Cassazione Civile, Ordinanza n. 13982/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, contestando maggiori imponibili ai fini IVA, IRAP e imposte dirette, con recupero di imposta e sanzioni. L'accertamento si fondava sull'asserita interposizione fittizia di manodopera mediante simulati contratti di appalto con due società cooperative, ritenute mere fornitrici apparenti di servizi, e su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio richiamando una precedente decisione resa su annualità pregresse. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. per avere il giudice d'appello ritenuto di essere vincolato da un preteso giudicato esterno su annualità precedenti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; 3) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per carenza di motivazione dell'avviso, che invece rinviava al PVC; 4) violazione della disciplina sull'interposizione abusiva di manodopera e delle norme fiscali collegate. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, escludendo che la CTR avesse fondato la decisione su un giudicato esterno: il richiamo alla precedente sentenza era stato inteso come mera adesione a un precedente e non come vincolo derivante dall'art. 2909 c.c. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza regionale era solo apparente, perché si limitava a un rinvio a una decisione precedente e a mere affermazioni assertive, prive di un effettivo percorso argomentativo e di una concreta disamina del quadro probatorio, con conseguente violazione del "minimo costituzionale" della motivazione. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno non risultava applicato; il mero richiamo a una precedente pronuncia non equivale a riconoscere un vincolo derivante da giudicato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti dall'Agenzia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 111 Cost.
La motivazione deve superare la soglia del "minimo costituzionale"; una motivazione solo apparente integra nullità.
art. 132 c.p.c.
La sentenza è nulla se manca una motivazione effettiva e controllabile.
art. 36 d.lgs. 22 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea e non meramente assertiva.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il motivo relativo alla carenza di motivazione dell'avviso è stato assorbito; l'Ufficio sosteneva che il rinvio al PVC fosse sufficiente.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata quale base del potere di rettifica del reddito dichiarato.
art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata quale base del potere di rettifica del reddito dichiarato.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata quale base del potere di rettifica del reddito dichiarato.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma richiamata quale base della rettifica IVA.
art. 1655 c.c.
Richiamato nel quarto motivo sulla disciplina dell'appalto e dell'interposizione di manodopera; motivo assorbito.
art. 29 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Richiamato nel quarto motivo sulla disciplina dell'appalto e della somministrazione illecita di manodopera; motivo assorbito.
art. 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla base imponibile IRAP; motivo assorbito.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla detrazione IVA; motivo assorbito.
art. 23 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel quarto motivo; motivo assorbito.
art. 64 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel quarto motivo; motivo assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il richiamo del giudice di merito a una precedente decisione non integra di per sé applicazione del giudicato esterno: il vincolo ex art. 2909 c.c. richiede che la sentenza faccia effettivo riferimento a un giudicato e non a un semplice precedente persuasivo.
- La motivazione è solo apparente quando il giudice si limita a formule assertive o a un rinvio a una decisione precedente senza esporre un percorso logico-argomentativo che consenta di controllare la correttezza della decisione e la valutazione delle risultanze probatorie.
- Nel giudizio tributario la sentenza deve contenere una motivazione che superi la soglia del minimo costituzionale; la mera adesione a conclusioni altrui, senza analisi dei fatti e delle prove, determina nullità della decisione.
- Quando viene accolto un motivo che comporta la nullità della sentenza per vizio di motivazione, i motivi ulteriori diretti a contestare la legittimità dell'atto impositivo o la corretta applicazione della disciplina sostanziale restano assorbiti.
- L'avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante rinvio al processo verbale di constatazione; la relativa questione, tuttavia, non viene esaminata se la cassazione interviene per vizio processuale assorbente.
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