Sentenza n. 8095/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero della difesa prot. n. MD AB05933 REG2023 0065767 del 2 febbraio 2023, avente ad oggetto la cessazione dal servizio permanente della ricorrente e il collocamento in congedo nella categoria del complemento; - del provvedimento della Direzione generale per il personale militare prot. n. MD AB05933 REG2023 0062186 del 1° febbraio 2023, recante la cessazione dal servizio permanente della ricorrente e il collocamento in congedo nella categoria del complemento, corredato dal visto dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa; - di ogni atto propedeutico e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti di cessazione dal servizio permanente e collocamento in congedo nella categoria del complemento, adottati per mancato conseguimento dell'idoneità in attitudine militare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui, all'esito della valutazione della Commissione sull'attitudine militare, le è stato attribuito il punteggio di 16/30 ed è stata disposta la cessazione dal servizio permanente con collocamento in congedo. Ha dedotto violazione dell'art. 3 l. 241/1990, eccesso di potere, carenza di istruttoria, irragionevolezza e sproporzione, nonché violazione dell'art. 47 del Regolamento delle Scuole Ufficiali Carabinieri del 2011. In particolare, ha contestato la valutazione del rendimento scolastico, ritenuto complessivamente sufficiente e positivo, la ricostruzione dei propri comportamenti nei rapporti con i superiori durante il periodo di positività al Covid-19 e l'incidenza dell'episodio relativo alla mancata esibizione del green pass su un treno, che aveva comportato un procedimento disciplinare e una sanzione di due giorni di rigore. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha inoltre dedotto per la prima volta disparità di trattamento, violazione dell'art. 588 d.P.R. 90/2010 e violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili i nuovi motivi introdotti per la prima volta con la memoria ex art. 73, comma 3, c.p.a., rilevando che gli scritti difensivi possono illustrare le censure già dedotte, ma non introdurre nuovi motivi, che devono essere proposti mediante motivi aggiunti ritualmente notificati. Nel merito ha rigettato il ricorso. Il giudice ha qualificato la valutazione dell'attitudine militare come espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di errori di fatto, macroscopiche abnormità, violazione delle regole procedimentali o manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o disparità di trattamento. Ha ritenuto adeguatamente motivati e istruiti i provvedimenti, fondati sul verbale della Commissione del 14 giugno 2022 e sulle relazioni dei superiori e dei revisori, che avevano considerato il rendimento scolastico, le carenze morali e caratteriali, il senso del dovere, il rispetto delle regole e i comportamenti tenuti durante il corso e nel periodo emergenziale. Ha affermato che l'attitudine militare non coincide con la media dei voti nelle discipline curricolari, ma costituisce una valutazione autonoma e globale della propensione dell'allievo alla vita militare; la Commissione può considerare anche comportamenti tenuti al di fuori dell'istituto di formazione. Non è stata ravvisata contraddizione tra giudizi positivi in singole materie e il giudizio negativo sull'attitudine militare, poiché si tratta di profili valutativi distinti. Il punteggio di 16/30, inferiore alla soglia di 18/30, legittimava l'inidoneità e la conseguente espulsione dal corso e cessazione dal servizio permanente. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
La memoria difensiva non può introdurre nuovi motivi di ricorso; le nuove censure devono essere proposte con motivi aggiunti ritualmente notificati.
art. 3 l. 241/1990
La censura di difetto di motivazione è stata respinta, poiché i provvedimenti richiamavano il verbale della Commissione e le relazioni istruttorie poste a fondamento della valutazione.
art. 588 d.P.R. 90/2010
il complesso delle qualità morali e di carattere, delle doti intellettuali e culturali e delle motivazioni ad affrontare la professione e la vita militare
L'attitudine militare comprende una valutazione complessiva delle qualità morali, caratteriali, intellettuali, culturali e motivazionali dell'allievo.
art. 595 d.P.R. 90/2010
Distingue l'area dell'attitudine militare e professionale dalle discipline universitarie, tecnico-professionali e dalle attività ginnico-sportive.
art. 598 d.P.R. 90/2010
Distingue gli effetti dell'insufficienza in attitudine militare, che comporta l'immediata espulsione, da quelli dell'insufficienza nelle altre aree, che determina di regola la ripetizione dell'anno.
art. 599 d.P.R. 90/2010
mancato conseguimento dell'idoneità in attitudine militare e professionale
Il mancato conseguimento dell'idoneità in attitudine militare, corrispondente a un voto inferiore a 18/30, comporta l'espulsione dal corso.
Massime di principio
- La valutazione dell'attitudine militare costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto per errori di fatto, macroscopiche abnormità, violazione delle regole del procedimento valutativo o manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza e disparità di trattamento.
- L'attitudine militare è una valutazione autonoma e globale della propensione dell'allievo alla professione e alla vita militare e non coincide con la media dei voti conseguiti nelle singole discipline curricolari.
- Nel valutare l'attitudine militare, la Commissione può considerare l'intera condotta dell'allievo, inclusi comportamenti tenuti al di fuori dell'istituto di formazione, quando siano rivelatori della sua effettiva predisposizione alla vita militare.
- La presenza di giudizi positivi in singole materie non rende contraddittorio il giudizio negativo sull'attitudine militare, poiché le valutazioni riguardano profili distinti: la performance nelle discipline e la complessiva idoneità alla dimensione militare.
- Le nuove censure non possono essere introdotte per la prima volta con una memoria difensiva ex art. 73 c.p.a.; devono essere proposte mediante motivi aggiunti ritualmente notificati alle controparti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →