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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40308/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione: il ricorrente ha dedotto la nullità del verbale di identificazione, di nomina del difensore e di elezione di domicilio per mancata conoscenza della lingua italiana (mancata traduzione) e la mancata indicazione degli avvertimenti previsti dall'art. 161, commi 1-3, cod. proc. pen.; riteneva che la nullità si estendesse agli atti successivi, inclusa la sentenza di primo grado

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la traduzione degli atti è dovuta solo in caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza della lingua italiana; qui non risultava dimostrata né dichiarata l'ignoranza dell'italiano e, anzi, elementi come la presenza in Italia da oltre un anno e le dichiarazioni rese nel verbale lasciavano desumere la conoscenza della lingua. Inoltre il verbale di elezione di domicilio conteneva gli avvertimenti di cui all'art. 161 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma applicata per il reato contestato (impossessamento di un telefono strappandolo di mano): la condanna di merito è stata mantenuta implicitamente attraverso il rigetto del ricorso

  • art. 175, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 175, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dal decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 27 (convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60)

    Fondamento normativo della rimessione in termini concessa dalla Corte di appello al ricorrente, rilevante per la validità del giudizio di secondo grado

  • art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen.

    art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen.

    Prevede gli avvertimenti che devono risultare nel verbale di elezione di domicilio; la Corte ha ritenuto che tali avvertimenti fossero presenti nel verbale, escludendo così la censura

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000,00

  • Giurisprudenza: Sez. 5, Sentenza n. 11658 del 26/10/2015 (Abdi Hussen) e Sez. 5, Sentenza n. 1136 del 26/10/2015 (Hassan)

    la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell'imputato o in altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza

    Principio richiamato e applicato: la mera provenienza o la durata della permanenza all'estero non è sufficiente; deve esserci dichiarazione o prova del difetto di conoscenza della lingua per imporre la traduzione

Massime di principio

  • La traduzione degli atti processuali è obbligatoria solo se l'imputato dichiara o prova di non conoscere l'italiano; in assenza di tale dichiarazione o prova, il giudice può desumere la conoscenza della lingua da elementi concreti (es. permanenza in Italia, dichiarazioni rese)
  • Le censure procedurali che si fondano su assunzioni non provate (es. presunta ignoranza della lingua) sono destinate a essere respinte: chi contesta deve far emergere e documentare il difetto di conoscenza
  • Il verbale di elezione di domicilio deve contenere gli avvertimenti di cui all'art. 161 c.p.p.; se tali avvertimenti risultano formalmente prodotti il motivo relativo alla loro omissione è infondato
  • Se la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi rischioso proporre ricorso senza basi solide
  • In situazioni simili è consigliabile che l'imputato dichiari esplicitamente la propria conoscenza o meno della lingua italiana e, in caso di difficoltà linguistiche, richieda la presenza di un interprete e la traduzione degli atti fin dalle fasi iniziali per evitare la perdita di rimedi impugnatori

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