Sentenza n. 29/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento - dell’ordine del giorno n.-OMISSIS-, con il quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo ha portato a conoscenza del personale la nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane prot. n. -OMISSIS- - anch’essa impugnata - che ha diramato istruzioni a chiarimento del quesito posto con la nota prot. n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ivi inclusa la nota prot. n. -OMISSIS-, con cui il Comando Provinciale di Teramo ha trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Teramo il decreto contenente l’indicazione del trattamento economico spettante al ricorrente dal 22 novembre 2020 al 26 novembre 2020, con retribuzione pari al 90%, di cui, con successiva nota -OMISSIS-, ha richiesto la sospensione; e per l’accertamento del diritto del dipendente a non essere considerato, nelle more del giudizio di idoneità espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera territorialmente competente, assente dal servizio per malattia, a non vedersi computare tale periodo nelle assenze per malattia dell’ultimo triennio e a non subire la decurtazione stipendiale a causa della ritardata conclusione del procedimento da parte dell’amministrazione; nonché per la condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle somme illegittimamente decurtate, oltre alla rivalutazione monetaria e alla corresponsione degli interessi legali fino alla data dell’effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordine del giorno del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo e atti connessi che qualificavano come assenza per malattia il periodo successivo alla guarigione clinica e anteriore al giudizio di idoneità della Commissione Medica Ospedaliera, applicando una decurtazione retributiva del 10%
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo un sinistro stradale, era rimasto assente per malattia fino al 6 ottobre 2020, data della certificazione di guarigione clinica. Poiché, per la riammissione al servizio d'istituto dopo un'assenza superiore a tre mesi, era necessario il previo accertamento della piena e incondizionata idoneità psicofisica, il Comando aveva richiesto la visita della Commissione Medica Ospedaliera, che aveva dichiarato il dipendente idoneo il 26 novembre 2020. Nel periodo intermedio il dipendente era stato tuttavia qualificato come assente per malattia, con computo nel periodo di comporto e applicazione della riduzione retributiva del 10%. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'ordine del giorno e degli atti presupposti, chiedendo l'accertamento del diritto a non essere considerato assente per malattia dopo la guarigione clinica, a non subire il computo del periodo nel triennio di riferimento e a percepire l'intera retribuzione, nonché la restituzione delle somme trattenute. In subordine ha prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge n. 521/1988 in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost., chiedendo eventualmente il promovimento della questione incidentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto necessario interpretare l'art. 12, comma 1, della legge n. 521/1988 in senso conforme alla Costituzione, evitando il rinvio alla Corte costituzionale. La norma impone il previo accertamento dell'incondizionata idoneità psicofisica per la riammissione nel servizio d'istituto dopo un'assenza per malattia superiore a tre mesi, ma non stabilisce che il periodo successivo alla guarigione clinica e anteriore alla visita della Commissione Medica Ospedaliera debba essere automaticamente equiparato alla malattia generica ai fini del comporto e del trattamento economico. Le vicende successive all'episodio morboso, non imputabili al dipendente, non possono produrre effetti pregiudizievoli a suo carico. L'amministrazione può, ove possibile, impiegare temporaneamente il dipendente in servizi diversi da quello d'istituto; ove ciò non sia possibile, il divieto di riammissione nel servizio operativo non comporta automaticamente la qualificazione del periodo come ulteriore assenza per malattia. Il triennio utile al calcolo del comporto decorre dalla certificazione di guarigione e non dalla data del successivo giudizio di idoneità. Nel caso concreto, il dipendente aveva totalizzato 223 giorni di assenza nel triennio, inferiori ai 270 giorni oltre i quali sarebbe scattata la riduzione retributiva. Anche considerando il periodo successivo alla guarigione, esso non avrebbe potuto eccedere il termine procedimentale complessivo di 45 giorni previsto per la visita e la trasmissione del relativo verbale, sicché non sarebbe comunque stato superato il limite dei nove mesi. Il TAR ha annullato l'ordine del giorno, accertato il diritto all'intera retribuzione per il periodo 22-26 novembre 2020 e condannato il Ministero alla restituzione del 10% trattenuto, con interessi legali dalla data del trattenimento alla restituzione. Ha inoltre posto le spese di lite a carico dell'amministrazione, liquidandole in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 12, comma 1, legge 5 dicembre 1988, n. 521
L’accertamento del possesso del requisito dell’incondizionata idoneità psicofisica è presupposto per la riassunzione del servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualsiasi motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre mesi continuativi.
