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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30726/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (concessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI con cui la concessionaria del servizio comunale richiedeva il pagamento della tassa per l’anno 2018, assumendo l’omesso versamento su un immobile adibito a laboratorio/capannone. La contribuente contestava l’atto sostenendo che fosse erronea l’attribuzione della categoria tariffaria: secondo la società, l’immobile svolgeva attività di produzione di imballaggi in legno/pallets, del tutto diversa da quella ricondotta dall’ente alla categoria dei negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, cappelli, ombrelli e antiquariato). Dinanzi alla Corte di Cassazione la ricorrente deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione del regolamento comunale sulla TARI e della tabella annessa, oltre a vizio di motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la sentenza di merito avesse qualificato la categoria applicata come quella più simile all’attività svolta senza indicare i criteri di comparazione e con motivazione contraddittoria, poiché l’applicazione della sola parte fissa della tassa sarebbe incoerente con l’assunto di produzione di rifiuti speciali. Successivamente, però, le parti hanno comunicato di avere raggiunto un accordo transattivo sulla lite e hanno chiesto entrambe la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto della sopravvenuta transazione tra le parti e della richiesta congiunta di cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, rilevando che l’accordo ha eliminato ogni ragione di contrasto e ha fatto venir meno l’interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del processo. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite. La Corte ha anche precisato che, trattandosi di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità/improcedibilità, non si applica il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata del giudizio.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria della ricorrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati dalla ricorrente come parametri di censura della motivazione e della valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale base dei vizi dedotti nel ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ritenuto non applicabile perché la pronuncia è di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e non di rigetto o inammissibilità/improcedibilità.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando la situazione sopravvenuta elimini integralmente ogni contrasto tra le parti sull’oggetto della lite e, di conseguenza, venga meno l’interesse di entrambe alla decisione di merito.
  • Se entrambe le parti chiedono la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito di transazione, il giudice deve verificare che l’accordo abbia effettivamente definito l’intero contendere; in tal caso il processo si estingue.
  • La pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso e non determina l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • In presenza di accordo transattivo sopravvenuto, il giudice non si pronuncia sul merito delle censure originariamente proposte, poiché viene meno l’interesse alla decisione.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la definizione transattiva della lite e le richieste concordi delle parti rendano equo non porre le spese a carico di una sola parte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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