporti Doo, Rv. 289384-01; Sez. 2, n. 34332 del 24/09/2025, Yang, Rv. 288683-01, nonché, in termini, Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300-01), genericità (attesa la netta individuazione dell’attività illecita generatrice della liquidità in sequestro nelle plurime omesse dichiarazioni dei redditi da parte dell’impresa individuale della moglie, prendendo posizione anche sull’avvenuto superamento delle soglie, nonché la puntuale esplicitazione del periculum in mora) e manifesta infondatezza
La Corte ritiene che la motivazione del provvedimento cautelare individuasse l’attività illecita generatrice della liquidità e desse conto sia del superamento delle soglie sia del periculum in mora; non ravvisa quindi la denunciata carenza motivazionale.
art. 309 c.p.p.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari in data 23 febbraio 2026
La disposizione è richiamata nel quadro dell’impugnazione cautelare e dell’intervento del tribunale del riesame; la sentenza non ne elabora una regola interpretativa autonoma.
art. 324 c.p.p.
attesa la netta individuazione dell’attività illecita generatrice della liquidità in sequestro nelle plurime omesse dichiarazioni dei redditi da parte dell’impresa individuale della moglie, prendendo posizione anche sull’avvenuto superamento delle soglie, nonché la puntuale esplicitazione del periculum in mora
La Corte reputa che il provvedimento impugnato avesse motivato puntualmente il periculum in mora e individuato l’attività illecita generatrice della liquidità, respingendo così sul piano sostanziale la critica motivazionale, ferma l’inammissibilità dei ricorsi.
art. 275 c.p.p.
Violazione dell’art. 275 cod. proc. pen., per violazione del principio di proporzionalità, poiché la misura ablativa sanzionerebbe oltremodo l’indagato, estendendosi all’intera somma e non al solo profitto dell’asserito riciclatore.
La norma compare soltanto nella formulazione del motivo di ricorso: la Corte non ne esamina il merito, dichiarando inammissibili i ricorsi.
Massime di principio
- L’indagato che impugna un sequestro preventivo su beni di cui si dichiara estraneo deve indicare una relazione concreta con il bene, idonea a consentirne la restituzione in proprio favore, oppure prospettare altri effetti favorevoli derivanti dalla rimozione del vincolo; in difetto, manca un interesse attuale e concreto all’impugnazione.
- Il terzo interessato che rivendica diritti civilistici sui beni sottoposti a sequestro deve stare in giudizio mediante difensore munito di procura speciale. Se la procura è conferita per un solo grado, essa non abilita al ricorso per cassazione, salvo un’univoca manifestazione di volontà della parte che estenda il mandato al grado di legittimità.
- Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare reale, le censure devono confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice del riesame; sono generiche quando il provvedimento ha individuato l’attività illecita generatrice della liquidità, si è pronunciato sulle soglie rilevanti e ha esplicitato il periculum in mora.
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