Cassazione Penale, Sentenza n. 14376/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per violenza a pubblico ufficiale (aggravata ex art. 61 n.2 c.p.) e per rapina impropria; la difesa propone quattro motivi: 1) richiesta di riqualificazione della rapina impropria in furto aggravato per la presunta mancanza di immediatezza tra sottrazione e violenza (intervallo di circa 3 ore); 2) carenza e manifesta illogicità della motivazione riguardo al reato di resistenza e alla descrizione delle violenze e loro conseguenze; 3) violazione di legge per l'erroneo riconoscimento dell'aggravante teleologica alla resistenza in presenza di rapina impropria; 4) mancanza di motivazione sull'aumento di pena per continuazione ex art. 81 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto infondati i motivi o non consentiti quelli che avrebbero richiesto una nuova valutazione del fatto. In particolare: ha confermato la configurabilità della rapina impropria ritenendo che l'immediatezza vada intesa in termini di flagranza/quasi-flagranza (anche se è intercorso un intervallo temporale) e che vi fossero elementi probatori (es. blocco accensione divelto, condotta di guida sospetta, inseguimento immediatamente successivo) a sostegno della valutazione di merito; ha escluso un vizio motivazionale tale da permettere la revisione della valutazione probatoria sulla resistenza; ha ritenuto correttamente applicabile l'aggravante teleologica quando la violenza supera la soglia e non si 'compenetra' con la rapina; ha considerato adeguata e sufficientemente motivata la valutazione dell'aumento di pena per continuazione, anche in ragione della misura dell'aumento risultata inferiore ai parametri minimi edittali indicati dall'art. 81 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, lett. e, cod. proc. pen.
Indica il vizio motivazionale come possibile motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato che i rilievi sulla motivazione non raggiungono il livello di manifesta illogicità richiesto
art. 606, lett. b, cod. proc. pen.
Riguarda la dedotta violazione di legge; il terzo motivo che invocava tale lett. è stato considerato infondato
art. 23 co. 8, d.l. 137/2020
Norma procedurale richiamata in ordine al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la Corte segnala il rispetto di tale procedura
art. 8, d.l. 198/2022
Ulteriore norma procedurale sulla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto richiamata nella fase di trattazione
art. 382 cod. proc. pen.
La definizione di flagranza/quasi-flagranza (richiamata dalla giurisprudenza) è stata assunta per interpretare il concetto di 'immediatezza' richiesto per la rapina impropria
art. 61 n. 2 cod. pen.
Aggravante per il reato di violenza a pubblico ufficiale; applicata in fatto dalla sentenza impugnata
art. 81 cod. pen.
"aumento della quantità di pena non ... comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave"
Regola l'aumento di pena per i reati in continuazione; la Corte ha ritenuto congrua la misura adottata in primo e secondo grado, anche perché l'aumento risultava inferiore al minimo enunciato
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Richiamato in relazione alla recidiva dell'imputato e agli effetti sulla determinazione della pena; considerata nella valutazione complessiva della sanzione
Giurisprudenza di Sezioni (es. Sez.2 n. 30775/2023, Sez.2 n. 40421/2012, Sez.2 n. 43764/2013, ecc.)
Richiami dottrinali e di giurisprudenza precedenti sono stati utilizzati per motivare l'interpretazione del concetto di immediatezza/quasi-flagranza e per l'indirizzo sull'aggravante teleologica
Massime di principio
- Il requisito dell'«immediatezza» per la configurazione della rapina impropria non richiede necessariamente contemporaneità temporale assoluta tra sottrazione e violenza: può valere anche una 'quasi-flagranza' quando sussistono tracce evidenti dell'immediata commissione del furto e un arco temporale che non interrompe l'unitarietà dell'azione (es. tracce materiali sul mezzo, inseguimento immediato).
- La Corte di cassazione è molto restia a rivedere la valutazione del merito probatorio: i motivi che chiedono una diversa lettura dei fatti sono generalmente inammissibili a meno che non emergano vizi motivazionali di manifesta illogicità percepibili ictu oculi.
- L'aggravante teleologica può essere riconosciuta anche quando la violenza segue la sottrazione, purché la violenza abbia una sua autonomia e superi la soglia della mera azione idonea a importunare: occorre dimostrare il collegamento teleologico tra la violenza e il fine di assicurare il possesso della refurtiva o l'impunità, senza confondere i piani del dolo specifico e dell'elemento aggravante.
- Per contestare la motivazione sulla sanzione per continuazione (art. 81 c.p.) è necessario prospettare argomenti concreti e specifici: censure generiche sulla congruità della pena difficilmente ottengono accoglimento se la motivazione di merito risulta adeguata e la misura dell'aumento è compatibile con i parametri normativi.
- Elementi materiali immediati (es. danni al veicolo, strumenti atti allo scasso, condotta di fuga o guida anomala) hanno elevata rilevanza probatoria nel collegare temporalmente la sottrazione alla successiva violenza o resistenza nei confronti delle forze dell'ordine.
- Quando la difesa contesta la ricostruzione fattuale, è strategico puntare su profili di diritto (violazioni normative, carenze motivazionali formali) piuttosto che su una semplice riconsiderazione delle prove, dato l'alto grado di deferenza della Cassazione al giudice di merito.
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