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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32123/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente due avvisi di accertamento sintetico ai fini IRPEF per gli anni 2005 e 2006, fondati su elementi ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati, tra cui la locazione annua di un appartamento e l'acquisto di un'autovettura Mercedes. I ricorsi proposti in primo e secondo grado erano stati respinti, ritenendosi non provata la riduzione della pretesa e non decisivo il sostegno economico asseritamente fornito dal convivente della contribuente. In cassazione la ricorrente ha dedotto la nullità assoluta e insanabile degli accertamenti e dell'intero procedimento impositivo per violazione del principio del contraddittorio preventivo, invocando anche gli artt. 24, 111 e 97 Cost. e l'art. 38 del d.P.R. 600/1973, assumendo che non le fosse stato rivolto alcun invito a comparire e che, se il contraddittorio fosse stato instaurato, avrebbe potuto produrre documenti idonei a mutare l'esito dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per novità della censura: il dedotto vizio relativo alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non era mai stato introdotto nel thema decidendum dei gradi di merito. La Corte ha ribadito che nel processo tributario, di struttura impugnatoria, opera il principio di conversione dei motivi di nullità dell'atto tributario in motivi di gravame, con conseguente impossibilità di far valere per la prima volta in cassazione una invalidità non dedotta prima e non rilevabile d'ufficio. La contribuente è stata condannata alle spese ed è stato posto a suo carico l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma posta a fondamento dell'accertamento sintetico; la Corte non entra nel merito della sua violazione, perché la censura è dichiarata inammissibile per novità.

  • artt. 24, 111 e 97 Cost.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione del contraddittorio preventivo, ma non esaminati nel merito per l'inammissibilità della doglianza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile, ove dovuto; la Corte ne dà atto nel dispositivo.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, che ha struttura impugnatoria, i vizi dell'atto impositivo devono essere dedotti nei gradi di merito: non possono essere introdotti per la prima volta in cassazione.
  • Opera il principio di conversione dei motivi di nullità dell'atto tributario in motivi di gravame, con la conseguenza che una nullità non allegata tempestivamente non può essere rilevata d'ufficio né fatta valere in sede di legittimità.
  • La deduzione della mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non è scrutinabile in cassazione se costituisce una censura nuova rispetto al thema decidendum formato nei precedenti gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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