Cassazione Penale, Sentenza n. 15501/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso straordinario deduceva un errore di fatto da parte della Corte di cassazione (rimedio ex art. 625-bis c.p.p.): la Sez. III aveva dichiarato inammissibile il motivo XVI del ricorrente ravvisando che in appello non sarebbe stata censurata la condanna relativa al capo 13 di imputazione; in realtà, la censura riguardante il capo 13 era stata proposta con il motivo XXII d'appello (pagg. 96-98 dell'atto d'appello). Si chiedeva quindi la revoca della sentenza di legittimità limitatamente al capo 13 e la rinnovazione del giudizio sull'originario motivo XXII d'appello.
La decisione
Il ricorso straordinario e il ricorso per cassazione originario sono stati accolti limitatamente al capo 13 d'imputazione. La Corte ha ritenuto sussistente un errore di fatto (errore percettivo/svista nella lettura degli atti interni) della sentenza n. 16677/2021 della Sez. III della Cassazione, revocandola nei confronti di Perricciolo limitatamente al capo 13; ha altresì annullato la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 100/2020 limitatamente al medesimo capo e alla posizione di Perricciolo, rinviando la trattazione sul punto alla Corte d'appello di Perugia. La Corte ha deciso inoltre che la correzione poteva essere pronunciata immediatamente in camera di consiglio senza ulteriore udienza, in conformità al comma 4 dell'art. 625-bis c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
la Corte, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore.
L'art. 625-bis tutela l'errore di fatto derivante da svista o falsa percezione di atti interni al giudizio di legittimità; se accertato, la Corte può correggere immediatamente l'errore (comma 4) adottando i provvedimenti necessari, purché si tratti di errore percettivo e non di errore di giudizio o diritto.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. civ.
Richiamato quale parametro per valutare l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulle questioni indicate nell'impugnazione: il ricorrente deduceva che la Corte d'appello non aveva trattato il motivo XXII d'appello relativo al capo 13.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. civ.
Usato nella ricostruzione del motivo d'impugnazione originario per censurare omissioni di esame da parte del giudice d'appello; la Corte ha esaminato se la corte territoriale avesse effettivamente ritenuto non impugnata la condanna relativa al capo 13.
art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare la motivazione nei limiti strettamente necessari in sede di ricorso ex art. 625-bis.
art. 111 Cost.
Richiamato a supporto dell'interpretazione che consente la pronuncia immediata in sede di correzione per evitare dilazioni inutili e rispettare il principio della ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è destinato agli errori di fatto percettivi (svista, equivoco) sugli atti interni del giudizio di legittimità e non agli errori di giudizio o agli errori di diritto.
- Quando l'errore deriva da una lettura difforme degli atti del processo di cassazione (es. omissione di esame di un motivo effettivamente proposto), può essere riconosciuto l'errore di fatto e disposta la revoca/ correzione della decisione limitatamente alla questione affetta da svista.
- Se la Corte accoglie il ricorso ex art. 625-bis, comma 4, può adottare immediatamente i provvedimenti necessari per correggere l'errore (anche pronunciando la decisione di accoglimento e rimettendo la causa al giudice di merito), senza necessità di una separata udienza rescissoria, a tutela della ragionevole durata del processo.
- Non è ammesso il ricorso straordinario per fatti che costituiscono in realtà valutazioni giuridiche o interpretazioni normative: tali profili vanno impugnati con i mezzi ordinari (impugnazioni in merito o ricorso per cassazione nei limiti previsti).
- Nelle impugnazioni è importante che i motivi siano chiari e indicizzati (in modo che il giudice d'appello e la Corte di legittimità possano individuare con precisione le censure): errori di riferimento tra motivi (es. confondere il numero del motivo d'appello) possono dar luogo a contestazioni di omissione ma possono anche essere rettificati se emergono dagli atti.
- La revoca o annullamento parziale può essere limitata al solo capo specificamente affetto da errore, con rinvio al giudice territoriale competente per il nuovo esame della questione.
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