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Sentenza

Sentenza del 30/12/2015 n. 26051 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale emessa in sede di rinvio, relativa a un accertamento sintetico IRPEF e ILOR per l'anno 1991. Con il primo motivo ha sostenuto che il giudice avesse illegittimamente equiparato alla base imponibile la totalità degli accrediti sui conti correnti a lui riferibili, senza escludere somme già dichiarate o non imponibili, somme di diversa provenienza e possibili duplicazioni con gli elementi presuntivi utilizzati dall'Amministrazione. Con il secondo motivo ha contestato la condanna alle spese dei precedenti gradi di giudizio, sostenendo che tali spese erano state precedentemente compensate e che si era formato un giudicato interno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, rilevando che, nell'accertamento sintetico, il contribuente deve dimostrare con idonea documentazione l'eventuale natura esente o già assoggettata a ritenuta delle somme e la durata del relativo possesso. Tale prova non era stata tempestivamente fornita. Inoltre, nel giudizio di rinvio non era possibile introdurre nuove deduzioni o prospettazioni probatorie non formulate e provate nelle fasi precedenti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la regolamentazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa o la decisione sia manifestamente illogica. Il ricorso è stato quindi definitivamente rigettato e gli eredi del ricorrente sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 8.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 6

    Il contribuente ha la possibilità di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

    Nell'accertamento sintetico, la disponibilità di beni e liquidità può fondare la presunzione di un reddito occulto. Il contribuente può superare tale presunzione solo fornendo una prova documentale, tempestiva e specifica, dell'origine non imponibile, già tassata o diversa delle somme e della loro effettiva disponibilità nel periodo considerato.

  • D.M. 1 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992

    I decreti sono richiamati in relazione agli elementi presuntivi e ai parametri utilizzabili per la determinazione sintetica del reddito; nel caso concreto non è stata accolta la contestazione relativa alla loro duplicazione con le movimentazioni bancarie.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1

    La disciplina delle spese nel processo tributario segue, per quanto applicabile, i principi processuali generali sulla soccombenza e sulla regolamentazione delle spese.

  • Codice di procedura civile, artt. 91 e 92

    La condanna alle spese e la loro eventuale compensazione appartengono, in linea generale, alla valutazione discrezionale del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo in presenza di violazione di legge o di manifesta illogicità.

  • Codice di procedura civile, art. 385, comma 2

    In caso di rigetto del ricorso per cassazione, le spese del giudizio possono essere poste a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico, le disponibilità finanziarie e gli elementi patrimoniali del contribuente possono costituire presunzioni idonee a sostenere la ricostruzione di un reddito non dichiarato.
  • Per superare la presunzione fiscale non sono sufficienti dichiarazioni generiche o spiegazioni fornite tardivamente: occorre documentare in modo puntuale l'origine delle somme, la loro eventuale esenzione o già tassazione e il periodo in cui sono state detenute.
  • Nel giudizio di rinvio la controversia deve essere riesaminata nei limiti fissati dalla sentenza di cassazione e sulla base delle allegazioni e prove ritualmente acquisite nei precedenti gradi; non è normalmente possibile introdurre nuove ricostruzioni fattuali o nuovi mezzi di prova.
  • La Corte di cassazione non rivaluta liberamente le prove né sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, salvo violazioni giuridiche o motivazioni manifestamente illogiche.
  • La decisione sulle spese processuali è normalmente discrezionale e può essere contestata in cassazione soprattutto quando le spese siano poste a carico della parte interamente vittoriosa o la motivazione sia radicalmente illogica.
  • La soccombenza nel ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese del giudizio di legittimità, anche nei confronti degli eredi della parte originariamente ricorrente.

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