Sentenza del 17/10/2019 n. 5795 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione controlli - Maggior valore - Accertamento - Motivazione - Assolvimento - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore e la ripartizione dell'onere della prova. È sufficiente che l'avviso indichi il criterio astratto applicato per determinare il maggior valore; tuttavia, nella successiva fase contenziosa, l'ufficio deve dimostrare concretamente la sussistenza dei presupposti che giustificano l'applicazione di quel criterio. Il contribuente può contestare tale dimostrazione e contrapporre ulteriori elementi di valutazione.
La decisione
Il principio affermato è che la motivazione dell'avviso può ritenersi formalmente adeguata con l'indicazione del criterio astratto utilizzato, ma ciò non esonera l'ufficio dall'onere di provare in giudizio i fatti e i presupposti concreti dell'accertamento. La pretesa impositiva, pertanto, non può essere confermata sulla sola indicazione del criterio: occorre una verifica effettiva della sua applicabilità al caso concreto, alla luce anche degli elementi offerti dal contribuente.
Norme richiamate
Principio dell'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento
L'obbligo può ritenersi assolto, sul piano formale, mediante l'indicazione del criterio astratto applicato per la determinazione del maggior valore.
Regole sull'onere della prova nel processo tributario
Nella fase contenziosa spetta all'ufficio dimostrare concretamente i presupposti di fatto e l'applicabilità del criterio prescelto; il contribuente può fornire elementi valutativi contrari.
Cassazione civile, sentenza n. 11270/2017
La pronuncia afferma la distinzione tra sufficienza formale della motivazione dell'atto e necessità di una prova concreta dei presupposti dell'accertamento in giudizio.
Massime di principio
- L'indicazione del metodo o criterio astratto nell'avviso può essere sufficiente a rendere l'atto motivato, ma non dimostra automaticamente la fondatezza della pretesa.
- L'amministrazione deve provare in giudizio che i dati concreti del caso rientrano effettivamente nei presupposti del criterio applicato.
- Il contribuente può contestare non solo la scelta del criterio, ma anche la sua applicazione concreta e i valori risultanti, producendo perizie, comparabili, documentazione e altri elementi valutativi.
- In casi analoghi occorre distinguere sempre tra validità formale della motivazione dell'atto e prova sostanziale della maggiore pretesa tributaria.
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