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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23557/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Marsala, detenuto per ergastolo per omicidio e tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso e già destinatario di pena per associazione mafiosa, propose ricorso avverso il rigetto della richiesta di permesso premio. Contestava (i) l'applicabilità retroattiva delle modifiche all'art. 4-bis ord. pen. introdotte dal d.l. n.162/2022; (ii) la mancata considerazione da parte del Tribunale degli elementi idonei a dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata (assenza di regime 41-bis, assenza di procedimenti pendenti, estraneità familiare, distanza del luogo del permesso dal territorio dei reati, espiazione della pena accessoria per associazione); (iii) l'omessa o insufficiente valutazione dei risultati dell'osservazione penitenziaria e la carenza di motivazione nella valutazione della pericolosità e della revisione critica del passato criminale. Parallelamente deduceva violazioni di norme costituzionali e convenzionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto corretta l'applicazione delle modifiche all'art. 4-bis ord. pen. del 2022 ai procedimenti in corso sulla base del principio tempus regit actum e della giurisprudenza consolidata, ma ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per insufficiente e incompleta motivazione rispetto alla valutazione prognostica della ripresa dei collegamenti criminali. In particolare la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato elementi quali l'assenza di 41-bis, l'assenza di pendenze e l'estraneità del contesto familiare, né abbia valutato sufficientemente il contenuto concreto del permesso richiesto (persone da incontrare e luogo). Inoltre ha richiamato che il completamento della revisione critica non è requisito necessario per la concessione del permesso premio se è dimostrato un avvio significativo del processo. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 4-bis ord. pen.

    La Corte ha ritenuto applicabile, ai procedimenti in corso relativi alla concessione di benefici penitenziari, la formulazione di art. 4-bis risultante dalla riforma del d.l. n.162/2022, secondo il principio tempus regit actum; la norma può incidere sul procedimento per i benefici anche in assenza di disciplina transitoria

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199

    La modifica normativa è stata considerata operante per i procedimenti in corso riguardo ai benefici penitenziari collegati ai reati ostativi

  • art. 41-bis ord. pen.

    La mancata applicazione del regime di cui all'art. 41-bis al detenuto è elemento fattuale rilevante a favore dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e deve essere valutato nel giudizio prognostico

  • principio tempus regit actum (giurisprudenza)

    In assenza di disciplina transitoria, le norme processuali o in materia di benefici si applicano al procedimento in corso; la Corte ha confermato questo orientamento rispetto alla riforma del 2022

  • giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1 n. 38278/2023 e altre)

    Precedenti della Corte che hanno affermato l'applicabilità delle modifiche dell'art. 4-bis ai procedimenti in corso e che il mancato completamento della revisione critica non esclude automaticamente la concessione del permesso se il processo è iniziato in modo significativo

Massime di principio

  • Le modifiche normative in materia di benefici penitenziari si applicano ai procedimenti in corso in assenza di norme transitorie (principio tempus regit actum); chi richiede il beneficio deve tuttavia adempiere agli oneri di allegazione posti dalla nuova disciplina
  • Nel negare un permesso premio il giudice deve motivare compiutamente la valutazione prognostica, prendendo in considerazione tutti gli elementi di contesto: eventuale regime 41-bis, pendenze penali, legami familiari con la criminalità organizzata, e la distanza/contesto del luogo in cui il permesso sarebbe fruito
  • La mancanza di una revisione critica completa del passato criminale non è di per sé ostativa alla concessione del permesso premio; può invece essere sufficiente l'avvio significativo di tale processo
  • Il contenuto concreto della richiesta di permesso (persone da incontrare, luogo e distanza dal territorio di influenza del gruppo criminale) è rilevante per misurare il rischio di ripristino di collegamenti criminali e deve essere esplicitamente valutato
  • Se la motivazione del provvedimento è carente o non considera elementi rilevanti, la decisione può essere annullata e il giudice deve pronunciarsi di nuovo con valutazione completa e motivata

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