Cassazione Penale, Sentenza n. 20084/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Paolini ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi. Primo motivo: censura per presunta erronea applicazione degli artt. 48 e 479 c.p. in relazione agli artt. 476, comma 2 e 490 c.p., sostenendo che gli atti civilistici contestati non chiedevano la verifica della fondatezza del debito e che l'eventuale inserimento costituiva al più un "falso innocuo", non idoneo a produrre errore giudiziario. Secondo motivo: censura per presunta violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. (richiamata ex art. 606 c.p.p.), deducendo che la domanda introdotta con gli atti sostituiti non fosse una domanda riconvenzionale bensì una domanda "subordinata", e che dunque la fattispecie avrebbe dovuto rientrare nell'art. 490 c.p. e non nella falsità per induzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le sentenze di merito avessero correttamente qualificato la condotta come falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 48 e 479 c.p. in relazione all'art. 476), perché la sostituzione degli atti ha indotto il Tribunale civile a ritenere tempestiva e regolare una domanda che ha inciso sulle statuizioni. La Corte ha inoltre escluso la configurabilità di un "falso innocuo" posto che la falsificazione ha effettivamente determinato un errore giudiziale. Il ricorso è stato anche dichiarato carente di autosufficienza in quanto non ha riprodotto integralmente gli atti falsificati e la decisione civile impugnata. Conseguenze economiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili liquidate in complessivi euro 5.000,00 (più accessori di legge).
Norme richiamate
art. 48 cod. pen.
Individua la responsabilità di chi provoca la formazione di un atto pubblico ideologicamente falso fornendo al pubblico ufficiale attestazioni non vere; applicata nel caso in cui atti privati falsificati hanno indotto il giudice a emanare statuizioni errate.
art. 479 cod. pen.
Riguarda la falsità ideologica commessa dal privato che produce atti o documenti non veri; rilevante per la configurazione del reato contestato in combinato con l'art. 48.
art. 476, secondo comma, cod. pen.
Aggravante/contesto normativo richiamato nella contestazione; la Corte ha ritenuto che la condotta integrasse il reato con le aggravanti contestate.
art. 490 cod. pen.
Falso materiale o altri reati minori richiamati dalla difesa come possibile soluzione alternativa; la Corte ha ritenuto però che la fattispecie concreta fosse meglio inquadrabile nella falsità per induzione e non nell'art. 490.
art. 166 cod. proc. civ.
Disciplina i modi di formulazione della domanda riconvenzionale; la Corte ha rilevato che la qualificazione e l'effetto probatorio della domanda sono questioni di merito già valutate dai giudici di merito.
art. 167 cod. proc. civ.
Regola la proposizione della domanda riconvenzionale; la difesa ha invocato tali norme per sostenere che non fosse una riconvenzionale, ma la Corte di cassazione ha ritenuto irrilevante la diversa qualificazione giuridica rispetto all'effetto ingannevole prodotto.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione per violazione di legge; invocato dal ricorrente per censurare l'interpretazione penale e civilistica della condotta; la Corte ha giudicato le doglianze come mera rivalutazione dei fatti insindacabile in Cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso di cassazione; richiamato nella disamina sull'esposizione dei motivi.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e il versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare l'imputato al pagamento di euro 3.000,00.
art. 615 cod. proc. civ. e art. 183 n.1 cod. proc. civ.
Richiamati come contesto del procedimento civile (opposizione all'esecuzione) nel quale sono stati depositati gli atti sostituiti; rilevanti per la valutazione dell'effetto producendo errore sul giudice civile.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla modificazione del capo d'imputazione; menzionato nelle memorie delle parti civili per spiegare la configurazione del reato contestato.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata in relazione alla presentazione delle conclusioni scritte da pubblici ministeri e difensori; indicata nelle note processuali di parte.
artt. 12 e 16 d.m. n. 55 del 2014 e d.m. n. 37 del 2018; art. 2 d.m. n. 55 del 2014
Norme ministeriali richiamate per la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili; applicate per quantificare l'ammontare delle spese a carico del condannato.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Citata per escludere l'esistenza di colpa nella proposizione del ricorso da parte della parte, ma non impedire la declaratoria di inammissibilità e le relative conseguenze economiche.
Massime di principio
- La falsità per induzione (artt. 48 e 479 c.p.) si configura quando atti o certificazioni non veritiere forniti da un privato inducono un pubblico ufficiale (incluso il giudice) a redigere o adottare un provvedimento che recepisce fatti falsi; non è determinante la qualificazione formale dell'atto (riconvenzionale o subordinato) quanto l'effetto ingannevole prodotto.
- La distinzione tra "falso innocuo" e "falso produttivo di errore" è cruciale: il falso è penalmente rilevante quando ha efficacia probatoria o ha effettivamente indotto un errore decisorio; falsi su atti privi di ogni valenza probatoria possono non integrare il reato.
- I giudizi sulla natura e sugli effetti delle domande processuali (es. riconvenzionale vs subordinata) sono primariamente di merito; la Cassazione non riesamina i fatti se il ricorso si limita a una diversa valutazione degli elementi già accertati e non porta alla luce nuovi elementi o errori di diritto evidenti.
- In cassazione è necessario rispettare il principio di autosufficienza del ricorso: bisogna riprodurre gli atti e le decisioni rilevanti e motivare adeguatamente la doglianza; l'omissione può condurre a inammissibilità.
- La mancata prova dell'incidenza causale della condotta sull'atto pubblico può indebolire l'accusa, ma se dai fatti emerge che l'atto falsificato ha indotto il giudice a statuire, la rilevanza penale è mantenuta.
- Chi propone ricorso infondato o non autosufficiente rischia non solo l'inammissibilità ma anche oneri economici significativi (spese processuali e ammende).
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