Sentenza n. 381/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento prot. n.-OMISSIS-del giorno 11 agosto 2022, di rigetto dell’istanza prot. -OMISSIS-di ritiro in autotutela del diniego di sanatoria n. -OMISSIS- e dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- - del provvedimento di diniego di sanatoria n.-OMISSIS- - dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-; e per la condanna - al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per l’equivalente monetario;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dell'11 agosto 2022 di rigetto dell'istanza di ritiro in autotutela del diniego di sanatoria e dell'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la nota con cui il Comune ha respinto l'istanza di ritiro in autotutela del diniego di sanatoria del 1993 e dell'ordinanza di demolizione del 1996, chiedendo anche il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. Hanno dedotto, in primo luogo, violazione dell'art. 101 c.p.a. e vizi procedimentali, sostenendo che la nota costituisse un nuovo provvedimento lesivo, adottato senza contraddittorio, da soggetto incompetente e in assenza di adeguata istruttoria. In secondo luogo, hanno contestato l'applicazione del vincolo assoluto di inedificabilità entro 150 metri dalla battigia previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976, sostenendo che l'edificio fosse stato realizzato prima del 31 dicembre 1976 e a distanza superiore rispetto alla fascia vincolata, chiedendo anche una consulenza tecnica d'ufficio. In terzo luogo, hanno dedotto la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono e l'illegittimità della demolizione, che avrebbe dovuto essere sostituita dalla sanzione pecuniaria. Il Comune ha eccepito che la nota fosse un atto meramente comunicativo o confermativo, non autonomamente impugnabile, e che le contestazioni fossero rivolte tardivamente contro provvedimenti risalenti al 1993 e al 1996, già divenuti inoppugnabili; nel merito ha sostenuto la collocazione dell'immobile nella fascia vincolata e la realizzazione successiva all'entrata in vigore del vincolo, anche in base alla dichiarazione sostitutiva resa nel 1982.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. La nota dell'11 agosto 2022 si è limitata a riscontrare l'istanza di autotutela, ribadendo le valutazioni già compiute, senza riaprire l'istruttoria, riesaminare sostanzialmente la vicenda o adottare una nuova determinazione autoritativa. Essa è quindi un atto meramente confermativo, privo di autonoma valenza provvedimentale e di nuovi effetti giuridici, non impugnabile autonomamente e non idoneo a riaprire i termini per contestare il diniego di sanatoria e l'ordinanza di demolizione, ormai inoppugnabili; il precedente ricorso contro tali atti era stato dichiarato perento. Sono stati pertanto dichiarati inammissibili anche i motivi relativi alla data di realizzazione dell'immobile, alla distanza dalla battigia, alla consulenza tecnica e al silenzio-assenso, perché diretti a riproporre censure contro gli atti originari. La censura di incompetenza è stata ritenuta comunque inammissibile, poiché formulata in modo assertivo, senza indicare l'organo competente né le norme o gli atti organizzativi violati, e riferita a un atto privo di natura provvedimentale. Il TAR ha aggiunto che, anche ove esaminate nel merito, le censure sarebbero state infondate per la natura assoluta e inderogabile del vincolo dei 150 metri e per l'assenza di prova rigorosa dell'anteriorità dell'opera al 31 dicembre 1976 e della sua estraneità alla fascia vincolata. È stata dichiarata inammissibile anche la domanda risarcitoria, poiché mancava un provvedimento amministrativo autonomamente sindacabile la cui illegittimità potesse fondare il risarcimento. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 101 c.p.a.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta assenza di contraddittorio procedimentale; il giudice non ha accolto la censura, ritenendo comunque non impugnabile la nota perché meramente confermativa.
art. 15, comma 1, lett. a), l.r. n. 78/1976
Prevede il vincolo assoluto di inedificabilità nella fascia di 150 metri dalla battigia; il TAR ne ha ribadito la natura assoluta e inderogabile, rilevante anche nella valutazione subordinata di infondatezza delle censure di merito.
art. 2, comma 3, l.r. n. 15/1991
La disposizione, dichiarata costituzionalmente legittima, ha natura interpretativa e conferma che il divieto di edificazione nella fascia dei 150 metri operava sin dall'entrata in vigore della l.r. n. 78/1976.
art. 35, comma 12, l. n. 47/1985
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono; la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché rivolta contro atti originari ormai inoppugnabili.
artt. 8 e 23 l.r. n. 37/1985
Richiamati dai ricorrenti in relazione al silenzio-assenso e alla sanzione demolitoria; le censure fondate su tali disposizioni sono state dichiarate inammissibili per la natura meramente confermativa della nota impugnata.
art. 295 c.p.c.
Ha costituito la base della sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione relativa all'art. 2, comma 3, l.r. n. 15/1991.
artt. 79 e 80 c.p.a.
Hanno disciplinato la sospensione e la successiva riassunzione del giudizio dopo la pronuncia della Corte costituzionale.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Ha consentito ai ricorrenti di proseguire il giudizio dopo la cessazione della causa di sospensione.
sentenza Corte costituzionale n. 72/2025
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale e ha confermato la natura interpretativa dell'art. 2, comma 3, l.r. n. 15/1991 e l'operatività del vincolo dei 150 metri sin dall'entrata in vigore della l.r. n. 78/1976.
Massime di principio
- L'atto con cui l'amministrazione riscontra un'istanza di autotutela limitandosi a ribadire le valutazioni e le determinazioni già contenute in precedenti provvedimenti, senza riaprire l'istruttoria, svolgere un nuovo esame sostanziale o produrre nuovi effetti giuridici, è un atto meramente confermativo e non è autonomamente impugnabile.
- Un'istanza di autotutela non può essere utilizzata per riaprire indirettamente i termini di impugnazione di provvedimenti ormai divenuti inoppugnabili; le censure relative agli atti originari non possono essere riproposte attraverso l'impugnazione della successiva nota confermativa.
- La censura di incompetenza è inammissibile quando sia formulata in modo meramente assertivo e non indichi l'organo concretamente competente, né le disposizioni normative o gli atti organizzativi dai quali deriverebbe la dedotta incompetenza.
- La tutela risarcitoria collegata all'illegittimità di un atto amministrativo presuppone l'esistenza di un provvedimento autonomamente sindacabile e l'accertamento della sua illegittimità; in mancanza di tale presupposto, anche la domanda risarcitoria è inammissibile.
- Il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dalla battigia previsto dalla legislazione regionale siciliana opera sin dall'entrata in vigore della l.r. n. 78/1976 e non può essere superato in assenza di prova rigorosa dell'anteriorità dell'opera e della sua estraneità alla fascia vincolata.
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