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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 09151/2026 del 11/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 20 e 43, comma 1, lett. f): la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che le quote di partecipazione in una S.r.l. rientrassero nella nozione di «titoli» e quindi aveva determinato la base imponibile del pegno sul valore delle quote piuttosto che sulla somma garantita. L'Agenzia sosteneva che la nozione di «titoli» deve essere interpretata restrittivamente (riferita a titoli di credito, valori mobiliari, azioni di S.p.A. ecc.) e che le quote di S.r.l., non essendo rappresentabili da azioni e non aventi le qualità di autonomia, letteralità e negoziabilità proprie dei titoli, non rientrano nell'eccezione normativa; pertanto, per il pegno sulle quote di S.r.l. la base imponibile deve essere la somma garantita.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato il motivo. Ha cassato la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente (Studio E S.r.l.). La Corte ha chiarito che l'art. 43, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 131/1986 fissa come regola generale la determinazione della base imponibile sulla somma garantita; la deroga (applicare il valore del bene posto a garanzia) si applica solo quando la garanzia è prestata in denaro o in «titoli» nel senso stretto indicato dalla Corte. Le quote di S.r.l. non rientrano in tale nozione, sicché, nel caso di pegno sulle stesse, la base imponibile è la somma garantita. La Corte ha compensato le spese tra le parti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, comma 1, lett. f)

    la base imponibile del tributo è costituita «per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;»

    La Corte interpreta la nozione di «titoli» in senso restrittivo: si riferisce a titoli di credito, valori mobiliari, azioni di S.p.A. o strumenti finanziari dotati di autonomia, letteralità e negoziabilità; non include le quote di S.r.l.; quindi la regola generale è la somma garantita, la deroga opera solo per denaro o titoli nel senso indicato.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20

    Richiamato per precisare che la determinazione della base imponibile non può dipendere dalla mera interpretazione della volontà delle parti quando la legge fissa un criterio oggettivo (somma garantita o, se applicabile, somma/valore dei titoli).

  • Codice civile, art. 2468

    Rilevato per sottolineare che le quote di S.r.l. non possono essere rappresentate da azioni e non sono soggette al regime delle azioni; questo argomento sostiene la esclusione delle quote di S.r.l. dalla nozione di «titoli» ai fini dell'art. 43.

Massime di principio

  • Per i pegni su quote di partecipazione in S.r.l. la base imponibile dell'imposta di registro va determinata sulla somma garantita e non sul valore nominale o sul valore delle quote.
  • La deroga prevista dall'art. 43, comma 1, lett. f) (applicare il valore del bene dato in garanzia) opera solo se la garanzia è prestata in denaro o in «titoli» intesi in senso tecnico (titoli di credito, valori mobiliari, azioni di S.p.A., strumenti finanziari negoziabili).
  • Le caratteristiche essenziali che qualificano un bene come «titolo» sono autonomia, letteralità e capacità di circolazione: assenti nelle quote di S.r.l., che seguono un regime autonomo e non possono essere rappresentate da azioni.
  • La natura accessoria o residuale della garanzia rispetto ad un contratto principale (es. leasing) non incide sulla determinazione legale della base imponibile: non può sostituire il criterio oggettivo previsto dalla legge.
  • Se la garanzia è costituita effettivamente in denaro o in strumenti finanziari qualificabili come titoli e il loro valore è inferiore alla somma garantita, può applicarsi il valore del denaro o dei titoli; altrimenti si applica la somma garantita.
  • Le parti non possono, con la mera interpretazione della loro volontà, modificare il criterio legale di determinazione della base imponibile previsto dal d.P.R. n. 131/1986.

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