La disposizione impone il previo accertamento dell'idoneità per la riammissione nel servizio d'istituto, ma non equipara automaticamente all'assenza per malattia il periodo successivo alla guarigione clinica e necessario per l'accertamento, né consente che ritardi non imputabili al dipendente producano effetti economici o sul comporto a suo danno.
art. 12, commi 3 e 4, legge 5 dicembre 1988, n. 521
Le ipotesi di decadenza dall'impiego sono tassative e imputabili al dipendente; da ciò il giudice ricava che le cause di protrazione forzosa dell'assenza non imputabili al dipendente non possono risolversi in suo danno.
art. 35, comma 3, d.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64
Gli accertamenti sanitari ed i relativi giudizi di idoneità psico-fisica sono altresì obbligatori trascorso il periodo di assenza per malattia o per infortunio di cui all’articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521.
La richiesta di giudizio medico-legale è obbligatoria ai fini della riammissione, ma la disposizione non stabilisce che il periodo di attesa debba essere trattato come nuova malattia generica.
art. 15, commi 1 e 6, d.P.R. 7 maggio 2008
Il periodo di comporto si calcola con riferimento alle assenze per malattia verificatesi nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso; la riduzione retributiva opera soltanto dopo il superamento dei primi nove mesi di assenza.
art. 15, commi 1 e 2, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
L'amministrazione deve sottoporre il dipendente alla visita della Commissione territorialmente competente secondo la disciplina procedimentale applicabile.
art. 198, commi 4 e 5, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Il procedimento di accertamento dell'idoneità deve concludersi entro complessivi 45 giorni: 30 giorni per la visita e 15 giorni per la trasmissione del verbale all'amministrazione.
art. 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994, n. 724
Per i crediti retributivi dei dipendenti pubblici opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi; sono dovuti gli interessi legali dalla data del trattenimento fino alla restituzione.
artt. 3, 36 e 97 Cost.
Sono i parametri costituzionali alla luce dei quali il giudice interpreta la disciplina legislativa, valorizzando tutela del lavoratore, proporzionalità del trattamento retributivo e buon andamento dell'amministrazione.
Massime di principio
- La norma che subordina la riammissione in un servizio operativo all'accertamento dell'incondizionata idoneità psicofisica non comporta, in assenza di una specifica previsione, l'automatica equiparazione del periodo successivo alla guarigione clinica e anteriore al giudizio medico-legale a una nuova assenza per malattia, né ai fini del comporto né ai fini della decurtazione retributiva.
- Le conseguenze della ritardata conclusione di un procedimento obbligatorio di accertamento dell'idoneità psicofisica, quando non dipendano dalla volontà del dipendente, non possono tradursi in un pregiudizio economico o giuridico a suo carico; l'amministrazione deve governare tali vicende in concreto, anche valutando l'eventuale temporaneo impiego in mansioni o servizi diversi.
- Ai fini del calcolo del periodo complessivo di assenza per malattia, il triennio di riferimento decorre dalla certificazione di guarigione relativa all'episodio morboso in corso e non dalla data, eventualmente successiva, dell'accertamento dell'idoneità alla riammissione nel servizio d'istituto.
- Quando la disciplina dell'accertamento medico-legale prevede termini procedimentali per la visita e la trasmissione del verbale, l'eventuale periodo considerabile ai fini del computo non può comunque eccedere tali termini, oltre ai giorni imputabili alla trasmissione della richiesta da parte dell'amministrazione.
- Prima di sollevare una questione incidentale di legittimità costituzionale, il giudice deve verificare la possibilità di un'interpretazione della disposizione conforme alla Costituzione; la questione è inammissibile se tale interpretazione adeguatrice non è stata previamente esclusa.
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