Cassazione Penale, Sentenza n. 3454/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello del 30/09/2021 contestando: la violazione delle norme del d.lgs. 159/2011 relative all'accertamento della sproporzione tra patrimonio e capacità reddituale; la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che gli acquisti immobiliari intestati ai ricorrenti (acquisti in periodo di pericolosità sociale dei genitori) costituiscano frutto o reimpiego di proventi illeciti dei genitori; la presunta confisca basata su mere presunzioni e sul solo rapporto di parentela non supportata da elementi che provino la disponibilità effettiva dei beni da parte dei genitori; profili di duplicazione ablativa e di bis in idem con sanzioni tributarie; vizi nel calcolo degli importi confiscati e nella valutazione delle risultanze peritali che, secondo la difesa, dimostrerebbero capacità economica lecita dei ricorrenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso soltanto per violazione di legge (artt. 10, c.3 e 27, c.2 d.lgs. 159/2011) e che il vizio di motivazione deducibile in cassazione sussista solo quando la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente. Sul merito dell'impugnazione, la Consulta (Corte) ha ritenuto che il decreto impugnato si sia uniformato alle prescrizioni della sentenza di annullamento con rinvio, abbia adeguatamente motivato le conclusioni alla luce della perizia e delle risultanze (in particolare l'assenza di redditi documentati utilizzabili per gli acquisti e la movimentazione dei conti da parte del padre), e abbia correttamente disposto la confisca parziale dei beni intestati ai ricorrenti come attingibili ai proventi illeciti dei genitori. Ha escluso duplicazioni nell'ablazione e ha respinto la censura di bis in idem rispetto alle sanzioni tributarie. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per motivi di colpa nell'impugnazione evidentemente inammissibile.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione)
La Corte ricorda che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.10, comma 3 e art.27, comma 2) e che l'obbligo di provvedere con decreto motivato (art.7, c.1 e art.10, c.2) impone al giudice motivazioni adeguate; la confisca ex art.24 è applicabile quando emergono indici che colleghino i beni a proventi illeciti, anche se intestati a terzi
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
La Corte precisa che il vizio di motivazione è in via ordinaria non sindacabile in cassazione nelle misure di prevenzione, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente
art. 125, comma 3 c.p.p.
Rilevanza congiunta per l'obbligo di motivazione del decreto impugnato in sede di appello nelle misure di prevenzione
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione della somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente inammissibile e sussistono profili di colpa
Legge n. 575/1965, art. 2-bis, comma terzo
Riferimento storico-normativo alla disciplina delle misure patrimoniali che giustifica l'accertamento giudiziale della disponibilità dei beni intestati a terzi
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Norma citata in relazione ai limiti della esposizione del motivo in cassazione (limiti di autosufficienza del motivo)
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione (misure patrimoniali) il ricorso per cassazione è ammissibile prevalentemente per questioni di diritto; le censure sulla motivazione sono ammesse solo se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente.
- La confisca di beni intestati a terzi può essere disposta se emergono specifici indici fattuali che collegano quei beni a proventi illeciti del proposto: non è sufficiente il solo rapporto di parentela, ma la gestione dei conti, l'assenza di redditi giustificativi e altri elementi concreti possono legittimare l'ablazione.
- Per i beni intestati a coniugi, figli o conviventi esiste una presunzione della disponibilità quando manchino risorse proprie del terzo intestatario; per altri terzi occorrono prove specifiche del carattere fittizio dell'intestazione.
- La semplice deduzione di plausibili spiegazioni economiche da parte della difesa non basta se non supportata da documentazione o elementi concreti contrari alle risultanze peritali; la valutazione critica della perizia deve essere motivata e non può essere sostituita da congetture.
- Le censure fondate su una presunta duplicazione di sanzioni (bis in idem) vanno esaminate con attenzione: la confisca per provenienza illecita dei beni è diversa da una sanzione tributaria e non sempre integra duplicazione sanzionatoria contro lo stesso fatto e la stessa persona.
- Presentare in cassazione motivi evidentemente inammissibili o formulati al di là dei limiti di legge espone al rischio di condanna per spese e all'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione.
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