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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33147/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava tre profili: 1) nullità assoluta del giudizio di appello per omessa notifica al tutore dell'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, in violazione dell'art. 166 c.p.p.; 2) carenza di motivazione della Corte d'appello in relazione all'attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sarebbero state contraddette da un teste (Vincenzo Urso); 3) mancanza di motivazione in ordine al rigetto della domanda di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il decreto di citazione per il giudizio di appello non era stato notificato al tutore nonostante la nomina risultasse già dalla sentenza di primo grado; ciò determina la nullità assoluta degli atti di appello e della sentenza di secondo grado. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Gli altri motivi sono stati assorbiti e non esaminati.

Norme richiamate

  • art. 166 cod. proc. pen.

    La norma impone la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore e, se necessario, al tutore; la sua violazione quando la nomina del tutore risultava dagli atti determina la nullità assoluta degli atti di impugnazione e della sentenza di appello

  • art. 89 cod. pen.

    Nel giudizio di merito la Corte d'appello aveva applicato l'attenuante di cui all'art. 89 c.p. in misura equivalente all'aggravante contestata per il reato di minaccia; la Cassazione riporta la norma come riferimento ai fatti, senza sindacare in questa sede l'applicazione concreta dato l'annullamento per vizio procedurale

Massime di principio

  • Se esiste una nomina di tutore già risultante dagli atti di primo grado, il decreto di citazione per l'appello deve essere notificato anche al tutore: la mancata notifica configura nullità assoluta che può determinare l'annullamento senza rinvio degli atti di appello
  • Quando sussiste una nullità processuale rilevante (es. violazione dell'art. 166 c.p.p.), le questioni di merito (come la valutazione della attendibilità della persona offesa o l'applicazione di attenuanti) possono rimanere assorbite e non esaminate dalla Corte di legittimità
  • In presenza di vizi di motivazione specificamente dedotti (es. mancanza di confronto con elementi contraddittori o omissione di valutazione delle attenuanti), la Corte d'appello deve fornire motivazioni concrete; in assenza, tali profili possono costituire motivo di gravame, salvo che una nullità procedurale rilevante non renda superfluo il loro esame
  • In casi simili è opportuno verificare a priori la regolarità delle notifiche e la rappresentanza (difensore/tutore) per evitare il rischio che un vizio formale determini l'annullamento del giudizio di appello indipendentemente dal merito

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