Cassazione Civile, Sentenza n. 09028/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla compravendita del 10.4.1996 di quattro appartamenti da Bristol Hotel s.r.l. a TMT Unitrading s.a. (poi CFR). Il curatore del fallimento di Bristol aveva chiesto in primo grado l'accertamento della simulazione assoluta del contratto (con domande subordinate di revocatoria) e il Tribunale aveva accertato la simulazione; la Corte d'Appello ha confermato. CFR ha impugnato in cassazione articolando tre motivi principali: (1) vizio di legittimazione degli amministratori giudiziari subentrati al curatore dopo il sequestro/confisca ex d.lgs. n.159/2011, sostenendo che tali amministratori potevano esercitare solo le azioni tassativamente previste dagli artt.63-64 d.lgs.159/2011; (2) carenza di legittimazione del curatore a proporre l'azione in quanto avrebbe agito quale rappresentante dei creditori e non del fallito, quindi privo della prova dei crediti preesistenti richiesti dall'art.1416 c.c.; (3) censura sull'ammissibilità e sul merito dei motivi di appello ritenuti dalla Corte d'appello generici e sulla mancata valutazione di elementi sopravvenuti provenienti da procedimenti penali (presunti pagamenti degli immobili).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso di CFR Hipermarchè. Sul merito: la Corte ha ritenuto legittimo il subentro degli amministratori giudiziari al curatore fallimentare nelle azioni relative ai beni sottoposti a misure di prevenzione quando tali misure hanno riguardato l'intera massa attiva, riconoscendo agli amministratori il potere, sotto il controllo del giudice delegato, di esercitare o proseguire le azioni necessarie alla conservazione, gestione e valorizzazione dei beni (anche quelle altrimenti proprie della procedura concorsuale). Ha inoltre confermato che il curatore cumula la posizione del fallito e quella del creditore sociale, per cui non è richiesto l'onere probatorio della preesistenza dei crediti ai sensi dell'art.1416 c.c. per l'esercizio dell'azione di simulazione. La Corte ha ritenuto inammissibili o non decisive le censure basate su elementi introdotti tardivamente in appello o sopravvenuti (valutabili ma non idonei a rimettere in discussione il convincimento motivato dei giudici di merito). Condanna della ricorrente alle spese di giudizio di cassazione a favore di Bristol Hotel S.r.l. e statuizione circa l'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato.
Norme richiamate
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (misure di prevenzione)
Le norme sugli amministratori giudiziari (in particolare artt.35, 39, 40, 63 e 64) autorizzano gli amministratori a svolgere, sotto il controllo del giudice delegato, attività di gestione e conservazione dei beni sottoposti a sequestro/confisca e a proporre o subentrare in azioni relative a quei beni; quando la misura riguarda l'intera massa attiva fallimentare essi possono esercitare anche le azioni che altrimenti sarebbero proprie della procedura concorsuale
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
Le disposizioni della L.F. (sezione III del capo III, artt.64-70 e richiamo all'art.70) sono riferimento per le azioni che incidono sulla massa attiva: il d.lgs.159/2011 riconnette l'esercizio di talune azioni anche agli amministratori giudiziari quando i beni sono sottoposti a misura di prevenzione
Codice civile, artt. 1414 e 1416
Art.1414 (simulazione) disciplina l'annullabilità/inesistenza di atti simulati; art.1416 prevede l'azione dei creditori sociali. La Corte ha ritenuto che il curatore, nell'impugnare atti simulati del fallito, cumula la posizione del fallito e quella dei creditori, non essendo necessaria separata prova di crediti preesistenti laddove l'azione è esercitata nell'interesse della massa
Codice di procedura civile, artt. 75 comma 3, 81, 100, 182, 342, 346, 360
Art.360 (motivi di cassazione) è stato il fondamento formale del ricorso; art.342 disciplina i limiti e la specificità delle censure in appello: la Corte d'appello ha escluso molte critiche come generiche o tardive (nuovi fatti introdotti in comparsa conclusionale), e la Cassazione ha confermato tale valutazione come corretta verifica dei limiti di ammissibilità e di tempestività delle deduzioni
Costituzione, art.111
Principio della ragionevole durata del processo richiamato come criterio che impedisce al giudice di adottare rinvii o incombenze inutili quando non utili al diritto di difesa, giustificando anche la non integrazione del contraddittorio verso parti contumaci se priva di utilità
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.13 comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte rileva la sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte della ricorrente, pari all'importo del contributo previsto per il ricorso, se dovuto
Massime di principio
- Se tutti o gran parte dei beni di una società fallita sono sottoposti a sequestro o confisca di prevenzione, gli amministratori giudiziari nominati per la gestione di quei beni possono legittimamente subentrare al curatore fallimentare e proporre o continuare azioni attinenti a quei beni, anche se normalmente riconducibili alla competenza della procedura concorsuale
- Il curatore fallimentare, nell'impugnare atti pregiudizievoli alla massa, cumula la posizione del fallito e quella dei creditori: pertanto non sempre è necessario dimostrare separatamente l'esistenza di crediti preesistenti per far valere l'azione di annullamento per simulazione
- Le doglianze basate su fatti o prove introdotti tardivamente (es. in comparsa conclusionale) possono essere dichiarate inammissibili in appello e non costituire motivo idoneo a rimettere in discussione apprezzamenti probatori fondati sul quadro indiziario valutato dal giudice di merito
- Gli amministratori giudiziari possono svolgere attività giudiziarie necessarie alla conservazione, valorizzazione e tutela dei beni sottoposti a misure di prevenzione, salvo per gli atti di straordinaria amministrazione che possono richiedere l'autorizzazione del giudice delegato
- Il principio della ragionevole durata del processo può giustificare il mancato rinvio per integrazione del contraddittorio verso parti contumaci quando la loro partecipazione sarebbe meramente formale e non inciderebbe sull'esito della decisione
- In caso di analoghe controversie, è essenziale verificare tempestività e modalità di proposizione delle prove e delle deduzioni: elementi sopravvenuti dopo i termini processuali possono essere valutati ma rischiano di non essere ritenuti decisivi se non tempestivamente allegati
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