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Sentenza

Sentenza n. 10425/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del verbale del 18/07/2025 del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno con cui veniva notificato al Sig. -OMISSIS- il giudizio di non idoneità all'ammissione al 28° corso biennale (2025-2027) per n. 140 Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano e della graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con Decreto dirigenziale M_D AB05933 DE12025 0000082 del 18/02/2025 per l'ammissione al 28° corso biennale (2025-2027) di 140 Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano, in quanto atto consequenziale del primo.

Giustizia amministrativa202511860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica all’ammissione al 28° corso biennale per allievi Marescialli dell’Esercito Italiano e conseguente graduatoria di merito

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di non idoneità psico-fisica e, per illegittimità derivata, la graduatoria finale del concorso. L’Amministrazione aveva inquadrato la sua condizione sanitaria nel codice 209, coefficiente 3, caratteristica LI, della Direttiva tecnica approvata con decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, ritenendo ostativa la presenza di esiti di ricostruzione capsulo-legamentosa con ginocchio stabile e contemporanea meniscectomia. Il ricorrente ha contestato la correttezza dell’accertamento sanitario e dell’inquadramento normativo. Nel corso del giudizio, il TAR ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidata alla Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica Militare. La verificazione ha accertato che la documentazione clinica descriveva un intervento di ritenzionamento, e non di ricostruzione, del legamento crociato anteriore, con meniscectomia parziale selettiva esterna inferiore all’1%; l’esame obiettivo risultava negativo, gli esami strumentali non evidenziavano alterazioni funzionali rilevanti e la Commissione formulava un giudizio di idoneità al prosieguo concorsuale, riconducendo la fattispecie al codice 208 del decreto ministeriale 4 giugno 2014, profilo LI 2.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che le conclusioni dell’organo verificatore, formate all’esito di approfondimenti sanitari svolti in contraddittorio, avessero sottoposto a verifica di attendibilità tecnica la valutazione iniziale dell’Amministrazione, evidenziandone l’erroneità e la fondatezza delle doglianze. Sono stati annullati, nei limiti dell’interesse del ricorrente, il giudizio di non idoneità e la graduatoria consequenziale, riconoscendo il diritto del candidato alla prosecuzione delle prove concorsuali e, qualora superate e ricorrendo ogni altra condizione, all’ammissione al corso biennale. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori, nonché al pagamento di euro 500 per le competenze della verificazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando, in presenza dei relativi presupposti processuali, la causa è matura per la decisione.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 CPA

    Costituiscono la base processuale della verificazione tecnica disposta dal TAR per sottoporre a controllo l’attendibilità della valutazione sanitaria amministrativa.

  • Direttiva tecnica approvata con decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014

    La disposizione era stata applicata dall’Amministrazione per fondare il giudizio di non idoneità; la verificazione ha ritenuto invece riconducibile la condizione sanitaria al codice 208, profilo LI 2, con giudizio di idoneità al prosieguo concorsuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo relativo a un accertamento sanitario concorsuale, il giudice può disporre una verificazione tecnica per controllare l’attendibilità della valutazione amministrativa, senza sostituire automaticamente la propria valutazione a quella dell’Amministrazione.
  • Quando una verificazione svolta in contraddittorio, sulla base della documentazione clinica e di accertamenti obiettivi e strumentali, esclude la sussistenza della condizione sanitaria ostativa e formula un giudizio di idoneità, le risultanze verificatorie possono fondare l’annullamento del giudizio amministrativo di non idoneità.
  • L’annullamento dell’esclusione sanitaria da una procedura concorsuale comporta il riconoscimento del titolo alla prosecuzione delle prove e, solo se queste siano superate e ricorrano le ulteriori condizioni previste, all’ammissione al corso oggetto della selezione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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