Cassazione Penale, Sentenza n. 26332/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di non convalida dell'arresto di Andrea Finessi (detenzione per fini non esclusivamente personali di cocaina e MDMA). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che sussistesse la "quasi flagranza": la polizia avrebbe sorpreso l'indagato in una stanza della discoteca vicino a una busta contenente stupefacente, dopo la segnalazione dell'addetto alla sicurezza che lo aveva visto consegnare il sacchetto. Al ritrovamento si aggiungevano circa 275 euro in banconote, un foglio con appunti/verosimili nomi e importi. Il Procuratore sosteneva che, anche se la polizia non aveva visto materialmente il fatto, la presenza delle cose e delle tracce vicino all'arrestato e i precedenti di polizia rendevano integrato il presupposto della "quasi flagranza" e giustificavano la convalida e l'applicazione dell'obbligo di dimora.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ai sensi dell'art. 382 cod. proc. pen. la condizione di flagranza "caratterizzata dalla sorpresa dell'arrestato con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" richiede l'immediata e autonoma percezione, da parte di chi procede all'arresto, sia delle cose/tracce sia del loro collegamento inequivocabile con l'arrestato. Nel caso di specie la polizia ha avuto una mera percezione visiva della busta sul tavolo e la percezione del collegamento con Finessi è risultata mediata dalle dichiarazioni dell'addetto alla sicurezza (percezione riferita), non autonoma. Pertanto non si è integrato il presupposto di "quasi flagranza" e il rigetto della convalida è stato confermato. Il ricorso del Procuratore è stato dunque respinto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Definisce il reato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini non esclusivamente personali; impiegata per qualificare il fatto contestato a Finessi.
codice di procedura penale, art. 391, comma 4
art. 391, comma 4, cod. proc. pen.
Consente al Procuratore di proporre ricorso contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari; norma invocata come base procedurale del ricorso.
codice di procedura penale, art. 382
Regola la flagranza e la 'quasi flagranza'; la Corte ha ricordato che per integrare la condizione occorre l'immediata e autonoma percezione, da parte di chi arresta, delle cose o tracce e del loro collegamento con l'arrestato.
disposizioni di attuazione del c.p.p., art. 173, comma 1
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Consente la sintesi del motivo di ricorso nei limiti necessari per la motivazione (utilizzato in sede di esposizione del motivo).
Massime di principio
- Per la convalida dell'arresto in ipotesi di "quasi flagranza" è essenziale che gli elementi probatori (cose o tracce) siano percepiti immediatamente e autonomamente dagli operatori che procedono all'arresto; le informazioni provenienti da terzi (es. addetti alla sicurezza) costituiscono percezione riferita e non suppliscono a tale requisito.
- La mera presenza di cose sospette (una busta con stupefacente sul tavolo) vicino a una persona non basta se non è attestato il collegamento diretto e immediato verificato dagli agenti al momento dell'intervento.
- Denaro contante e appunti contabili, se non accompagnati da una percezione diretta che li colleghi all'indagato nel momento dell'intervento, hanno valore probatorio limitato ai fini della convalida dell'arresto.
- Per evitare il rischio di mancata convalida, gli operanti devono cercare, nell'immediatezza, di accertare e documentare visivamente o processualmente il rapporto tra la cosa/traccia e la persona (es. se la sostanza è trovata nella mano o addosso, se c'è inseguimento immediato, se vi sono testimoni oculari che assistono direttamente all'atto).
- Il fatto che l'arrestato sia sostanzialmente incensurato non impedisce in astratto la convalida se gli elementi di "quasi flagranza" sono autonomamente percepiti; però l'assenza di tali elementi rende ininfluente la valutazione della pericolosità a fini di convalida.
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