Cassazione Civile, Ordinanza n. 02531/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un medico convenzionato con il SSN aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi su due istanze di rimborso IRAP presentate per gli anni d'imposta 2001-2007, sostenendo di aver versato l'imposta senza il presupposto dell'autonoma organizzazione. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva riformato la decisione e accolto la domanda di rimborso, ritenendo non provata dall'Ufficio la sussistenza di un'autonoma organizzazione e richiamando l'orientamento secondo cui l'IRAP non è dovuta se non vi è superamento delle attrezzature indispensabili o impiego di personale eccedente il minimo necessario. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR posto a carico dell'Ufficio l'onere di provare l'autonoma organizzazione invece che gravare il contribuente dell'onere di provarne l'assenza; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sugli indici rivelatori dell'autonoma organizzazione dedotti dall'Ufficio (spese per personale, ammortamenti, locazione e altre voci); (3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 111 Cost., nonché omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., per l'asserita mancata considerazione del quadro probatorio, in particolare dei quadri RE delle dichiarazioni dei redditi.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza di merito apparente perché non spiegava quali elementi probatori fossero stati valutati, quali fossero i parametri dell'autonoma organizzazione e perché tali parametri non risultassero superati nel caso concreto. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito; il secondo pure assorbito dall'accoglimento del terzo. La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è stata invece dichiarata inammissibile nella parte in cui mirava a denunciare il mancato esame di argomentazioni difensive e non di un fatto storico decisivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 446/1997
richiamato come norma che individua il presupposto impositivo IRAP dell'autonoma organizzazione
art. 3 d.lgs. n. 446/1997
richiamato congiuntamente all'art. 2 d.lgs. 446/1997 nella censura sulla soggezione a IRAP
art. 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova circa la sussistenza o insussistenza dell'autonoma organizzazione
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza tributaria
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del minimo di motivazione
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e/o violazione del dovere di pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo; la Corte ribadisce che non consente di censurare omissioni di argomentazioni difensive
art. 112 c.p.c.
richiamato per la dedotta omessa pronuncia sugli indici di autonoma organizzazione
Massime di principio
- Sussiste motivazione apparente quando la sentenza di merito non indica in modo comprensibile gli elementi probatori posti a base del convincimento, oppure li elenca senza una disamina logico-giuridica idonea a consentire il controllo sull'iter decisorio; in tal caso la sentenza è nulla.
- Nel giudizio tributario sull'IRAP, la decisione sulla sussistenza dell'autonoma organizzazione deve confrontarsi con il quadro probatorio concreto e spiegare perché gli elementi allegati siano o non siano idonei a integrare il presupposto impositivo.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non l'omessa considerazione di mere argomentazioni o deduzioni difensive.
- Quando la cassazione accoglie un motivo assorbente che incide sulla tenuta logico-motivazionale della sentenza impugnata, i motivi ulteriori restano assorbiti e il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia alla luce del principio affermato.
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