Cassazione Penale, Sentenza n. 7965/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) nullità per aver celebrato l'udienza del 21/04/2023 nonostante la dichiarazione del difensore di adesione all'astensione dalle udienze (art. 23-bis d.l. 137/2020 e norme di procedura); 2) mancata e illogica motivazione circa l'utilizzo, ai fini decisori, di dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari (presunta utilizzazione di dichiarazioni non spontanee, art. 191 c.p.p.); 3) inesatta valutazione circa la spontaneità/sollecitazione delle dichiarazioni riportate in annotazione di servizio e conseguente inutilizzabilità (art. 350 comma 5; artt. 64 e 351 c.p.p. richiamati); 4) errata qualificazione della nozione di disponibilità/possesso ai fini della ricettazione (art. 648 c.p.) e motivazione apparente circa la condotta di mero passeggero; 5) carenza e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico (dolo) della ricettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto infondato il primo motivo: in presenza del rito emergenziale cartolare previsto dall'art. 23-bis d.l. 137/2020 (procedimento in camera di consiglio senza trattazione orale), la mera dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze dal difensore non produce effetto se non è stata chiesta la trattazione orale. I secondi e terzi motivi sono manifestamente infondati perché la Corte d'appello ha motivato che l'inattendibilità delle giustificazioni era fondata sulle affermazioni rese in dibattimento dall'imputato, non su dichiarazioni preliminari, e le affermazioni riportate dalle forze di polizia non sono state utilizzate ai fini della decisione. I quarti e quinti motivi sono manifestamente infondati perché la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che la presenza esclusiva dell'imputato all'interno dell'autovettura con le chiavi e l'assenza di una spiegazione credibile sull'origine del bene consentivano di ritenere sussistenti sia il possesso/disponibilità sia la conoscenza dell'illiceità della provenienza. Conseguentemente è stata confermata la condanna di primo grado (un anno e quattro mesi di reclusione e € 800,00 di multa, pena già ridotta per il rito abbreviato).
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Il procedimento emergenziale cartolare in appello rende irrilevante la dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze del difensore in assenza di richiesta di trattazione orale; gli adempimenti che non richiedono la presenza del difensore (es. deposito di conclusioni) non giustificano rinvio.
art. 606 c.p.p. (lett. b, c, e) - impugnazioni per cassazione
Norma procedurale che consente la censura in Cassazione per vizi di motivazione, inosservanza di norme di diritto e contraddittorietà. La Corte ha valutato i motivi alla luce di queste lettere e li ha ritenuti infondati o manifestamente infondati.
artt. 178 e 179 c.p.p.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla nullità; la Corte ha ritenuto che non si configuri nullità nei termini invocati quando l'udienza viene trattata in camera di consiglio secondo il rito emergenziale.
art. 191 c.p.p.
Disciplina l'inutilizzabilità di dichiarazioni non spontanee rese dall'indagato. La Corte distingue tra dichiarazioni sollecitate nelle indagini (potenzialmente inutilizzabili) e le affermazioni rese in dibattimento: nel caso concreto la decisione è stata fondata sulle dichiarazioni dibattimentali, non sulle annotazioni di servizio.
art. 350 c.p.p. (comma 5)
Riferito alla valutazione della spontaneità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza: la Corte ha ritenuto che le presunte dichiarazioni sollecitate non siano state utilizzate per la decisione.
art. 648 c.p.
Definisce il reato di ricettazione. La Corte ha interpretato la norma confermando che il possesso/disponibilità esclusiva del bene e l'assenza di una spiegazione credibile sulla sua provenienza sono idonei a ritenere sussistente il reato e la conoscenza della illiceità.
artt. 64 e 351 c.p.p.
Richiamati dal ricorrente in tema di immediatezza e spontaneità delle dichiarazioni; la Corte ha esaminato la contestazione e ritenuto che la motivazione dell'appello avesse comunque fondamento sulle dichiarazioni rese in dibattimento.
Massime di principio
- Nel rito 'emergenziale' cartolare (art. 23-bis d.l. 137/2020) la mera adesione dell'avvocato a uno sciopero/astensione non obbliga la Corte a rinviare se non è stata richiesta la trattazione orale: il deposito di memorie/conclusioni non richiede la presenza del difensore e quindi non giustifica il differimento.
- Le dichiarazioni rese dall'imputato nelle indagini preliminari e riportate da polizia/amministrazioni possono essere inutilizzabili se non spontanee (art. 191 c.p.p.), ma la decisione è legittima quando la Corte fonda il suo giudizio sulle affermazioni rese in dibattimento dall'imputato.
- La mera presenza in un veicolo rubato non esclude, di per sé, la ricettazione: la disponibilità esclusiva del bene (es. essere trovato da solo all'interno con chiavi) e l'assenza di una spiegazione verosimile sull'origine sono elementi sufficienti per ritenere possesso e conoscenza dell'illiceità.
- Le censure sulla carenza di motivazione richiedono di mostrare concretamente l'insufficienza logica o il mancato esame di argomenti rilevanti; se la Corte d'appello ha esposto ragioni chiare e congrue (anche con riferimento alle dichiarazioni rese in dibattimento), la Cassazione tende a ritenere il vizio infondato.
- Per chi impugna, è strategicamente importante distinguere e provare se la sentenza abbia effettivamente utilizzato dichiarazioni preliminari inutilizzabili o se, invece, la motivazione si fondi su elementi emergenti nel dibattimento.
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