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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37902/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 18/04/2024 con cui il Tribunale di Pescara, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione alla richiesta di revoca della confisca di tre unità immobiliari disposta con decreto del 25/01/2012 ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. 8/6/1992 n. 306 (conv. L. 7/8/1992 n. 356). La ricorrente ha invocato principalmente la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 (sulla disciplina delle misure di prevenzione), denunciando violazione di legge e vizi di motivazione: mancanza di correlazione temporale tra i fatti costitutivi della pericolosità e l'acquisto dei beni, mancato accertamento di reati produttivi di reddito e generale nullità/contraddittorietà della motivazione. Si è sostenuto che i principi di quella pronuncia dovessero estendersi alla confisca qui disposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto inapplicabile, nel procedimento esecutivo relativo alla confisca disposta a seguito di sentenza penale di condanna, l'automatica estensione dei principi della sentenza n. 24/2019 (che riguarda le misure di prevenzione patrimoniali): non è stata indicata alcuna novità fattuale che giustifichi la revoca e non sussiste contrasto diretto tra il dispositivo della pronuncia costituzionale e il provvedimento definitivo di confisca. La Corte ha richiamato la ricostruzione fattuale: procedimento di cognizione concluso con condanna per tentata estorsione, confisca divenuta definitiva e più pronunce di rigetto di richieste di revoca (compresa giurisprudenza di questa Corte che ha confermato la possibilità di confisca anche per il reato tentato). Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356)

    Norma che consente la confisca dei beni acquisiti da proventi illeciti; applicata nel caso in esame come fondamento della confisca definitiva disposta a seguito della condanna penale.

  • d.lgs. 159/2011 (art. 4 comma 1 lett. c), art. 16, art. 20, art. 24)

    Normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali; alcune disposizioni sono state incostituzionalizzate in parte dalla Corte costituzionale n. 24/2019, ma la Corte di cassazione ha ritenuto che le questioni relative alle misure di prevenzione non si estendano automaticamente ai provvedimenti di confisca penale in esecuzione.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamato nella motivazione della Corte costituzionale come riferimento alla categoria di reati che possono fondare presunzioni sulla provenienza illecita di ricchezze; utilizzato dalla giurisprudenza per delimitare i beni confiscabili per sproporzione.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sul delitto di estorsione; la Corte ha richiamato che il richiamo legislativo non distingue tra forma consumata e tentata ove non specificato, motivo per cui la confisca è stata ritenuta compatibile anche con una condanna per tentata estorsione.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 24/2019

    Declaratoria e motivazione su limiti e statuto di garanzie delle misure di prevenzione patrimoniali; la Corte di cassazione ha ritenuto che la pronuncia non implichi automaticamente l'applicazione estesa e sovrapponibile alle confische disposte in sede penale esecutiva senza dimostrazione di specifica incompatibilità o novità.

  • Cass. Sez. 1, n. 27189/2013 (Guarnieri)

    Precedente di legittimità che ha affermato la possibilità di applicare la confisca ex art. 12 sexies anche in caso di condanna per tentata estorsione; richiamata per confermare il fondamento della confisca nel procedimento di cognizione.

Massime di principio

  • La pronuncia della Corte costituzionale sulle misure di prevenzione non si estende automaticamente ai provvedimenti di confisca penale: per ottenere la revoca occorre dimostrare una specifica incompatibilità o nuove circostanze rilevanti, non la sola esistenza di un principio costituzionale riferito a disciplina diversa.
  • La revoca di una confisca definitiva richiede elementi di novità o un vizio tale da incidere sul giudicato; ripetute richieste che non apportano fatti nuovi sono normalmente inammissibili.
  • La confisca ex art. 12 sexies può essere disposta anche a seguito di condanna per reati tentati (es. tentata estorsione) quando la norma non distingue fra le forme consumate e tentate, secondo giurisprudenza consolidata.
  • Se il presupposto della confisca (collegamento tra beni e proventi illeciti) è stato accertato nel giudizio di cognizione con garanzia del contraddittorio, le contestazioni successive in sede esecutiva richiedono prove nuove e concrete per riuscire.
  • I ricorsi ritenuti manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e, se valutato, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; dunque valutare attentamente elementi nuovi e l'ammissibilità prima di proporre impugnazioni ripetute.

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