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Ordinanza

Ordinanza n. 189/2026 - Bari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato civile di cui alla sentenza n. 430/2024 del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, dell’8 febbraio 2024.

Giustizia amministrativa202401081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Puglia n. 509 del 12 aprile 2025, resa in sede di ottemperanza al giudicato civile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già vittorioso nel giudizio di ottemperanza definito con la sentenza del TAR Puglia n. 509 del 12 aprile 2025, ha dedotto il perdurante inadempimento dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine di sessanta giorni assegnato per l'esecuzione, decorrente dalla notificazione della sentenza avvenuta il 12 aprile 2025. Ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta affinché provvedesse in luogo dell'Amministrazione inadempiente.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza, ritenendo comprovato il perdurante inadempimento del Ministero rispetto alla precedente sentenza di ottemperanza, non appellata. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio. Il commissario dovrà provvedere in luogo dell'Amministrazione entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Le spese dell'ulteriore fase di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 250,00, oltre al rimborso del contributo unificato; le spese della fase precedente erano state compensate.

Massime di principio

  • In caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di conformarsi a una sentenza di ottemperanza non appellata, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell'amministrazione inadempiente.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta su istanza della parte interessata dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione per l'adempimento, con fissazione di un termine ulteriore per l'esecuzione sostitutiva.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, quando tale soluzione sia ritenuta idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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