Sentenza n. 99/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza di demolizione del Comune di Trieste, Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio - Servio Edilizia Privata – P.O. Gestione Giuridica Amministrativa, del 22 agosto 2025, riferimento pratica SUE n. 51/2025/A – 6018/2025 – 10810/2025 – Riferimento Prot. Corr. 6.3/2025/860 avente ad oggetto “Attivita Edilizia Libera Asseverata in Sanatoria per opere realizzate presso l’immobile sito in via Pindemonte n. 8/1, piano 3°, Trieste”; - della presupposta comunicazione del Comune di Trieste, Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio - Servio Edilizia Privata del primo agosto 2025, riferimento pratica SUE n. 10810/2025 – riferimento Prot. Corr. 6.3/2025/1541 con cui è stata comunicata l’inammissibilità e improcedibilità istanza presentata il 3 luglio 2025 prot. n. 149025 per la conversione di una superficie accessoria in utile ed ulteriori modifiche interne realizzate presso l’alloggio sito al 3° piano di via Pindemonte n. 8/1.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione di inammissibilità e improcedibilità della CILA in sanatoria e successiva ordinanza di ripristino della veranda
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la comunicazione comunale che aveva dichiarato inammissibile e improcedibile la CILA presentata in sanatoria per l’accorpamento all’appartamento di una veranda, trasformata da superficie accessoria in superficie utile, nonché l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi. Hanno dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando l’inadeguatezza e l’illogicità della motivazione e la mancata esplicitazione delle ragioni dell’abusività dell’intervento. Secondo i ricorrenti, la trasformazione sarebbe riconducibile alla manutenzione straordinaria disciplinata dall’art. 16-bis della l.r. n. 19/2009 e, pertanto, non richiederebbe la verifica degli indici edilizi e dei limiti volumetrici. Il Comune ha sostenuto invece che anche gli interventi realizzabili mediante CILA devono rispettare integralmente gli strumenti urbanistici, i regolamenti edilizi e la disciplina urbanistico-edilizia vigente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, benché l’art. 4 della l.r. n. 19/2009 qualifichi la conversione di superfici accessorie in superfici utili come manutenzione straordinaria, l’art. 16-bis subordina espressamente la realizzabilità dell’intervento al rispetto degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. La trasformazione di una veranda, originariamente esclusa dal computo volumetrico in quanto superficie accessoria, in un locale abitativo determina un incremento effettivo di volume e di carico urbanistico e deve quindi essere verificata alla luce degli indici edificatori, incluso il parametro volumetrico previsto dall’art. 8 delle NTA del PRGC. L’interpretazione sostenuta dai ricorrenti consentirebbe di eludere la pianificazione urbanistica, mediante la realizzazione di verande non computate e la loro successiva trasformazione in superfici abitabili. La circolare regionale del 22 giugno 2020 è stata ritenuta non pertinente perché riferita alle deroghe del piano casa. Quanto al difetto di motivazione, il TAR ha rilevato che i provvedimenti, pur succinti, individuavano già il nucleo della contestazione, ossia il mancato computo della veranda nella volumetria e la necessità del rispetto dei parametri urbanistici. In ogni caso, trattandosi di attività vincolata, opera l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni e la non immediata chiarezza del provvedimento comunale.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. f), l.r. Friuli Venezia Giulia n. 19/2009
verande, bussole, logge, terrazze e balconi dell’unità immobiliare
La veranda rientra nella superficie accessoria dell’unità immobiliare.
art. 4, comma 2, lett. b), l.r. Friuli Venezia Giulia n. 19/2009
configurano altresì interventi di manutenzione straordinaria le conversioni di superfici accessorie in superfici utili in edifici o unità immobiliari esistenti, con o senza opere
La conversione di una superficie accessoria in superficie utile è astrattamente qualificabile come manutenzione straordinaria, ma tale qualificazione non esonera dal rispetto della disciplina urbanistica.
art. 16-bis, commi 1 e 3, lett. a), l.r. Friuli Venezia Giulia n. 19/2009
Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente
Gli interventi realizzabili mediante attività edilizia libera previa CILA asseverata sono ammessi solo se conformi agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina urbanistico-edilizia; la relazione tecnica asseverata deve attestare tale conformità.
art. 51, comma 1, l.r. Friuli Venezia Giulia n. 19/2009
Costituisce la base normativa dell’ordine comunale di rimessione in pristino dell’intervento privo di valido titolo edilizio.
art. 8 NTA del PRGC di Trieste
Disciplina il calcolo della volumetria; la verifica del rispetto di tale parametro è necessaria quando una veranda, esclusa dal computo come superficie accessoria, viene trasformata in superficie utile.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
I provvedimenti vincolati non sono annullabili per violazioni procedimentali o formali quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
Massime di principio
- La qualificazione di un intervento edilizio come manutenzione straordinaria non lo sottrae al rispetto degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente quando la normativa regionale subordina espressamente la CILA asseverata a tali prescrizioni.
- La trasformazione di una superficie accessoria, originariamente esclusa dal computo volumetrico, in superficie utile abitativa deve essere sottoposta alla verifica degli indici urbanistici e volumetrici, poiché può determinare un incremento effettivo di volume e di carico urbanistico.
- L’esclusione di una veranda dal calcolo della volumetria in ragione della sua originaria destinazione accessoria non rende urbanisticamente irrilevante la sua successiva trasformazione in locale principale.
- È incompatibile con la funzione della pianificazione urbanistica un’interpretazione che consenta di realizzare superfici accessorie non computate nella volumetria e di trasformarle successivamente in superfici abitabili senza verifica dei limiti edificatori.
- In materia edilizia, quando l’attività amministrativa è vincolata e dagli atti emerge il nucleo essenziale della ragione ostativa, eventuali carenze formali o motivazionali non determinano l’annullabilità se è palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
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