Cassazione Penale, Sentenza n. 8378/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 625-bis c.p.p. sostenendo un errore di fatto della pronuncia della Corte di Cassazione del 03/05/2024: avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato contravvenzionale (art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110) commesso il 10/01/2019 per prescrizione intervenuta il 10/01/2024. In sostanza la tesi era che, alla data della pronuncia impugnata, il reato fosse già estinto per prescrizione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto ammissibile la censura sotto il profilo dell'errore di fatto ma infondata sul merito: per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina sulla sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159, secondo comma, c.p., come modificato dalla legge n. 103/2017 (cd. legge Orlando). Ciò comporta l'aggiunta al termine massimo di prescrizione dei ritardi determinati dalla sospensione prevista dall'art. 159, con un periodo di sospensione aggiuntivo (fino a 1 anno e 6 mesi) calcolato a partire dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo. Considerati i termini concreti (delitto commesso 10/01/2019; motivazione primo grado depositata 27/02/2023; sentenza di appello depositata 15/12/2023), la prescrizione è risultata operare il 28/10/2024, quindi successivamente alla pronuncia del 03/05/2024. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 20
individua il reato contravvenzionale contestato alla ricorrente (fatto materiale), cui si applicano i termini ordinari di prescrizione delle contravvenzioni
art. 159 cod. pen. (secondo comma)
prevede la sospensione del corso della prescrizione tra il deposito della motivazione della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo del grado successivo; la legge n. 103/2017 ha modificato tale disposizione rendendola applicabile ai reati commessi tra 3/8/2017 e 31/12/2019
legge 23 giugno 2017, n. 103 ("legge Orlando")
ha modificato l'art. 159 c.p. introducendo la disciplina sulla sospensione della prescrizione cui la Corte ha ritenuto debba applicarsi per i reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019
legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. riforma Bonafede)
ha riformulato l'art. 159, comma secondo, con effetti dal 1/1/2020; menzionata per confronto come disciplina successiva meno favorevole rispetto alla legge Orlando per il periodo 2017-2019
legge 27 settembre 2021, n. 134
ha introdotto l'art. 161-bis c.p. e l'art. 344-bis c.p.p., modificando il regime della prescrizione per i reati commessi dal 1/1/2020; richiamata per escluderne l'applicazione retroattiva ai fatti del 2019
art. 161-bis cod. pen.
prevede che il decorso della prescrizione cessi con la sentenza di primo grado, norma applicabile ai fatti dal 1/1/2020 e non ai reati del 2019
art. 344-bis cod. proc. pen.
introduce cause di improcedibilità legate alla mancata definizione dei gradi successivi entro termini prefissati per i reati commessi dal 1/1/2020; non applicabile ai fatti del 2019
art. 544 cod. proc. pen.
indica il termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, utile per calcolare i termini di sospensione della prescrizione
Massime di principio
- Il ricorso per errore di fatto sulla prescrizione è ammissibile solo quando il presunto errore sia di natura percettiva (svista o equivoco) e non quando derivi da valutazioni giuridiche o da apprezzamenti complessi dei fatti.
- Per stabilire se la prescrizione è intervenuta occorre determinare con precisione la data del fatto, il termine ordinario di prescrizione (diverso per delitti e contravvenzioni) e aggiungere eventuali periodi di sospensione previsti dalla normativa vigente ratione temporis.
- Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina della legge n. 103/2017 (cd. Orlando) che prevede la sospensione della prescrizione in corrispondenza del periodo tra il deposito della motivazione di primo grado e la pronuncia del dispositivo del grado successivo; questa sospensione può estendere la prescrizione oltre la data presunta con calcolo semplice.
- Le modifiche legislative successive (riforma Bonafede 2019 e legge n. 134/2021) sono applicabili con efficacia temporale limitata: verificare sempre la decorrenza temporale della norma rispetto alla data del fatto per individuare la disciplina applicabile.
- In pratica, per valutare la prescrizione in contestazioni analoghe: raccogliere le date effettive del fatto, della sentenza di primo grado (e del deposito motivazioni), delle pronunce successive e calcolare il termine massimo aggiungendo eventuali sospensioni previste dall'art. 159 o altre norme applicabili al periodo.
- Se la giurisprudenza di legittimità ha risolto un contrasto (Sezioni Unite), attenersi al principio espresso dalle Sezioni Unite per la disciplina della prescrizione nel periodo rilevante.
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