Sentenza n. 620/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento Delibera Comunale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 5 marzo 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale il privato
La controversia
La persona fisica e l'associazione sportiva dilettantistica hanno impugnato una deliberazione comunale, chiedendone l'annullamento. Dal testo emerge che il ricorso deduceva, tra l'altro, la violazione del Codice dei contratti pubblici, la violazione dei principi europei di concorrenza e un macroscopico difetto di motivazione. Nel corso del giudizio, il Comune, rimasto non costituito e senza dare riscontro alle richieste istruttorie, ha adottato la deliberazione di Giunta n. 44 del 20 maggio 2026, con la quale ha annullato in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, la deliberazione impugnata. L'atto di autotutela è stato notificato alla ricorrente il 21 maggio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto l'interesse azionato dalle ricorrenti in conseguenza dell'annullamento in autotutela della deliberazione impugnata. Quanto alle spese, il giudice ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, operante anche in caso di cessazione della materia del contendere: ha quindi valutato sommariamente quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza dell'atto sopravvenuto. Il ricorso è stato ritenuto sommariamente fondato nella parte relativa alla violazione del Codice dei contratti, dei principi europei di concorrenza e al macroscopico difetto di motivazione. Per tale ragione, pur rilevando che il Comune aveva annullato l'atto per un motivo diverso da quelli dedotti, il TAR ha posto a carico del Comune le spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
annullamento in autotutela
Il Comune ha utilizzato il potere di annullamento d'ufficio per eliminare la deliberazione impugnata; l'intervento ha integralmente soddisfatto l'interesse azionato e ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 92, comma 2, c.p.c.
In caso di cessazione della materia del contendere, le spese sono liquidate considerando quale sarebbe stato l'esito del processo sulla base di una sommaria delibazione del merito.
art. 34 d.lgs. 104/2010
Richiamato quale fondamento del rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato e tale annullamento soddisfa integralmente l'interesse del ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese, che devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante una sommaria valutazione dell'esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza dell'atto sopravvenuto.
- Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice può porre le spese a carico dell'amministrazione quando il ricorso appaia sommariamente fondato, anche se l'annullamento in autotutela è stato adottato per una ragione diversa da quelle dedotte dal ricorrente.
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