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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13414/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c. proposto dinanzi al Tribunale di Firenze da unavvocatessa contro una precedente sentenza dello stesso Tribunale. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la revocazione perché, nonostante lampia congerie di richiami normativi, non era possibile individuare uno specifico motivo di revocazione: la parte aveva in realtà prospettato plurime nullità di atti processuali relativi a precedenti giudizi dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con dodici motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. La ricorrente, con memoria ex art. 378 c.p.c., ha insistito nel ricorso. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero tutti inammissibili per difetto di specificità, chiarezza e sinteticità, poiché formulati in modo alluvionale, confuso e disorganico, tale da impedire di comprendere quali vizi della sentenza fossero denunciati e se essi rientrassero nelle categorie dellart. 360 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che lesposizione dei fatti e le censure non rispettavano i requisiti di specificità, tassatività, chiarezza e sinteticità imposti dallart. 366, commi 1, nn. 3 e 4, c.p.c., e che la confusione delle doglianze impediva di ricondurle alle categorie di vizio deducibili ex art. 360 c.p.c. Non sono state liquidate spese, perché gli intimati non hanno svolto attività processuale. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dellart. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    norma che disciplina i casi di revocazione; nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto non individuabile uno specifico motivo di revocazione.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi; la loro violazione comporta inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi devono essere riconducibili alle categorie tipizzate dei vizi denunciabili in cassazione; doglianze confuse e generiche non consentono tale verifica.

  • art. 378 c.p.c.

    la ricorrente ha depositato memoria in prossimità delludienza.

  • art. 24 Cost.

    richiamato per evidenziare che chiarezza e sinteticità tutelano effettivamente il diritto di difesa.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    richiamato quale parametro convenzionale del giusto processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ne dà atto ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per determinare la misura dellulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve offrire una rappresentazione chiara, sintetica e selettiva della vicenda e delle censure, altrimenti è inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c.
  • La generica accumulazione di richiami normativi e doglianze eterogenee, non ricondotte con precisione alle categorie di vizio dell'art. 360 c.p.c., impedisce alla Corte di comprendere l'oggetto dell'impugnazione e comporta inammissibilità.
  • Il dovere di chiarezza e sinteticità degli atti processuali costituisce una regola funzionale al giusto processo e alla tutela effettiva del diritto di difesa, oltre che a evitare oneri processuali superflui.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e le parti intimate non svolgono attività difensiva, non segue la condanna alle spese; resta però possibile l'applicazione del raddoppio del contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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