Sentenza n. 4913/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2243/2024 emessa e pubblicata in data 20/11/2024 dal Tribunale di Nola;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile passata in giudicato quanto al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola, che aveva condannato il Ministero al pagamento, in suo favore quale difensore anticipatario, della somma di 515 euro, oltre spese accessorie, IVA e CPA. Ha dedotto che la sentenza non era stata impugnata, che era stata notificata in forma esecutiva presso la sede dell'Amministrazione, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che il Ministero non aveva adempiuto. Ha chiesto anche, per l'eventuale ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile passata in giudicato produce un immediato effetto conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, tenuta a conseguire concretamente al ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudice ordinario. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di esecuzione da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, limitatamente al capo relativo alle spese di lite, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della DGOSV, con facoltà di delega, disponendo che si insedi su istanza della parte e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario, nonché alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, e alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni consente di procedere all'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità di mora per incentivare l'Amministrazione all'adempimento, determinandola nel caso concreto in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.
Massime di principio
- La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando contiene un obbligo di pagamento a carico di una pubblica amministrazione, ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, che deve assicurare concretamente il conseguimento dell'utilità riconosciuta al creditore.
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è accoglibile quando risultino il passaggio in giudicato della decisione, la sua notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e l'inadempimento dell'Amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 1699/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 1700/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 1701/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 14209/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 14210/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 14212/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →