Sentenza n. 1375/2026 - Bologna, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e elenco degli idonei di una procedura concorsuale AFAM per il reclutamento a tempo indeterminato di docente di prima fascia, unitamente ai verbali della commissione e alla scheda di valutazione del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato al quarto posto e non in posizione utile, ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura deducendo, in primo luogo, l'illegittima attribuzione del punteggio per gli incarichi di docenza e i contratti di prestazione d'opera in ambito AFAM. Egli sosteneva che, per gli anni accademici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, gli spettassero 6 punti complessivi, anziché i 4,20 attribuiti, lamentando l'assenza di motivazione circa i servizi valutati e la riduzione del punteggio calcolato a quello validato. Con il secondo motivo contestava l'attribuzione di soli 7 punti per i titoli artistici, culturali e professionali, nonostante collaborazioni con importanti istituzioni liriche e musicali internazionali, sostenendo che la valutazione complessiva dei curriculum imponesse una motivazione più approfondita. Con il terzo motivo contestava l'attribuzione alla candidata collocata prima in graduatoria di 6 punti aggiuntivi per tre anni di servizio presso il Conservatorio di Bologna, ritenendo non applicabile il beneficio poiché il posto messo a concorso era uno solo e il bando prevedeva il limite del 40% dei posti. Il ricorrente chiedeva inoltre la rivalutazione dei titoli, eventualmente previa ricostituzione della commissione in diversa composizione, e lamentava l'incompletezza dell'accesso agli atti relativi alla vincitrice. L'Amministrazione eccepiva l'inammissibilità per omessa notificazione a un controinteressato e per carenza di interesse, nonché l'assenza della prova di resistenza.
La decisione
Il TAR ha superato la prima eccezione, rilevando che il ricorso era stato notificato ai controinteressati, ma lo ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale. Il ricorrente aveva conseguito 74,20 punti, mentre i due candidati che lo precedevano nell'elenco degli idonei ne avevano rispettivamente 91 e la vincitrice 94,50. Anche accogliendo integralmente le censure prospettate, il ricorrente avrebbe potuto recuperare al massimo 1,80 punti sui titoli di servizio e 5 punti sui titoli artistici, per un incremento complessivo di 6,80 punti e un punteggio finale massimo di 81, comunque inferiore ai 91 punti del candidato non contestato e agli 85 punti che sarebbero spettati alla candidata destinataria dei sei punti aggiuntivi anche qualora tale beneficio fosse stato escluso. Pertanto, l'eventuale annullamento degli atti non avrebbe potuto condurre a una collocazione migliore né al conseguimento del posto, rendendo irrilevante anche la verifica dell'incompletezza dell'accesso agli atti della vincitrice. Le spese sono state compensate per la natura della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 17, comma 9, d.P.R. n. 83/2024
Costituisce la base normativa della procedura concorsuale AFAM per il reclutamento del docente di prima fascia.
art. 9 del bando di concorso
Disciplina il punteggio aggiuntivo contestato dal ricorrente.
Tabella A allegata al bando
Stabilisce i criteri e il limite massimo di 16 punti per la valutazione dei titoli di servizio.
Tabella B allegata al bando
Disciplina la valutazione dei titoli di studio, artistici, culturali e professionali, con un massimo di 12 punti per le categorie contestate.
Massime di principio
- Sussiste carenza di interesse concreto e attuale quando, anche nell'ipotesi di accoglimento integrale delle censure dedotte e del massimo incremento di punteggio astrattamente conseguibile, il ricorrente non potrebbe superare candidati collocati in posizione anteriore la cui valutazione non è stata contestata.
- Nelle controversie relative a graduatorie concorsuali, la prova di resistenza richiede di confrontare il punteggio conseguito dal ricorrente con quello dei candidati che lo precedono, considerando il massimo risultato utile ottenibile in base alle singole censure; se tale risultato resta insufficiente a conseguire una posizione migliore, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
- La verifica della legittimità della valutazione attribuita ad altri candidati e dell'eventuale completezza dell'accesso ai relativi atti può essere omessa quando il ricorrente non dimostri che l'eventuale esito favorevole delle proprie contestazioni potrebbe modificare utilmente la sua posizione in graduatoria.
Come è indicizzato
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