Cassazione Civile, Sentenza n. 1042/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato l'avviso di accertamento TIA per gli anni 2010-2012. La ricorrente contestava: a) la legittimazione della SO.G.E.T. ad accertare e riscuotere (difetto di potere impositivo); b) la nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento; c) la classificazione dell'attività nella categoria 20 con conseguente applicazione della quota fissa della TIA e l'insussistenza dell'obbligo per i rifiuti speciali non pericolosi conferiti esternamente (autonomo smaltimento/assimilazione); d) la illegittimità di norme regolamentari comunali rispetto alla normativa nazionale; e) la illegittima applicazione di sanzioni interessi e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: la SO.G.E.T. era legittimata ad emettere l'avviso in quanto concessionaria ai sensi delle norme citate; la mancata indicazione del "responsabile del procedimento" non determina la nullità dell'avviso se l'atto indica il "funzionario responsabile" conformemente all'art. 1, comma 87, L. 549/1995; la quota fissa della TIA è dovuta indipendentemente dall'avviamento a recupero o dallo smaltimento autonomo dei rifiuti (che può influire solo sulla quota variabile e previo onere di prova da parte del contribuente); la CTR non ha omesso di pronunciare sui fatti decisivi e la contestazione sulle sanzioni è infondata perché fondata sulla mancata presentazione della dichiarazione e mancato pagamento. Condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
Regolamento del Comune di Settimo Torinese, art. 4
Richiama la disciplina che attribuisce la gestione del servizio al Consorzio e al soggetto individuato ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 446/1997; conferma la delega della gestione e quindi la possibilità che un concessionario effettui accertamento e riscossione
d.lgs. 446/1997, art. 52
«qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1»
Consente ai Comuni di delegare a soggetti terzi iscritti all'albo il potere di accertamento e riscossione; da ciò deriva la legittimazione del concessionario ad emettere avvisi
d.lgs. 446/1997, art. 53
Prevede l'albo dei soggetti privati abilitati all'attività di accertamento e riscossione, giustificando la legittimazione del concessionario
d.lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi), art. 49
Istituisce la tariffa (TIA) con composizione in quota fissa e quota variabile; la quota fissa copre costi generali ed è dovuta in relazione al mero possesso/detenzione di locali, mentre la quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuti e può essere ridotta se il contribuente prova l'avviamento al recupero
legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 1, comma 87
Stabilisce che, per gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati, la firma è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile; l'indicazione del "funzionario responsabile" nell'atto è quindi formalmente sufficiente
d.lgs. 507/1993, art. 62, comma 3
Prevede che nella determinazione della superficie tassabile non si tien conto delle parti dove si formano rifiuti speciali tossici o nocivi e consente ai Comuni di individuare categorie per applicare riduzioni della superficie tassabile; interpretata in combinato con giurisprudenza quale disposizione che incide sulla superficie tassabile ma non sulla quota fissa della tariffa
d.lgs. 507/1993, art. 71, comma 2-bis
Richiamato tra le norme attinenti alla materia tariffaria e regolamentare dei rifiuti; contesto normativo sul regime TARSU/TIA
d.lgs. 152/2006, art. 195, comma 2, lett. e)
Indica che i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti sono competenze statali; la carenza normativa statale ha storicamente inciso sulla disciplina applicata dai Comuni
D.P.R. n. 158/1999
Contiene i criteri e gli indici per la determinazione delle componenti della tariffa (quote fissa e variabile) e dei coefficienti applicativi
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162
Introduce regole sulla sottoscrizione degli atti impositivi degli enti locali, valorizzando l'indicazione del funzionario responsabile quale requisito formale della validità
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter (conv. L. 31/2008)
Ha introdotto, in relazione alle cartelle di pagamento, la sanzione della nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento, ma tale disciplina è limitata alle cartelle di pagamento consegnate agli agenti della riscossione da determinate date e non si estende agli avvisi di accertamento impugnati nel caso di specie
d.lgs. 507/1993, art. 76
Norma che disciplina le sanzioni per omissione della dichiarazione e mancato pagamento della tassa; giustifica l'applicazione delle sanzioni nel caso di mancata presentazione della dichiarazione TIA
Massime di principio
- Se un Comune affida a terzi l'accertamento e la riscossione mediante convenzione e il concessionario è iscritto all'albo previsto, il concessionario è legittimato a emettere avvisi di accertamento.
- La mancata indicazione del 'responsabile del procedimento' non determina automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento quando l'atto indica il 'funzionario responsabile' ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995; la nullità richiamata da norme successive riguarda situazioni specifiche (es. cartelle di pagamento) e non è automaticamente estensibile.
- La TIA è composta da una quota fissa e una quota variabile: la quota fissa è dovuta in base al mero possesso/detenzione di locali ed è inderogabile; la prova di avviamento al recupero/autonomo smaltimento può ridurre soltanto la quota variabile e grava sul contribuente.
- L'assimilazione dei rifiuti speciali a urbani richiede atti regolamentari/comuni che individuino criteri qualitativi e quantitativi; la mancanza di criteri statali ha portato i Comuni a regolare la materia, ma ciò non esonera dal pagamento della quota fissa.
- La contestazione sulla sanzione per mancata dichiarazione/pagamento è debole quando l'avviso si fonda su omissione dichiarativa e mancato versamento: le sanzioni previste norma sono applicabili salvo prova contraria del contribuente.
- L'onere della prova circa l'effettivo avviamento al recupero o l'assenza di produzione di rifiuti urbani grava sul contribuente che chiede la riduzione della quota variabile o l'esclusione di parti di superficie.
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