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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 09028/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa alla compravendita del 10.4.1996 di quattro appartamenti da Bristol Hotel s.r.l. a TMT Unitrading s.a. (poi CFR). Il curatore del fallimento di Bristol aveva chiesto in primo grado l'accertamento della simulazione assoluta del contratto (con domande subordinate di revocatoria) e il Tribunale aveva accertato la simulazione; la Corte d'Appello ha confermato. CFR ha impugnato in cassazione articolando tre motivi principali: (1) vizio di legittimazione degli amministratori giudiziari subentrati al curatore dopo il sequestro/confisca ex d.lgs. n.159/2011, sostenendo che tali amministratori potevano esercitare solo le azioni tassativamente previste dagli artt.63-64 d.lgs.159/2011; (2) carenza di legittimazione del curatore a proporre l'azione in quanto avrebbe agito quale rappresentante dei creditori e non del fallito, quindi privo della prova dei crediti preesistenti richiesti dall'art.1416 c.c.; (3) censura sull'ammissibilità e sul merito dei motivi di appello ritenuti dalla Corte d'appello generici e sulla mancata valutazione di elementi sopravvenuti provenienti da procedimenti penali (presunti pagamenti degli immobili).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso di CFR Hipermarchè. Sul merito: la Corte ha ritenuto legittimo il subentro degli amministratori giudiziari al curatore fallimentare nelle azioni relative ai beni sottoposti a misure di prevenzione quando tali misure hanno riguardato l'intera massa attiva, riconoscendo agli amministratori il potere, sotto il controllo del giudice delegato, di esercitare o proseguire le azioni necessarie alla conservazione, gestione e valorizzazione dei beni (anche quelle altrimenti proprie della procedura concorsuale). Ha inoltre confermato che il curatore cumula la posizione del fallito e quella del creditore sociale, per cui non è richiesto l'onere probatorio della preesistenza dei crediti ai sensi dell'art.1416 c.c. per l'esercizio dell'azione di simulazione. La Corte ha ritenuto inammissibili o non decisive le censure basate su elementi introdotti tardivamente in appello o sopravvenuti (valutabili ma non idonei a rimettere in discussione il convincimento motivato dei giudici di merito). Condanna della ricorrente alle spese di giudizio di cassazione a favore di Bristol Hotel S.r.l. e statuizione circa l'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (misure di prevenzione)

    Le norme sugli amministratori giudiziari (in particolare artt.35, 39, 40, 63 e 64) autorizzano gli amministratori a svolgere, sotto il controllo del giudice delegato, attività di gestione e conservazione dei beni sottoposti a sequestro/confisca e a proporre o subentrare in azioni relative a quei beni; quando la misura riguarda l'intera massa attiva fallimentare essi possono esercitare anche le azioni che altrimenti sarebbero proprie della procedura concorsuale

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Le disposizioni della L.F. (sezione III del capo III, artt.64-70 e richiamo all'art.70) sono riferimento per le azioni che incidono sulla massa attiva: il d.lgs.159/2011 riconnette l'esercizio di talune azioni anche agli amministratori giudiziari quando i beni sono sottoposti a misura di prevenzione

  • Codice civile, artt. 1414 e 1416

    Art.1414 (simulazione) disciplina l'annullabilità/inesistenza di atti simulati; art.1416 prevede l'azione dei creditori sociali. La Corte ha ritenuto che il curatore, nell'impugnare atti simulati del fallito, cumula la posizione del fallito e quella dei creditori, non essendo necessaria separata prova di crediti preesistenti laddove l'azione è esercitata nell'interesse della massa

  • Codice di procedura civile, artt. 75 comma 3, 81, 100, 182, 342, 346, 360

    Art.360 (motivi di cassazione) è stato il fondamento formale del ricorso; art.342 disciplina i limiti e la specificità delle censure in appello: la Corte d'appello ha escluso molte critiche come generiche o tardive (nuovi fatti introdotti in comparsa conclusionale), e la Cassazione ha confermato tale valutazione come corretta verifica dei limiti di ammissibilità e di tempestività delle deduzioni

  • Costituzione, art.111

    Principio della ragionevole durata del processo richiamato come criterio che impedisce al giudice di adottare rinvii o incombenze inutili quando non utili al diritto di difesa, giustificando anche la non integrazione del contraddittorio verso parti contumaci se priva di utilità

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.13 comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte rileva la sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte della ricorrente, pari all'importo del contributo previsto per il ricorso, se dovuto

Massime di principio

  • Se tutti o gran parte dei beni di una società fallita sono sottoposti a sequestro o confisca di prevenzione, gli amministratori giudiziari nominati per la gestione di quei beni possono legittimamente subentrare al curatore fallimentare e proporre o continuare azioni attinenti a quei beni, anche se normalmente riconducibili alla competenza della procedura concorsuale
  • Il curatore fallimentare, nell'impugnare atti pregiudizievoli alla massa, cumula la posizione del fallito e quella dei creditori: pertanto non sempre è necessario dimostrare separatamente l'esistenza di crediti preesistenti per far valere l'azione di annullamento per simulazione
  • Le doglianze basate su fatti o prove introdotti tardivamente (es. in comparsa conclusionale) possono essere dichiarate inammissibili in appello e non costituire motivo idoneo a rimettere in discussione apprezzamenti probatori fondati sul quadro indiziario valutato dal giudice di merito
  • Gli amministratori giudiziari possono svolgere attività giudiziarie necessarie alla conservazione, valorizzazione e tutela dei beni sottoposti a misure di prevenzione, salvo per gli atti di straordinaria amministrazione che possono richiedere l'autorizzazione del giudice delegato
  • Il principio della ragionevole durata del processo può giustificare il mancato rinvio per integrazione del contraddittorio verso parti contumaci quando la loro partecipazione sarebbe meramente formale e non inciderebbe sull'esito della decisione
  • In caso di analoghe controversie, è essenziale verificare tempestività e modalità di proposizione delle prove e delle deduzioni: elementi sopravvenuti dopo i termini processuali possono essere valutati ma rischiano di non essere ritenuti decisivi se non tempestivamente allegati

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