Cassazione Penale, Sentenza n. 15574/2022 del 21/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
De Luca impugnava la conferma della condanna per tentato omicidio e porto di coltello. Primo motivo: censura della qualificazione del fatto come tentato omicidio; la difesa sosteneva che la volontà omicidiaria non poteva essere dedotta astrattamente dal mezzo (un coltello) e dalle parti del corpo colpite, ma che andava valutata concretamente tenendo conto della scarsa violenza dei colpi e della non particolare gravità delle lesioni. Secondo motivo: censura del trattamento sanzionatorio; si chiedeva il minimo della pena per la incensuratezza dell'imputato, il pentimento documentato e l'offerta reale di risarcimento alla vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui, in assenza di ammissioni esplicite, la direzione teleologica della volontà va desunta dalle modalità concrete dell'azione e dalla situazione ex ante; nel caso i giudici di merito avevano correttamente ritenuto un animus necandi alla luce del numero delle coltellate (7-8), della direzione verso distretti vitali e della lacerazione di organi vitali. Sul secondo motivo ha ritenuto che la pena inflitta (quattro anni e sei mesi in rito abbreviato, derivante dall'applicazione della diminuzione per il tentativo) fosse prossima al minimo edittale e non richiedesse una motivazione particolarmente dettagliata; pertanto il motivo è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende nella misura stabilita nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per Cassazione; sono state richiamate dalla difesa come norme violate ma la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili per ricostruzione alternativa dei fatti
art. 56 cod. pen.
Disciplina del tentativo; la Corte interpreta la nozione di tentativo tenendo conto dell'idoneità dell'azione e della direzione teleologica della volontà dell'agente
art. 575 cod. pen.
Delitto di omicidio; richiamato in relazione all'accertamento dell'animus necandi e alla commisurazione della pena in caso di tentativo
art. 132 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; invocato dalla difesa per ottenere il minimo, la Corte ricorda quando sia necessaria una motivazione dettagliata
art. 133 cod. pen.
Criteri generali per la determinazione della pena; la Corte afferma che per pene al di sotto della media edittale non è richiesta una motivazione analitica, diversa sarebbe la necessità se la pena fosse di gran lunga superiore alla media
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte
Giurisprudenza citata
Sez. 1, Sent. n.11928/2018 (Comelli); Sez.1, n.29101/2019 (Musicò); Sez.1, n.52043/2014 (Vaghi) e altre
La Corte richiama precedenti consolidati secondo cui, in assenza di ammissioni, l'animus necandi si desume dalle modalita' concrete dell'azione valutate ex ante; la gravita' delle ferite ex post non esclude il tentativo se l'azione era idonea a causare la morte
Massime di principio
- In assenza di ammissioni dell'imputato, il dolo omicidiario puo' essere desunto dalle modalita' concrete dell'azione (arma utilizzata, numero di colpi, distretti corporei colpiti) valutate con riferimento alla situazione ex ante e alle condizioni prevedibili al momento dell'azione
- La valutazione della sussistenza del tentato omicidio richiede un accertamento della direzione teleologica della volontà dell'agente basato sulle prove disponibili; ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili in Cassazione
- La non gravita' delle lesioni rilevata ex post non esclude automaticamente il tentato omicidio se l'azione era idonea ex ante a causare la morte
- Quanto alla determinazione della pena, se la pena risultante e' al di sotto della media edittale il giudice non e' tenuto a fornire una motivazione estremamente analitica; invece e' richiesta motivazione dettagliata quando la pena e' di gran lunga superiore alla misura media
- La Cassazione ha potere limitato di sindacato sui fatti: contestazioni che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove sono generalmente inammissibili
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