Cassazione Penale, Sentenza n. 28986/2025 del 06/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Fenu impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Roma (7/1/2025) che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare eseguita per il delitto previsto dall'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dalla quale era stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza irrevocabile del 14/6/2021. Il ricorso in Cassazione denunciava la violazione dell'obbligo di uniformarsi ai principi di diritto contenuti nella sentenza di annullamento precedente (Sez. 4, n. 41211 del 9/7/2024) e, più in generale, l'inosservanza dell'art. 627, comma 3, c.p.p.: si contestava che la Corte d'appello avesse fondato il rigetto su fatti non accertati o smentiti nella sentenza assolutoria (es. una presunta appartenenza ad un diverso sodalizio, o un'attività materiale di supporto ai sodali), valevoli solo per reati diversi da quello che aveva giustificato la misura a carico del Fenu.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che la Corte di appello non ha applicato correttamente il principio già indicato nella sentenza rescindente n. 41211/2024: il giudice della riparazione non poteva fondare il diniego di indennizzo su condotte o fatti smentiti dalla sentenza di merito o su reati diversi da quello che aveva fondato la custodia cautelare imputata al ricorrente. In particolare, è stato ribadito che la condotta gravemente colposa ostativa all'indennizzo deve essere idonea a indurre in errore l'autorità giudiziaria con riferimento ai gravi indizi relativi al medesimo reato che ha giustificato la misura cautelare (art. 74 DPR n. 309/1990 nel caso di specie). Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo esame limitato ai profili pertinenti al reato contestato al Fenu.
Norme richiamate
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Costituisce il capo di imputazione per il quale era stata disposta la custodia cautelare; la valutazione della riparazione deve riguardare i gravi indizi relativi a questo medesimo reato
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Regola l'indennizzo per ingiusta detenzione e stabilisce che non è dovuto quando sussistono ipotesi ostative, tra cui la condotta gravemente colposa del detenuto; la Cassazione precisa che tale condotta ostativa deve avere rilevanza rispetto al reato che ha fondato la misura cautelare
Sez. 4, n. 41211 del 9/7/2024 (sentenza rescindente)
Sez. 4, n. 41211 del 9/7/2024
La Corte aveva già annullato una precedente ordinanza perché il giudice della riparazione aveva fondato il rigetto su elementi (tratti dall'ordinanza genetica) non coerenti con le conclusioni del giudizio di merito; la cassazione richiama questo principio obbligatorio di uniformità
Giurisprudenza di riferimento (Sez. 4, n. 33830 del 23/4/2015 Dentice; Sez. 4, n. 10195 del 16/1/2020 Cerutti; Sez. 3, n. 15133 del 7/3/2025 Lorenzini)
Sez. 4, n. 33830/2015; Sez. 4, n. 10195/2020; Sez. 3, n. 15133/2025
Consolidano il principio secondo cui la condotta gravemente colposa rilevante per escludere l'indennizzo deve essere idonea a indurre in errore circa i gravi indizi relativi allo stesso reato che ha giustificato la custodia cautelare, non a reati diversi
Massime di principio
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione va decisa tenendo conto delle conclusioni del giudizio di merito: fatti e accertamenti smentiti dalla sentenza di assoluzione non possono reggere il diniego di indennizzo
- La condotta gravemente colposa che esclude l'indennizzo deve essere rilevante e potenzialmente idonea a travisare l'autorità giudiziaria riguardo ai gravi indizi relativi al medesimo reato che ha giustificato la misura cautelare; non è sufficiente riferirsi a reati o condotte addebitate a terzi
- Il giudice della riparazione non può basare il proprio giudizio esclusivamente sull'ordinanza genetica della misura cautelare se vi è poi una sentenza di merito che muta o smentisce quegli elementi
- Se il detenuto è stato assolto dalla fattispecie che ha retto la misura cautelare, ogni valutazione ostativa all'indennizzo deve riferirsi a elementi pertinenti a quella stessa fattispecie e non a comportamenti ancillari o non contestati
- In caso di dubbio sulla rilevanza della condotta del ricorrente rispetto al reato che ha giustificato la detenzione, il giudice della riparazione dovrebbe procedere a un nuovo esame istruttorio anziché fondare il diniego su mere approssimazioni o deduzioni non supportate dalla sentenza di merito
- La cassazione può annullare e rinviare quando il giudice di merito o della riparazione applica erroneamente principi consolidati: il nuovo giudizio deve essere svolto alla luce dei criteri indicati dalla Corte di Cassazione
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