Cassazione Penale, Sentenza n. 7620/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza letta in udienza il 11/02/2022 con la quale il giudice, nella fase degli atti preliminari, ha dichiarato la nullità della notifica al difensore dell'imputato dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Il ricorrente (Procura) sosteneva che il provvedimento fosse abnorme e quindi autonomamente rimediabile con ricorso per cassazione, perché in concreto poteva determinare stasi irrimediabile del procedimento e imporre la rinnovazione degli atti propedeutici con rischio di nuove nullità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il termine di impugnazione per cassazione (quindici giorni) decorre dalla lettura dell'ordinanza in udienza del 11/02/2022, momento in cui il rappresentante dell'Ufficio del Pubblico Ministero era presente e quindi l'Ufficio ha avuto conoscenza legale del provvedimento. Non rileva la successiva data di materiale restituzione del fascicolo (1/03/2022). La Corte ha inoltre affermato che il provvedimento impugnato non rientra nella tipologia di atto abnorme che sospende i termini decadenziali: la dichiarazione di nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis e la conseguente trasmissione al P.M. rientrano nei poteri del giudice e non determinano necessariamente stasi irreparabile del procedimento, essendo il P.M. nelle condizioni di rinnovare la notificazione ove occorra. P.Q.M.: dichiara inammissibile il ricorso.
Norme richiamate
art. 415-bis c.p.p.
Si riferisce all'avviso di conclusione delle indagini; la Corte rileva che la dichiarazione di invalidità della notifica di tale avviso e la conseguente azione del giudice (nullità del decreto di citazione e trasmissione degli atti) costituiscono esercizio di poteri ordinamentali e non necessariamente un atto abnorme che interrompe irreparabilmente il procedimento.
art. 585 c.p.p.
Stabilisce i termini per l'impugnazione per cassazione; la Corte afferma che i termini decadenziali decorrono dalla conoscenza legale (o, in mancanza, effettiva) del provvedimento e si applicano anche ai presunti provvedimenti abnormi, salvo rare situazioni di anomalia genetica radicale che giustifichino la denuncia in ogni momento.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 585 per definire il termine per proporre ricorso per cassazione; la Corte conferma l'applicazione dei termini previsti dal combinato disposto di queste norme.
Massime di principio
- Il termine per impugnare per cassazione decorre dalla lettura dell'ordinanza in udienza (conoscenza legale), anche quando si tratta di provvedimenti ritenuti 'abnormi', salvo casi di anomalia tanto radicale da rendere il provvedimento inesistente e idoneo a bloccare irreparabilmente il procedimento.
- La presenza, alla lettura dell'ordinanza, del rappresentante dell'Ufficio del Pubblico Ministero (anche se si tratta di un magistrato onorario incaricato) determina la conoscenza legale dell'Ufficio e fa decorrere i termini di impugnazione.
- La semplice previsione o rischio che la rinnovazione degli atti propedeutici possa generare ulteriori nullità non è sufficiente a escludere l'operatività dei termini decadenziali; occorre dimostrare un'effettiva e insanabile stasi del procedimento.
- La dichiarazione di nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis e la trasmissione degli atti al P.M. rientrano nei poteri del giudice e non sono automaticamente qualificabili come atto abnorme che legittimi un ricorso tardivo per cassazione.
- Se si ritiene che un provvedimento sia talmente anomalo da bloccare il procedimento, la parte che impugna deve argomentare con chiarezza la natura radicale dell'anomalia per poter giustificare una deroga ai termini ordinari.
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