Sentenza n. 396/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 39/2025 pubblicata il 03.03.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Verbania - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 470/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Verbania.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, della sentenza del Tribunale Ordinario di Verbania, Sezione Lavoro, n. 39/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 39/2025, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Verbania, Sezione Lavoro, divenuta cosa giudicata. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato documentazione attestante di avere dato esecuzione a quanto stabilito dal titolo giudiziale. Il ricorrente ha quindi ottenuto l'adempimento successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione resistente aveva adempiuto al giudicato. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, poiché l'esecuzione del titolo era intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che soddisfa integralmente la pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla prosecuzione della domanda.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese quando l'adempimento intervenga soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza; in tal caso rileva il principio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
- La distrazione delle spese di lite in favore del difensore è ammissibile quando il difensore si dichiari antistatario.
Come è indicizzato
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