Sentenza del 13/04/2018 n. 1662 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Tributi locali - Prescrizione termini - Rilevabilità d'ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il credito per TARSU/TIA fosse prescritto. La controversia riguardava il termine applicabile, individuato in cinque anni ai sensi dell'art. 2948, n. 4, del codice civile, nonché la rilevanza della cartella di pagamento quale atto idoneo a interrompere la prescrizione. È stato inoltre affrontato il tema della rilevabilità d'ufficio dell'interruzione della prescrizione.
La decisione
La sentenza ha affermato che, per i tributi locali come TARSU/TIA, il diritto alla riscossione si prescrive in cinque anni. Tuttavia, la cartella di pagamento costituisce un atto interruttivo della prescrizione. L'eccezione relativa all'interruzione è qualificata come eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche senza una specifica eccezione della parte interessata. Ne consegue che la prescrizione non può essere dichiarata se dagli atti risulta un valido atto interruttivo intervenuto nel quinquennio.
Norme richiamate
Art. 2948, n. 4, codice civile
Il diritto al pagamento delle annualità delle rendite perpetue o vitalizie e di ogni altro pagamento periodico si prescrive in cinque anni.
La norma è stata applicata ai tributi locali TARSU/TIA, riconoscendo un termine di prescrizione quinquennale per il diritto alla riscossione.
Massime di principio
- I crediti relativi ai tributi locali periodici, come TARSU/TIA, sono normalmente soggetti alla prescrizione quinquennale, salvo diversa disciplina applicabile al caso concreto.
- Un atto validamente notificato dall'ente impositore o dal concessionario, come una cartella di pagamento, può interrompere la prescrizione e far decorrere un nuovo termine.
- Per verificare la prescrizione occorre ricostruire la sequenza delle notifiche e degli atti interruttivi, controllando le relative date e la loro validità.
- L'interruzione della prescrizione può essere rilevata d'ufficio dal giudice, perché si tratta di un'eccezione in senso lato; pertanto, il contribuente non può fare affidamento esclusivamente sull'assenza di una specifica contestazione dell'ente.
- La mera decorrenza di cinque anni dall'annualità del tributo non è sufficiente a dimostrare la prescrizione se nel frattempo è stato notificato un valido atto interruttivo.
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