Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32904/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Palladini ha impugnato la sentenza di condanna per truffa (art. 640 c.p.) con tre motivi principali: 1) violazione delle norme processuali (artt. 63, 191 e 197‑bis c.p.p.) sostenendo che una dichiarazione decisiva resa in dibattimento da Rino Stiantoni fosse inesigibile perché resa senza garanzie difensive trattandosi di un indagato; 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con richiesta di riesame pro reo del materiale probatorio e censura per avere i giudici confuso la fiducia suscitata da Palladini con una prospettazione fraudolenta dell'investimento immobiliare; 3) travisamento della prova: la scrittura del 1° luglio 2020 sarebbe stata erroneamente interpretata come obbligazione di restituzione con interessi al 60% mentre sarebbe stata un semplice finanziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la questione relativa alla spendibilità delle dichiarazioni di Stiantoni imponga uno scrutinio di merito sulla sua condizione di "indagato" al momento dell'escussione e non fosse stata dedotta in grado d'appello, perciò non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha ricordato che la richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio è una questione di merito non sindacabile in Cassazione; inoltre, il vizio di travisamento della prova è ammissibile in Cassazione solo se il ricorrente dimostra specificamente che la corte d'appello ha introdotto o valorizzato dati probatori non esaminati dal primo giudice o ha utilizzato informazioni inesistenti, circostanza non allegata. Ha aggiunto che la grossolanità dei mezzi documentali non esclude la configurabilità della truffa, poiché la valutazione dell'idoneità degli artifici è ex post e concretamente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di assistenza delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale che configura il reato di truffa: la Corte ha confermato che gli elementi di artifici e raggiri e l'induzione in errore delle persone offese sono sufficientemente provati dal giudice di merito.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a presunte violazioni procedurali; la Corte non ha ritenuto che la loro asserita violazione potesse essere valutata in Cassazione, essendo questione non previamente dedotta in appello.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione ai limiti dell'escussione testimoniale; la Corte ha considerato la questione prerogativa del giudice di merito se non tempestivamente dedotta.

  • art. 197-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come presidio difensivo a tutela di chi è sottoposto a responsabilità: la Corte ha ritenuto comunque che l'eccezione inerente le garanzie per Stiantoni non fosse stata svolta in appello e pertanto non spendibile in Cassazione.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Dispositivo sul registro delle notizie di reato; l'iscrizione di Stiantoni nel registro ai fini del procedimento distinto è richiamata nella vicenda ma la determinazione della sua condizione al momento dell'escussione è questione di merito.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1 lett. e) e comma 3)

    Fondamentale per l'ammissibilità del ricorso: la Corte ha applicato il principio per cui non sono sindacabili in Cassazione questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni; il ricorso che sollecita una diversa valutazione del merito è inammissibile.

  • art. 609 cod. proc. pen. (comma 2)

    Richiamato insieme ad art. 606 per spiegare i limiti della cassazione rispetto a questioni non dedotte in appello.

  • art. 611 cod. proc. pen. (comma 1)

    Norma che disciplina la trattazione scritta: la procedura è stata svolta ai sensi di tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende per ricorso infondato o temerario: la Corte ha usato questa norma per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Massime di principio

  • In Cassazione non si possono prospettare per la prima volta questioni di fatto o di merito che non siano state sollevate in grado d'appello, salvo rilevanza d'ufficio; obiezioni processuali complesse sulla posizione di un teste (es. se era "indagato") vanno sollevate tempestivamente in appello.
  • La valutazione della credibilità dei testimoni e della forza probatoria dei documenti è prerogativa del giudice di merito; una rivalutazione generale delle prove non è sindacabile in sede di legittimità.
  • Il vizio di "travisamento della prova" è ammissibile in Cassazione solo se il ricorrente dimostra specificamente che la corte di appello ha introdotto o valorizzato dati probatori non esaminati dal primo giudice o ha utilizzato informazioni inesistenti; allegazioni generiche non sono sufficienti.
  • La "grossolanità" o scarsa raffinatezza degli artifici documentali non esclude in sé il reato di truffa: l'idoneità degli artifici a ingannare si valuta ex post e concretamente alla luce del risultato ottenuto.
  • Per difendersi efficacemente in una situazione similare: preservare e formalizzare tutte le eccezioni processuali già in primo grado e in appello; dettagliare puntualmente (con riferimenti processuali e probatori precisi) le circostanze che si ritengono decisive per contestare valutazioni probatorie; se si contesta la spendibilità di una testimonianza per posizione di "indagato", produrre e documentare tempestivamente gli atti che dimostrino tale posizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.