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Sentenza

Sentenza n. 242/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202502702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, relativa al pagamento di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il titolo giudiziale aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere complessivamente euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Dedotta l'inottemperanza del Ministero, la ricorrente ha chiesto: l'ordine di esecuzione del giudicato e di pagamento delle somme; l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; la condanna alle spese di giudizio. Il Ministero si è costituito senza soddisfare la pretesa né contrastarla adeguatamente. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali prima dell'esecuzione coattiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei termini e limiti motivati, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. L'Amministrazione deve corrispondere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge e gli ulteriori interessi legali maturati, compresi quelli successivi alla proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo, alla misura e alla decorrenza degli interessi, che devono essere verificati secondo il titolo e gli artt. 1283 e seguenti c.c. La penalità di mora richiesta è stata esclusa perché, in ragione dell'esiguità del debito, sarebbe manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inerzia, un commissario ad acta, con incarico da esercitare entro i successivi 120 giorni su istanza della creditrice; al commissario sono stati attribuiti i poteri necessari a determinare definitivamente il dovuto e ad adottare gli atti contabili occorrenti. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, l'applicazione della penalità di mora, ma ne esclude l'uso quando sia manifestamente iniquo o ricorrano altre ragioni ostative; nel caso concreto l'esiguità del debito rendeva la penalità eccessivamente afflittiva.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1283 e seguenti c.c.

    Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri civilistici e il titolo giudiziale; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è dovuta quando, come nel caso concreto, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva rispetto all'entità del debito.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano la disciplina delle spese processuali e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice amministrativo deve attuare il diritto già accertato dal titolo, senza modificarne l'oggetto o riconoscere un credito diverso.
  • L'importo indicato dal creditore in un ricorso per ottemperanza non vincola definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi; l'amministrazione deve verificare la misura e la decorrenza del dovuto alla luce del titolo giudiziale, degli eventuali pagamenti parziali e delle disposizioni di legge applicabili.
  • Prima di procedere al recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione all'esiguità del debito e alle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • Le funzioni di commissario ad acta non comportano necessariamente un compenso autonomo quando siano affidate a un dipendente pubblico le cui funzioni istituzionali comprendano già la gestione della spesa oggetto dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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