Sentenza n. 1627/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento -del pei redatto in data 17.12.2025 e di tutti gli atti susseguenti e prodromici; ⁃ Nonché il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico e per l’intero ciclo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI relativo all'anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui ha assegnato 22 ore settimanali di sostegno su 28 ore di frequenza, nonostante le risultanze del GLO sulla necessità di una copertura integrale
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il minore, iscritto alla classe prima della scuola primaria e già riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi della l. 104/1992, aveva ricevuto dal PEI 22 ore settimanali di sostegno su 28 ore di frequenza. La ricorrente ha dedotto la violazione della l. 104/1992, del d.lgs. 66/2017, della disciplina ministeriale sul PEI e dei principi costituzionali e internazionali in materia di inclusione scolastica, nonché eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione. Ha sostenuto che il minore necessitasse di un sostegno continuativo per l’intero orario scolastico e che il PEI fosse illegittimo perché non coerente con la gravità della condizione e con la proposta del GLO, che aveva evidenziato la necessità della copertura integrale. È stata inoltre contestata la mancata prova dell’attivazione, da parte del dirigente scolastico, della richiesta di posti di sostegno in deroga all’organico di diritto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di controversia relativa a un pubblico servizio scolastico. Nel merito ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima l’assegnazione di sole 22 ore perché non coerente con la patologia del minore, con la gravità certificata e con le risultanze del GLO, che indicavano la necessità di copertura integrale dell’orario. Il PEI avrebbe dovuto quantificare le ore sulla base della proposta del GLO e fornire una motivazione specifica qualora intendesse discostarsi dalla copertura totale; non poteva limitarsi ad adeguarsi alle ore disponibili nell’organico ordinario né fondarsi su carenze organizzative o finanziarie. Il giudice ha inoltre rilevato che non era stata documentata la tempestiva richiesta di posti in deroga da parte del dirigente scolastico, richiesta necessaria per fronteggiare il fabbisogno individuale. Sono stati quindi dichiarati illegittimi i provvedimenti impugnati, è stato accertato il diritto del minore all’assegnazione del sostegno secondo la quantificazione del GLO, in rapporto 1:1 e in deroga all’organico esistente, ed è stata ordinata all’amministrazione l’adozione degli atti conseguenti. È stato assegnato il termine di quindici giorni per l’ottemperanza, con nomina preventiva di un commissario ad acta, da attivarsi in caso di inerzia. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese processuali, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva nelle controversie relative ai pubblici servizi, inclusa la materia del sostegno scolastico.
art. 3 l. 104/1992, come modificato dall'art. 3 d.lgs. 62/2024
Alle persone con disabilità [...] è riconosciuto il diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo.
La disabilità certificata comporta il diritto alle prestazioni necessarie, graduabili in sostegno e sostegno intensivo; il sostegno intensivo corrisponde alla condizione di gravità e impone priorità nell'erogazione dei servizi pubblici.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
Costituiscono la base normativa del diritto all'inclusione scolastica e alle misure di sostegno, mediante personale docente specializzato.
art. 7, comma 2, d.lgs. 66/2017
Il PEI [...] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.
Il PEI deve individuare le modalità del sostegno e la proposta del relativo numero di ore, sulla base del profilo di funzionamento e delle esigenze individuali.
art. 9, comma 10, d.lgs. 66/2017
Il GLO concorre alla predisposizione del PEI e alla proposta delle risorse necessarie per l'inclusione scolastica.
art. 10 d.lgs. 66/2017
Il dirigente scolastico [...] invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.
Il dirigente scolastico deve attivare tempestivamente la richiesta delle risorse di sostegno, comprese quelle ulteriori rispetto all’organico ordinario, sulla base dei PEI e delle esigenze rilevate.
art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.
Consente al giudice di adottare le misure necessarie a tutelare la situazione giuridica dedotta e ad assicurare l’attuazione della sentenza, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 40, comma 1, l. 449/1997
Costituisce la base normativa per l’istituzione di posti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze degli alunni con disabilità.
art. 1, comma 605, lett. b), l. 296/2006
Prevede il riferimento alle effettive esigenze rilevate per l’adeguamento dei posti di sostegno.
art. 80 l. 104/1992
La decisione richiama il principio costituzionale, affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il diritto al sostegno scolastico non può essere limitato da tetti rigidi di organico e può richiedere deroghe in relazione al caso concreto.
art. 8, comma 2, d.lgs. 66/2017
Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.
La disposizione non consente di comprimere il nucleo costituzionalmente garantito del diritto individuale al sostegno sulla base di carenze finanziarie o organizzative.
art. 7, comma 2-bis, d.lgs. 66/2017
La realizzazione delle misure attuative [...] avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale.
Il limite dell’organico e l’invarianza di spesa non prevalgono sul diritto individuale al sostegno necessario, dovendosi attivare il sistema dei posti in deroga.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, all’esito della camera di consiglio cautelare e previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il diritto dell’alunno con disabilità al sostegno scolastico necessario per l’effettiva inclusione è un diritto costituzionalmente garantito e non può essere compresso per esigenze di bilancio, carenza di organico o disfunzioni organizzative dell’amministrazione.
- Il PEI deve quantificare le ore di sostegno sulla base della documentazione relativa al funzionamento dell’alunno e della proposta del GLO; l’assegnazione di un numero inferiore all’orario di frequenza richiede un’istruttoria effettiva e una motivazione specifica, coerente con i bisogni individuali e con l’utilizzo delle risorse.
- La condizione di disabilità grave o di sostegno intensivo non determina automaticamente il rapporto 1:1 per l’intero orario scolastico; tuttavia, quando il GLO individua la necessità della copertura integrale, il PEI non può discostarsene senza adeguata motivazione e istruttoria.
- Il dirigente scolastico deve rilevare tempestivamente il fabbisogno individuale e attivare la richiesta di posti di sostegno in deroga all’organico di diritto. In mancanza di prova della richiesta, l’omessa copertura integrale necessaria costituisce illegittimità dell’azione amministrativa.
- Il giudice amministrativo, nell’esercizio della giurisdizione esclusiva in materia di pubblico servizio scolastico, può accertare il diritto al sostegno, annullare il PEI illegittimo, ordinare l’adozione degli atti necessari e nominare già in sede di cognizione un commissario ad acta per assicurare l’effettività della tutela.
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