Ordinanza n. 16/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione n° 1288 del 19.12.2025 a firma del Responsabile del Settore “avviso di selezione pubblica n. 13 per l’affidamento di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative in via Lungomare Kechler, Bar «Frecce Tricolori», individuata dal PUD con il n. 196. Aggiudicazione”; - nonché, nei limiti dell’impugnazione, dei verbali di procedura “verbale n. 1 - valutazione della busta amministrativa”; “verbale n. 1 della Commissione giudicatrice - apertura della busta tecnica”; - “verbale n. 2 della Commissione giudicatrice - valutazione offerte tecniche” e della “tabella di attribuzione di punteggi (su foglio di calcolo excel) che costituisce parte integrante”; la nota 15.1.2026 del Comune ad oggetto “riconsegna beni demaniali PUD 196”; la determinazione n. 446 del 27.5.2025 di proroga del termine per la presentazione delle offerte ed ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente o conseguente anche ad oggi non noto alla Ricorrente, tra cui la concessione marittima se nel frattempo rilasciata a FUEL S.r.l. e per la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale disciplinare di concessione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della concessione demaniale marittima relativa a un esercizio turistico-ricreativo, unitamente agli atti della procedura selettiva, alla proroga del termine per la presentazione delle offerte e agli atti conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda con 74,88 punti, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, prima classificata con 77,45 punti, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti. Ha dedotto la mancata esclusione dell’aggiudicataria per conflitto di interessi, per presentazione della domanda durante il periodo di proroga del termine per le offerte e per unicità del centro decisionale con altra società. Ha inoltre contestato l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice, deducendo errori, illogicità e chiedendo la rideterminazione del punteggio a proprio favore. In particolare, ha contestato anche il mancato riconoscimento del punteggio premiale per l’impresa giovanile.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni juris. Ha escluso, in questa fase sommaria, apprezzabili elementi di fondatezza nelle censure: l’art. 16, comma 1, d.lgs. 36/2023 è stato ritenuto formulato in modo chiaro rispetto all’art. 95, comma 1, lett. b), dello stesso decreto; il differimento del termine per la presentazione delle offerte è stato ricondotto alle vicissitudini della procedura e all’esigenza di assicurare la più ampia partecipazione; la censura sull’unicità del centro decisionale è stata ritenuta non adeguatamente riferibile all’aggiudicazione impugnata, poiché l’altra società era stata aggiudicataria di una diversa concessione con successivo provvedimento, oltre alla rilevanza dell’art. 12 della lex specialis; il requisito per il punteggio premiale relativo all’impresa giovanile non risultava posseduto dalla ricorrente neppure secondo il chiarimento più favorevole; infine, le valutazioni della Commissione costituivano espressione di discrezionalità tecnica e non apparivano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie o affette da palese travisamento dei fatti. È stato ritenuto insussistente anche il periculum in mora, poiché l’interesse della ricorrente era prevalentemente economico e, ove ne ricorressero i presupposti, risarcibile. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l’interesse pubblico all’avvio tempestivo della concessione, affidata all’esito di una procedura rispettosa dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità. Il TAR ha escluso la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, rinviando la decisione di merito all’udienza pubblica fissata per il 15 luglio 2026 e riservando al definitivo la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata respinta per insussistenza sia del fumus boni juris sia del periculum in mora.
art. 16, comma 1, d.lgs. 36/2023
La formulazione letterale della disposizione è stata ritenuta chiara e idonea a sostenere, in sede cautelare, le controdeduzioni dell’amministrazione e dell’aggiudicataria sulla censura relativa al conflitto di interessi.
art. 95, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023
È richiamato quale disposizione cui dà contenuto l’art. 16, comma 1, d.lgs. 36/2023.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alle altre disposizioni richiamate, la base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, a fondamento dell’ordine di oscuramento dei dati personali relativi alla salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un’aggiudicazione richiede la presenza di un apprezzabile fumus boni juris; il giudice può negarla quando le censure risultino, a una sommaria delibazione, non persuasive alla luce della disciplina applicabile e delle controdeduzioni dell’amministrazione e dell’aggiudicatario.
- La valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile dal giudice amministrativo se non in presenza di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà o palese travisamento dei fatti.
- Quando l’interesse azionato dal concorrente è prevalentemente economico e risulta astrattamente risarcibile, il periculum in mora può essere escluso; nel bilanciamento cautelare può prevalere l’interesse pubblico all’avvio tempestivo della concessione aggiudicata.
- La proroga del termine per la presentazione delle offerte non è di per sé illegittima quando risulti giustificata dalle vicissitudini della procedura e sia funzionale ad assicurare la più ampia e consapevole partecipazione, in coerenza con la finalità concorrenziale della selezione.
- La contestazione dell’unicità del centro decisionale deve essere riferita a una concreta e pertinente incidenza sulla procedura e sull’aggiudicazione impugnata; la mera contemporanea partecipazione di società collegate a procedure relative a concessioni diverse non dimostra, da sola, l’illegittimità dell’aggiudicazione contestata.
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