Cassazione Civile, Ordinanza n. 29639/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La proprietaria di un magazzino in Roma convenne in giudizio il proprietario dell'unità immobiliare adiacente e il condominio, deducendo che il convenuto, dopo lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2005 su una porzione che sarebbe stata di proprietà condominiale e sulla quale insistevano scarichi fognari, avrebbe reso impossibile l'esecuzione dei lavori di ripristino dell'impianto fognario a servizio del suo magazzino, lavori deliberati dal condominio nel 2008, con conseguente impossibilità di utilizzare l'immobile. Chiese l'accertamento dell'occlusione dell'impianto fognario a servizio del wc del magazzino, la condanna al ripristino e il risarcimento dei danni. In primo grado il tribunale accolse parzialmente la domanda e condannò il convenuto al ripristino; la corte d'appello, invece, riformò integralmente la decisione rigettando le domande. Nel ricorso per cassazione la ricorrente denunciò: 1) violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 1043 c.c., oltre a vizi motivazionali ed errore di fatto, sostenendo che la CTU e le prove testimoniali/documentali avessero dimostrato l'occlusione dello scarico e l'esistenza del wc e della condotta fognaria; 2) violazione dell'art. 2051 c.c. e delle regole sull'onere della prova, sostenendo che il convenuto dovesse essere ritenuto custode dell'impianto fognario e quindi responsabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la memoria illustrativa aveva introdotto produzioni e argomentazioni tardive e comunque non consentite, e che il motivo si risolveva in una critica alla valutazione del materiale istruttorio, senza dedurre correttamente un vizio di legittimità; ha inoltre osservato che il richiamo al vizio motivazionale era non più proponibile nei termini formulati e che il riferimento all'errore di fatto era inconferente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché introduceva per la prima volta il tema della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., mai trattato nei giudizi di merito, e comunque perché, sia sotto l'art. 2043 c.c. sia sotto l'art. 2051 c.c., mancava la prova del nesso causale tra la condotta o la cosa custodita e i danni lamentati, onere che incombeva sulla parte attrice. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Per la responsabilità aquiliana, il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, compreso il nesso causale e l'elemento soggettivo/oggettivo della condotta dannosa.
art. 2051 c.c.
Anche nella responsabilità da custodia permane a carico del danneggiato la prova del nesso causale tra cosa custodita e danno lamentato.
art. 1043 c.c.
Il riferimento è stato ritenuto incomprensibile e non utile a fondare un motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Il motivo non era ammissibile perché il vizio motivazionale era prospettato in modo non consentito e la censura si traduceva in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 115 c.p.c.
La censura sulla valutazione delle prove non rispettava i limiti di deducibilità della violazione delle regole sull'istruzione e valutazione probatoria in cassazione.
art. 116 c.p.c.
La censura non rispettava i limiti di deducibilità della violazione della regola di valutazione delle prove in sede di legittimità.
art. 372 c.p.c.
La produzione documentale in memoria è stata dichiarata inammissibile perché tardiva e non finalizzata all'ammissibilità del ricorso.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'asserito errore di fatto è stato ritenuto tema semmai pertinente alla revocazione, non al ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una nuova rivalutazione del compendio istruttorio, se la censura mira solo a sostituire la lettura delle prove fatta dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo entro limiti rigorosi e non come mezzo surrettizio per contestare l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
- Chi agisce per responsabilità aquiliana deve provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, inclusa la relazione causale tra la condotta e il danno; lo stesso onere causale permane anche nell'azione ex art. 2051 c.c.
- Non è ammissibile introdurre per la prima volta in cassazione una diversa causa petendi o un diverso titolo di responsabilità rispetto a quello esaminato nei gradi di merito.
- La memoria illustrativa nel giudizio di cassazione può chiarire i motivi già ritualmente dedotti, ma non può integrarli con nuove censure o nuove prove tardive.
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