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Sentenza

Sentenza n. 4820/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione a) della determinazione n. 664 del 30.03.2026 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli, avente ad oggetto: “Contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno conseguenti agli eventi sismici del maggio 2024 e marzo 2025 - art. 9 novies d.l. 76/24 convertito, con modificazioni, con l. 111/24 e d.l. 65/25 convertito, con modificazioni, con l. 101/25 e Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 13.12.24 rubricato ‘misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili’ (pubb. G.U. nr. 6 del 09.01.25) – approvazione graduatoria delle istanze pervenute”, con la quale, a seguito di valutazioni discrezionali in materia urbanistica/edilizia, esprime l’esito ‘positivo parziale’ per la domanda prat. n. 037/2025/CRI (prot. nr. 102080 del 14.10.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva; b) dei provvedimenti del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli n. 51341 del 13.04.2026, n. 51330 del 13.04.2026, n. 51332 del 13.04.2026, n. 51350 del 13.04.2026, n. 51333 del 13.04.2026, n. 51329 del 13.04.2026, n. 51326 del 13.04.2026, n. 51346 del 13.04.2026, n. 51353 del 13.04.2026 n. 51349 del 13.04.2026, n. 51351 del 13.04.2026, n. 51347 del 13.04.2026, con i quali, a seguito di valutazioni discrezionali in materia urbanistica/edilizia, sono state rigettate le istanze di ammissione al contributo per il sub 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 32, 42, 43 e 52 tutte relative alla prat. Nr. 037/2025/CRI (prot. nr. 102080 del 14.10.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva, formulata dalla ricorrente ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25; c) In subordine ed in parte qua del Decreto Interministeriale emanato in data 13.12.2024 dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rubricato “Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili”, nella parte in cui: d 1) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle unità immobiliari con difformità conformi al piano urbanistico ed al piano paesaggistico; d 2) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle parti comuni degli edifici condominiali, previa verifica dello stato legittimo del fabbricato ex art. 9 bis del DPR 380/2001, rispetto al contributo previsto per le unità immobiliari di proprietà privata; e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato.

Giustizia amministrativa202603617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione di approvazione della graduatoria con esito positivo parziale e provvedimenti di rigetto delle domande di contributo per la riparazione e riqualificazione sismica di unità immobiliari, nonché, in via subordinata, il decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 nella parte relativa alle parti comuni e alle difformità edilizie sanabili

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il Comune di Pozzuoli ha negato, in tutto o in parte, il contributo previsto dall'art. 9-novies del d.l. 76/2024 per la riparazione e la riqualificazione sismica dell'edificio danneggiato dagli eventi del 2024 e del 2025. Il diniego era fondato sulla mancata dimostrazione dello stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. 380/2001. I ricorrenti hanno dedotto l'avvenuta produzione della documentazione richiesta, il difetto di istruttoria e l'insufficienza della motivazione. In via subordinata hanno sostenuto che il contributo avrebbe dovuto essere riconosciuto almeno per le parti comuni, il cui stato legittimo sarebbe stato dimostrato, e hanno censurato il decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 per non aver previsto l'erogazione autonoma del contributo per le parti comuni e per le unità immobiliari con difformità conformi agli strumenti urbanistici e paesaggistici. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione e, nel merito, l'infondatezza del ricorso; le amministrazioni statali costituite hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza delle censure contro il decreto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. La disciplina dell'art. 9-novies del d.l. 76/2024 e del decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 configura una fattispecie legale tipica e vincolata: l'amministrazione deve verificare la sussistenza dei requisiti, la documentazione, lo stato legittimo dell'immobile, il nesso causale con l'evento sismico e gli altri presupposti stabiliti dalla normativa, senza esercitare una discrezionalità comparativa nell'an, nel quid o nel quomodo del beneficio. La graduatoria prevista dal decreto, anche in presenza di risorse limitate e di criteri di priorità, costituisce una modalità seriale di attuazione di diritti omogenei e non uno strumento di selezione qualitativa o di comparazione discrezionale. La disponibilità finanziaria è elemento della fattispecie costitutiva del diritto e non limite esterno all'esercizio di un potere discrezionale. La posizione dei richiedenti è pertanto qualificata come diritto soggettivo. La controversia non rientra neppure nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica, poiché l'oggetto immediato è il riconoscimento di una provvidenza economica per una calamità naturale e la verifica della regolarità edilizia costituisce soltanto un presupposto del contributo. Anche la censura subordinata contro il decreto interministeriale resta strumentale all'ottenimento del contributo e non trasforma la controversia in un'autonoma impugnazione di un atto normativo o regolamentare. Il giudice ha indicato la possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato, e ha compensato le spese.

Norme richiamate

  • art. 9-novies d.l. 76/2024, convertito dalla l. 111/2024

    La disciplina legislativa del contributo post-sismico, attuata dal decreto interministeriale, configura una fattispecie legale tipica e vincolata, fondata sulla verifica di requisiti predeterminati.

  • art. 3, comma 2, decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Subordina il contributo alla disponibilità di un titolo abilitativo prescritto o di un titolo in sanatoria.

  • art. 7, comma 4, lett. d), decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Richiede la documentazione attestante lo stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. 380/2001.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    Individua il riferimento normativo per la verifica dello stato legittimo dell'immobile, quale presupposto del contributo.

  • art. 7, commi 8 e 9, decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    i comuni, nei limiti delle risorse finanziarie ricevute ai sensi dell’articolo 12, esaminano le domande dando priorità agli interventi su edifici con il livello operativo più basso, da L0 a L4, e procedendo dall’intervento su edifici con più unità immobiliari abitate, in maniera da permettere la revoca del provvedimento di sgombero e il conseguente rientro nell’abitazione del maggior numero di nuclei familiari

    La graduatoria e la limitatezza delle risorse determinano l'ordine di attuazione di diritti omogenei, senza attribuire all'amministrazione un potere discrezionale di selezione qualitativa.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario per la translatio iudicii entro il termine indicato dal giudice amministrativo.

  • art. 103 Cost.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di sovvenzioni e contributi non è costituzionalmente necessitata e richiede una specifica scelta legislativa.

Massime di principio

  • Quando una disciplina legislativa e attuativa predetermina puntualmente beneficiari, requisiti, interventi ammissibili, documentazione e criteri di calcolo del contributo, l'amministrazione esercita un'attività vincolata di verifica e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo.
  • La formazione di una graduatoria e la limitatezza delle risorse non trasformano in interesse legittimo la posizione del richiedente quando la graduazione applica criteri oggettivi predeterminati e non comporta una valutazione qualitativa o comparativa discrezionale dei progetti.
  • In una prestazione patrimoniale pubblica finanziata entro un plafond, la disponibilità della provvista può costituire elemento della fattispecie costitutiva del diritto, anziché limite esterno all'esercizio di un potere amministrativo discrezionale.
  • La controversia sul riconoscimento di contributi post-sismici appartiene alla giurisdizione ordinaria quando ha per oggetto immediato una provvidenza economica vincolata; la verifica dello stato legittimo dell'immobile resta un presupposto del contributo e non rende la controversia edilizia o urbanistica ai fini della giurisdizione esclusiva amministrativa.
  • La contestazione subordinata della disciplina attuativa resta devoluta al giudice ordinario quando è strumentale all'ottenimento del contributo e non costituisce un'autonoma controversia sulla legittimità dell'atto normativo o regolamentare.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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