Cassazione Penale, Sentenza n. 33147/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava tre profili: 1) nullità assoluta del giudizio di appello per omessa notifica al tutore dell'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, in violazione dell'art. 166 c.p.p.; 2) carenza di motivazione della Corte d'appello in relazione all'attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sarebbero state contraddette da un teste (Vincenzo Urso); 3) mancanza di motivazione in ordine al rigetto della domanda di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il decreto di citazione per il giudizio di appello non era stato notificato al tutore nonostante la nomina risultasse già dalla sentenza di primo grado; ciò determina la nullità assoluta degli atti di appello e della sentenza di secondo grado. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Gli altri motivi sono stati assorbiti e non esaminati.
Norme richiamate
art. 166 cod. proc. pen.
La norma impone la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore e, se necessario, al tutore; la sua violazione quando la nomina del tutore risultava dagli atti determina la nullità assoluta degli atti di impugnazione e della sentenza di appello
art. 89 cod. pen.
Nel giudizio di merito la Corte d'appello aveva applicato l'attenuante di cui all'art. 89 c.p. in misura equivalente all'aggravante contestata per il reato di minaccia; la Cassazione riporta la norma come riferimento ai fatti, senza sindacare in questa sede l'applicazione concreta dato l'annullamento per vizio procedurale
Massime di principio
- Se esiste una nomina di tutore già risultante dagli atti di primo grado, il decreto di citazione per l'appello deve essere notificato anche al tutore: la mancata notifica configura nullità assoluta che può determinare l'annullamento senza rinvio degli atti di appello
- Quando sussiste una nullità processuale rilevante (es. violazione dell'art. 166 c.p.p.), le questioni di merito (come la valutazione della attendibilità della persona offesa o l'applicazione di attenuanti) possono rimanere assorbite e non esaminate dalla Corte di legittimità
- In presenza di vizi di motivazione specificamente dedotti (es. mancanza di confronto con elementi contraddittori o omissione di valutazione delle attenuanti), la Corte d'appello deve fornire motivazioni concrete; in assenza, tali profili possono costituire motivo di gravame, salvo che una nullità procedurale rilevante non renda superfluo il loro esame
- In casi simili è opportuno verificare a priori la regolarità delle notifiche e la rappresentanza (difensore/tutore) per evitare il rischio che un vizio formale determini l'annullamento del giudizio di appello indipendentemente dal merito
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