Sentenza n. 1043/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6071/2024, depositata e resa pubblica il 24.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 21314/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 10.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 11.06.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6071/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per cinque anni scolastici, per complessivi € 2.500,00. La sentenza ordinaria era stata notificata al Ministero il 10 ottobre 2024, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'adempimento dell'obbligo, il pagamento delle somme dovute con accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, oltre alle astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili all'azione di ottemperanza e ha accertato che la sentenza del Tribunale di Napoli era stata ritualmente notificata, che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni e che non era stata fornita prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché era decorso il termine temporale previsto dalla sentenza ordinaria per la fruizione del beneficio, il Ministero dovrà erogare il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: l'amministrazione non può avvantaggiarsi della propria inerzia, non imputabile alla ricorrente, per sottrarsi all'adempimento. Il Collegio ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli il compito di adottare tutti gli atti contabili necessari, inclusa l'eventuale allocazione della somma in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordine e il pagamento. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice ordinario per cinque anni scolastici.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all'amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine stabilito dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico è decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante erogazione del controvalore pecuniario, trattandosi di obbligazione fungibile, con corresponsione degli interessi legali fino al soddisfo.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile l'adempimento.
- La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l'applicazione di un'astreinte, la cui concessione richiede una valutazione di equità riferita alle concrete circostanze del caso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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