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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30871/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro relativo a un atto registrato il 27 settembre 2016. La contribuente aveva versato l'imposta in misura fissa qualificando l'atto come cessione di quote societarie; l'Ufficio, invece, lo aveva riqualificato come cessione dell'intera società/azienda, ritenendo che la cessione simultanea e integrale delle partecipazioni da parte di tutti i soci realizzasse, nella sostanza, il trasferimento dell'azienda e imponesse quindi l'applicazione dell'imposta proporzionale. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva confermato il primo grado, affermando che la qualificazione doveva fondarsi solo sugli elementi desumibili dall'atto, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati, e che l'Ufficio non poteva sostituire una forma giuridica legittima con un'altra solo perché fiscalmente più onerosa. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che, per la simultaneità della cessione integrale delle quote da parte di tutti i soci e per il risultato pratico raggiunto, l'operazione dovesse essere qualificata come cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che l'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, come modificato dalla L. n. 205/2017 e qualificato dalla L. n. 145/2018 come interpretazione autentica, si applica anche al caso di specie. Ha inoltre ribadito che, in tema di imposta di registro, rilevano l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto, con preminenza della causa reale del negozio, e che la simultaneità della cessione integrale delle partecipazioni da parte di tutti i soci e il risultato finale del trasferimento unitario dell'azienda rendevano oggettivamente corretta la riqualificazione fiscale dell'operazione come cessione d'azienda. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato utilizzato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi

    consente la qualificazione oggettiva dell'atto in base alla sua intrinseca natura ed effetti, dando rilievo alla causa reale del negozio e non alla sola forma apparente; nel testo viene ritenuto applicabile anche al caso concreto

  • art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), L. 27 dicembre 2017, n. 205

    ha modificato l'art. 20 in senso espresso, imponendo il riferimento ai soli elementi desumibili dall'atto

  • art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145

    l'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

    ha attribuito valore di interpretazione autentica alla modifica dell'art. 20, rendendola applicabile anche al caso esaminato

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve avvenire secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici, con prevalenza della causa reale del negozio rispetto alla forma apparente.
  • Ai fini dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, il giudice e l'Ufficio devono valutare gli elementi desumibili dall'atto e possono considerare la regolazione sostanziale dell'operazione, quando l'operazione unitaria emerga dal contenuto dell'atto stesso.
  • La cessione simultanea e integrale delle partecipazioni sociali da parte di tutti i soci può essere riqualificata, ai fini dell'imposta di registro, come trasferimento dell'azienda quando il risultato oggettivo dell'operazione è il trasferimento unitario dell'attività economica.
  • La distinzione tra forme negoziali civilistiche non impedisce la riqualificazione fiscale quando, nel singolo atto, gli effetti giuridici concretamente perseguiti corrispondono a una diversa fattispecie imponibile.
  • Il giudice tributario deve motivare sull'eventuale non decisività delle deduzioni difensive del contribuente, ma può ritenere prevalente la sostanza economico-giuridica dell'operazione se chiaramente desumibile dall'atto registrato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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