Cassazione Penale, Sentenza n. 50319/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo (area ex cava Marchirolo e quattro automezzi). La ricorrente deduce un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per omesso esame e omessa pronuncia su punti decisivi: in particolare la qualità di terza proprietaria dei mezzi, l'assenza di rapporto concorsuale con l'indagato (Rusconi), la buona fede e la documentata contestazione disciplinare al dipendente; e contestazione della valutazione del periculum in mora, poichè i mezzi sono di proprietà dell'istante e il dipendente dovrebbe essere licenziato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il sequestro preventivo fosse idoneo e motivato: dagli atti emergeva un intenso traffico di mezzi (circa 380 accessi), riprese video e riscontri investigativi che collegavano l'indagato Rusconi all'attività di gestione della discarica e all'utilizzo dei mezzi di proprietà della Bratolich. Essendo il sequestro adottato con finalità impeditiva (art. 321, comma 1, c.p.p.), potevano essere sottoposte a sequestro anche cose appartenenti a terzi se la loro libera disponibilità era idonea a favorire la reiterazione o l'aggravamento del reato. La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini del sequestro preventivo non finalizzato alla confisca, la sola asserita buona fede del proprietario se non è idonea ad escludere il pericolo concreto; ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sul periculum in mora, considerato il ruolo effettivo e la disponibilità dei mezzi da parte dell'indagato e l'assenza di misure concrete prospettate dalla proprietaria per impedirne l'uso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n.152/2006, art. 256, comma 3
Norma del TUA su realizzazione e gestione di discarica non autorizzata: il fatto contestato all'indagato (Rusconi) rientra in questa fattispecie, costituisce il reato il cui pericolo di reiterazione giustifica il sequestro preventivo.
codice di procedura penale, art. 321, comma 1
Consente il sequestro preventivo a fini impeditivi (per evitare la reiterazione o l'aggravamento del reato); tale finalità giustifica il sequestro anche di beni appartenenti a terzi se la loro libera disponibilità può favorire la reiterazione.
codice di procedura penale, art. 321, comma 2
Disposizione sul sequestro finalizzato alla confisca: la buona fede del terzo rileva se il sequestro è disposto esclusivamente in vista della confisca; nel caso concreto il sequestro era impeditivo e quindi la buona fede del proprietario non esclude automaticamente il vincolo cautelare.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 17865 del 2009 (Rv. 243751-01)
Principio consolidato secondo cui il sequestro preventivo può colpire beni di terzi se collegati al reato e idonei a costituire pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 57595 del 2018 (Rv. 274691-01)
La buona fede del terzo proprietario non rileva ai fini del sequestro preventivo impeditivo se non esclude che la libera disponibilità dei beni sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 47007 del 12/10/2016 (Rv. 268172-01)
Il giudice deve motivare il periculum in mora anche con riferimento a beni appartenenti a terzi, in termini di probabilità del collegamento fra quei beni e le attività delittuose, sulla base di elementi indicativi dell'effettiva disponibilità dell'indagato (es. rapporti particolari o fittizia intestazione).
Massime di principio
- Il sequestro preventivo adottato a fini impeditivi (art. 321 c.p.p., comma 1) può colpire anche beni appartenenti a terzi quando la loro libera disponibilità sia idonea a favorire la reiterazione o l'aggravamento del reato; la titolarità formale non è, di per sé, idonea a escludere il vincolo cautelare.
- La buona fede del proprietario di beni sottoposti a sequestro è irrilevante se il provvedimento è adottato con finalità impeditiva; la buona fede rileva solo se il sequestro è finalizzato esclusivamente alla confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.).
- Il giudice che dispone o conferma un sequestro su beni di terzi ha l'obbligo di motivare il requisito del "periculum in mora" con elementi concreti che rendano probabile la disponibilità dei beni da parte dell'indagato (es. uso continuativo, rapporti di lavoro, controllo effettivo).
- Prove investigative quali monitoraggi, videosorveglianza, conteggio sistematico dei transiti e riscontri documentali sul ruolo gestionale di un soggetto sono elementi idonei a dimostrare fumus e periculum a fini di sequestro preventivo.
- Per contrastare efficacemente un sequestro preventivo di beni di proprietà di terzi, non basta affermare la mera titolarità e la buona fede: è necessario documentare misure concrete che escludano la disponibilità pratica dei beni da parte dell'indagato (es. revoca dell'uso, ritiro mezzi, provvedimenti disciplinari effettivi con esito concreto, impossibilità materiale di utilizzo).
- In contesti simili, il proprietario interessato dovrebbe tempestivamente documentare e far adottare misure idonee a impedire l'uso dei beni (es. affidamento sotto sequestro amministrativo, custodia separata, sanzioni disciplinari effettive, licenziamento documentato) per contrastare la valutazione del periculum.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50257/2023 del 18/12/2023
- Sentenza penale · 18 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50258/2023 del 18/12/2023
- Sentenza penale · 18 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50259/2023 del 18/12/2023
- Sentenza penale · 18 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50260/2023 del 18/12/2023
- Sentenza penale · 18 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50261/2023 del 18/12/2023
- Sentenza penale · 18 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50262/2023 del 18/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →